11.(Questo Giubileo sia a voi ogni cinquantanni, non seminate, e non mietete ciò che nasce da se, e non potate le viti. 12.Perchè e Giubileo, santo sarà a voi, dal campo mangerete il suo prodotto. 13.In questʼanno del Giubileo tornerete ognuno alla sua possessione).[590]

14.E quando farete qualche vendita al vostro compagno, o comprerete dal vostro compagno, non commettete ingiustizia lʼuno verso lʼaltro. 15.Secondo il numero degli anni dopo l Giubileo comprerai dal tuo compagno; secondo il numero degli anni dei prodotti egli venderà a te. 16.Se gli anni sono molti, accrescerai il prezzo, e se gli anni sono pochi lo diminuirai, perchè egli ti vende il numero dei prodotti. 17.(E non ingannate alcuno il suo compagno, ma temi il tuo Dio chè Io Jahveh Dio vostro. 18.Ed eseguirete i miei comandi, e le mie leggi osserverete ed eseguirete, ed abiterete con sicurezza nella terra. 19.E darà la terra il suo frutto, e mangerete a sazietà, e vi abiterete in sicuro. 20.E se direte: che cosa mangeremo nellʼanno settimo? ecco non seminiamo, e non raccogliamo il nostro prodotto. 21.Ma comanderò la mia benedizione per voi nellʼanno sesto, e farà il prodotto per tre anni. 22.E seminerete nellʼanno ottavo, e mangerete del prodotto vecchio fino allʼanno nono, sino che verrà il suo prodotto mangerete del vecchio). 23.E la terra non si venderà assolutamente, chè mia è la terra, e peregrini e abitanti voi siete con me; 24.e in tutta la terra delle vostre possessioni, darete alla terra riscatto.[591]

25.Quando impoverisca il tuo fratello, e venda una parte della sua possessione, se si presenta chi ha diritto di riscattarla, cioè il suo prossimo parente, riscatti la vendita del suo fratello. 26.E chi non ha un riscattatore, ma la sua facoltà vi arriva, 27.e trova quanto basta per il riscatto, conti gli anni della sua vendita, e restituisca il di più allʼuomo cui ha venduto, e torni al suo possesso. 28.Ma se non gli bastano i mezzi per restituirgli, sia ciò che ha venduto in mano del compratore fino allʼanno del Giubileo; ma esca nel Giubileo, ed egli torni al suo possesso.

Altra legge regolava la vendita delle case. Quelle di campagna erano parificate ai terreni; nelle città circondate di mura erano riscattabili dentro un anno, trascorso il quale, rimanevano in possesso del compratore. Siffatta distinzione non si sarebbe dovuta applicare alle case dei Leviti, che, o di città o di campagna, erano sempre riscattabili, e al Giubileo sarebbero ritornate al primo possessore.

29.E se alcuno vende una casa di abitazione in città murata, ne avrà il riscatto fino al termine dellʼanno della vendita; un anno abbia per il riscatto. 30.E se non la riscatta prima che si compia lʼanno intiero, rimanga la casa, che è in città con mura, assolutamente al compratore di quella per i suoi discendenti, non esca nel Giubileo.31.Ma le case delle ville, che non hanno mura intorno, insieme col campo della terra si valutino, abbiano riscatto, ed escano nel Giubileo. 32.Le città poi dei Leviti, le case delle città di loro possessione abbiano riscatto sempre per i Leviti. 33.E ciò che non si riscatta[592] dai Leviti, vendita di case e città di loro possesso, esca nel Giubileo, perchè le case delle città dei Leviti sono il loro possesso tra i figli dʼIsraele. 34.E il campo del subborgo delle loro città non si venda, perchè è per loro possesso perpetuo.

Ciò che il legislatore abbia voluto stabilire con questo ultimo verso non apparisce molto chiaro. Se si è voluto dire che i campi dei Leviti non si potevano definitivamente vendere, ciò era inutile; perchè era già stabilito innanzi per tutte le terre, e quelle dei Leviti non potevano essere in condizione peggiore delle altre. Se si è voluto dire che i Leviti non potevano vendere le loro terre nemmeno per un certo tempo, e colla riversabilità allʼepoca del Giubileo, anche questo pare difficile a concepirsi; perchè i Leviti non avrebbero potuto in caso di momentaneo bisogno, valersi delle loro terre al pari degli altri cittadini. I talmudisti hanno voluto trovare in questo luogo un privilegio dei Leviti, cioè che le loro terre non fossero sottoposte a vendita per parte dei pubblici esattori, se le consacrassero, e non le riscattassero prima del Giubileo.[593]

Lʼaver parlato del possibile impoverimento di qualcheduno conduce il legislatore a raccomandare un precetto di carità, già inculcato da altri, di non prestare ad usura, ma di sovvenire gratuitamente i bisognosi. Questa figliazione di concetti ci sembra naturale in uno scrittore ebreo, e però qui non vediamo necessario di ricorrere allʼipotesi di una interpolazione come fanno alcuni critici. Oltrechè lʼidentico modo con cui incominciano i vv. 25, 35, 39 proverebbe che sono tutti dello stesso autore.

35.E quando impoverisca il tuo fratello, e vacilli la sua condizione presso di te, sostienilo, pellegrino o abitante che sia,[594] e viva presso di te. 36.Non prendere da lui interesse nè usura, e temi del tuo Dio, e viva il tuo fratello presso di te. 37.Il tuo denaro non dargli a interesse, nè con usura darai a lui il tuo cibo. 38.Io Jahveh Dio vostro che vi feci escire dalla terra dʼEgitto per darvi la terra di Canaan per essere a voi Dio.

Finalmente in questa legge del Giubileo si viene a parlare degli schiavi. Se gli Ebrei fossero ridotti in questo stato per povertà, tornavano liberi con la loro famiglia nellʼanno del Giubileo, e anche nel tempo della servitù era imposto di trattarli con dolcezza. I veri schiavi a perpetuità si potevano comprare soltanto dai popoli stranieri. Se poi un ebreo si fosse venduto schiavo a uno straniero, era dovere dei suoi parenti di riscattarlo; e se ciò non potesse farsi, esciva libero allʼanno del Giubileo. Dimodochè uno straniero, che comprava per servo un israelita, sapeva di acquistarlo soltanto per un tempo più o meno lungo, secondo che distava lʼ anno del Giubileo, e lo pagava in ragione di esso.

39.E quando impoverisca il tuo fratello presso te, e ti si venda, non lo far servire come uno schiavo. 40.Come un mercenario, come un abitante sia con te, sino allʼanno del Giubileo ti serva. 41.Ed escirà da te esso e i suoi figli con lui, e tornerà alla sua famiglia e alla possessione dei suoi padri. 42.Perchè miei servi essi sono, che feci escire dalla terra dʼEgitto, non saranno venduti come vendita di schiavi. 43.Non signoreggiare su quello con durezza, ma temi del tuo Dio. 44.E il tuo schiavo e la tua schiava che saranno tuoi, comprali dalle genti che sono nei vostri dintorni, da quelli comprerete schiavo o schiava. 45.E anche dalle persone che abitano e sono forestiere presso di voi li comprerete, e dalle loro famiglie che sono presso di voi, che genereranno nelle vostre terre, e saranno a voi come vostra proprietà. 46.E li possederete per lasciarli ai vostri figli dopo di voi come possesso ereditario, per sempre ve ne servirete; ma sui vostri fratelli figli dʼIsraele, nessuno sul suo fratello signoreggi con durezza.