Il trattamento de' senatori dal giorno della loro nomina.
Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del senato.
24. Vi è alla fine d'ogni anno un gran consiglio d'amministrazione preseduto dal re, composto d'un determinato numero di senatori, in cui viene fissato il budjet per l'anno prossimo, e definitivamente regolato il trattamento de' senatori per l'anno cadente. Vengono pure fissate le pensioni alle vedove de' senatori.
25. Il presidente ha un trattamento doppio; il cancelliere, il tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori.
I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3.º, in luogo di trattamento sono provveduti dallo stato di beneficj ecclesiastici.
TITOLO IV.
Disposizioni speciali.
26. Nessuno può essere senatore prima di quarant'anni compiti.
27. La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per cui perdesi il diritto di cittadinanza.
28. Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica amministrazione.