38.

Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.

39.

Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione nel termine prefisso alle sue sessioni.

40.

Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli 109, 111 e 114.

41.

La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi elettorali.

42.

Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima loro sessione.