13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo stato.
14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de' titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione,
15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.
TITOLO II.
De' maggioraschi.
=Capitolo primo.=
Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco.
=Sezione I=.
Formazione de' maggioraschi; modo ed esame della dimanda per l'istituzione.
16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone.