Art. 1. Il senato consulente istituito col quinto statuto costituzionale è composto,

1.º De' principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;

2.º Dei grandi ufficiali della corona;

3.º Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del regno;

4.º Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, guanti in ragione di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione del regno.

Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra liste dei tre collegi elettorali.

2. Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta due candidati di ogni dipartimento.

Gli altri due collegi ne presentano un solo per ciascheduno.

Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti vacanti, togliendo i candidati da que' dipartimenti relativamente ai quali la vacanza si è verificata.

3. Il re può accrescere il numero dei senatori quando giudichi che il bene dello stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente la dotazione del senato.