47.E quando giunga la facoltà del forestiere o dellʼabitante presso di te, sicchè, essendo povero il tuo fratello presso di lui, si venda al forestiero abitante presso di te, o a un rampollo di famiglia straniera, dopo che si e venduto abbia riscatto. 48.Uno dei suoi fratelli lo riscatti, o il suo zio, 49.o il figlio di suo zio, o alcuno dei suoi parenti carnali della sua famiglia, o se vi arriva la sua facoltà, si riscatti da sè stesso. 50.E computi col suo compratore dallʼanno che gli si è venduto sino a quello del Giubileo, e sia il denaro della sua vendita secondo il numero degli anni, come il tempo di un mercenario sia presso di lui. 51.Se rimangono ancora molti anni, secondo quelli renda il suo riscatto dal prezzo col quale fu comprato. 52.E se rimangono pochi anni sino allʼanno del Giubileo, glie li computi, secondo i suoi anni renda il suo riscatto. 53.Come mercenario, anno per anno, sia con lui, non lo signoreggi con durezza alla tua presenza. 54.E se non si riscatta con uno di questi mezzi, esca nellʼanno del Giubileo egli e i suoi figli con lui. 55.Perchè a me i figli dʼIsraele sono servi, miei servi essi sono, che feci escire dalla terra dʼEgitto, io sono Jahveh vostro Dio.
Per quanto nella sostanza di tutta questa legge si nasconda un principio di eguaglianza sociale, con cui si voleva, per quanto era possibile, assicurare la permanenza dei possessi delle terre nella medesima famiglia, e la libertà personale, non consentendo la schiavitù perpetua del cittadino ebreo, pure è da notarsi che questa non è addotta dal legislatore come la ragione di tali disposizioni, ma invece una ragione del tutto teocratica. Le terre non si possono vendere per sempre, non perchè si vuol difendere la proprietà della famiglia dalla dissipazione o dalla negligenza del suo capo; ma perchè tutta la terra è proprietà di Jahveh, che valuta gli Ebrei soltanto come stranieri e abitanti, a cui lʼavrebbe concessa come in libero beneficio (v. 23). Gli schiavi non sono proprietà perpetua di chi gli ha comprati, e devono o più presto o più tardi tornare liberi, non si possono nemmeno trattare duramente, non perchè la libertà personale è inviolabile, non perchè così vuole il sentimento umano; ma perchè gli Ebrei sono servi di un altro padrone, sono servi di Jahveh. È innegabile che la legge presentata sotto tale aspetto perde molto della sua bellezza morale. Ma è innegabile ancora che così ci vien presentata dal legislatore sacerdotale, mentre lʼautore del primo codice e il deuteronomista tacciono del tutto di questa ragione così prettamente teocratica.
Nè si declami, come vanamente si declama da certi apologisti, che lʼebraismo non ha conosciuto la schiavitù. Ciò può dire soltanto chi ignora del tutto la legge scritturale. Gli Ebrei hanno avuto la schiavitù come tutte le altre nazioni antiche; perchè la legge permetteva di comprare schiavi e tramandarli in eredità, come cosa di proprio possesso, tra tutti i popoli stranieri, e solo proibiva di farlo verso gli Ebrei. Ma anche presso i Greci e i Romani molto presto si stabilì che i cittadini non potevano ridursi in istato di servi. Solo deve dirsi che gli schiavi anche stranieri erano trattati presso gli Ebrei con molta più umanità e mitezza, e ciò fin dai primi tempi della loro vita civile (v. pag. 107, 112). Contentiamoci dunque di attribuir loro questo merito che è vero, e fondato sulla verità dei fatti; ma non ci lasciamo trascinare dallo spirito apologetico, che troppo spesso fa velo alla mente, e sempre spinge in una via che è troppo lontana da quella del metodo scientifico. Diciamo ancora, perchè a ragione possiamo dirlo, che i rabbini hanno anche più della Scrittura alleviato la condizione dello schiavo ebreo, e lo provano, oltre a ciò che sopra abbiamo esposto (pag. 91–101), anche le loro interpretazioni a questa nostra legge.
A loro opinione qui si parla soltanto dello schiavo divenuto tale per vendita volontaria,[595] mentre la lettera del testo ammetterebbe anche la vendita giudiziale, come a ragione intende il Saalschütz[596] assai meglio del Michaelis, che si uniforma alla interpretazione talmudica.[597] Ma siccome i talmudisti non vogliono trovare ripetizione, e molto meno contraddizione nelle diverse parti del Pentateuco, sono costretti a dare differenti applicazioni alle tre leggi intorno alla schiavitù, che si trovano nel primo codice, nel Deuteronomio, e in questo luogo del Levitico. Quindi la durata della schiavitù fino allʼanno del Giubileo è da loro intesa troppo diversamente da quello che non porti la lettera del testo. Essi dicono: duri al massimo fino al Giubileo per chi si è venduto volontariamente, e anche per colui che è venduto dallʼautorità giudiziaria, se il Giubileo cade dentro i sei anni, che erano il termine fissato altrove per la schiavitù degli Ebrei.[598] Questa interpretazione non solo non si può desumere in nessun modo dalle parole della legge, ma è ad esse onninamente contraria. Se il legislatore avesse voluto fare una disposizione di tal sorta, non solo avrebbe saputo, ma avrebbe dovuto chiaramente spiegarla. È solo la necessità, in cui si trovavano i rabbini di porre in conciliazione due leggi contrarie, che ha fatto trovare questo modo tutto fantastico dʼintendere la legge.
