4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i motivi.

5. I conti de' ministri sono trasmessi al senato con decreto reale.

6. Allorchè il senato è chiamato ad esercitare le funzioni attribuitegli dall'art. 15 del sesto statuto, il re trasmette un progetto di senatoconsulto.

7. Le deliberazioni del senato sul progetto di statuti, di leggi, di senatoconsulti sono trasmesse al re con messaggio.

8. Le osservazioni del senato sui conti dei ministri e sui bisogni e i voti della nazione sono portate al re da una deputazione.

TITOLO II.

Deliberazioni del senato.

9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri nominati a maggiorità assoluta di voti, per farne rapporto al giorno fissato dal re per la discussione.

Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno.

10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato può chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e l'oggetto.