=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

A tutti quelli che vedranno le presenti salute:

Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II del sesto statuto costituzionale,

Abbiamo ordinato e decretato, ordiniamo e decretiamo quanto segue:

SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE.

TITOLO PRIMO.

Dei Titoli.

Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.

2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.

3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il titolo di conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30,000.