Dalle parole del testo resulterebbe ancora che i figli divenivano servi insieme col padre, e con lui riacquistavano la libertà; perchè non avendo personalità giuridica propria, avrebbero dovuto seguire la condizione del padre. Ma ai rabbini ciò è parso ingiusto e crudele, e una legge che presa alla lettera darebbe tanto vantaggio al padrone è per loro divenuta tutta a suo carico. Imperocchè ne hanno desunto soltanto lʼobbligo nel compratore di uno schiavo ebreo di provvedere al vitto dei suoi figli minori.[599] La legge è umana, e fa onore alla moralità dei rabbini, ma non è certo quello che ha voluto disporre il legislatore del Levitico, scrivendo: «escirà da te esso e i suoi figli con lui». Essi spinsero fino a tal punto questo sentimento di umanità verso il servo ebreo, che imposero di doverlo trattare sempre come fratello; e se la Scrittura comanda di non farlo servire come uno schiavo, a loro avviso ciò significa che non si dovesse in pubblico fargli prestare certi servigi che svelassero la sua condizione. Quindi era proibito altresì al padrone di approfittarsi del lavoro del servo ebreo per farne un lucro, obbligandolo a esercitare un mestiero o un commercio, eccettochè non fosse questa la sua professione anche in istato di libertà, perchè in tal caso non vi sarebbe stato per lui un avvilimento. Sul modo poi in generale con cui doveva essere trattato, è prezzo dellʼopera riferire le loro stesse parole. «Deve essere pari a te nel cibo, pari a te nella bevanda, pari a te nel vestire netto; che non mangi tu pan bianco ed egli pan bruno, che tu beva vino vecchio, ed egli del nuovo, che tu dorma sopra molli strati, ed egli sulla paglia».[600] Sentiamo bene che tutto ciò sarà sempre rimasto allo stato di un pio desiderio; perchè nella pratica della vita certi ideali non possono mai divenire realtà. Ma è da domandarsi ancora: tutta questa legge dellʼanno sabbatico e del Giubileo è stata mai in pratica osservata? In quanto al rimandare liberi i servi dopo sei anni abbiamo manifesta la testimonianza di Geremia (xxxiv, 8–17), che, nemmeno dopo aver rinnovato questo patto sotto il regno di Zedechia, i Giudei vi si erano mantenuti fedeli; ma anzi assoggettavano di nuovo come schiavi anche quelli rimandati in libertà.
Il non aver riposato dai lavori agricoli nellʼanno sabbatico, è annoverato nello stesso Levitico (XXVI, 34, 35, 43) come una delle trasgressioni della legge, che avrebbe cagionato la deportazione in terra straniera, e la terra allora avrebbe avuto i suoi riposi. Anzi i 70 anni dellʼesilio babilonese corrisponderebbero, secondo certi calcoli rabbinici, appunto ai 70 anni sabbatici non osservati dagli Ebrei dal loro ingresso nella terra promessa fino alla conquista di Nabuccodonossor per lo spazio di 430 anni.[601] Prescindiamo dallʼesaminare troppo per la sottile che questo calcolo non va dʼaccordo con la vera cronologia; ma ha il suo valore come tradizione e come memoria rimasta viva che lʼanno sabbatico non era stato osservato.
Non poteva esserlo quindi nemmeno lʼanno del Giubileo, che dipendeva dal computo antecedente dei sette settenii. Per noi poi e per tutti quei critici che tengono questa legge posteriore a quella del Deuteronomio, dove, come abbiamo visto, di riposo nellʼanno sabbatico e dellʼanno del Giubileo non si fa nemmeno parola, ne deriva per conseguenza che non poteva osservarsi una legge che ancora non esisteva.
E non esisteva certo la legge del Giubileo al tempo del re Achab, quando questi voleva comprare da Naboth una vigna (1o Re, xxi); perchè questi invece di opporre alla richiesta del re un semplice rifiuto, si sarebbe fatto forte del suo diritto. Non esisteva nemmeno al tempo dʼIsaia; perchè questo profeta rimprovera i ricchi e i potenti di voler troppo estendere i loro beni terreni (v. 8), cosa che in verun modo avrebbe potuto avvenire, se ognuno avesse posseduto la sua parte di terra, che fosse per diritto inalienabile. Non esisteva nemmeno ai tempi di Ezechiele, perchè egli prescrive di assegnare al principe la sua parte di possesso nella terra, acciocchè non si appropriasse quella altrui (xlv, 7). Ma non si sa vedere come avrebbe potuto far ciò, se la legge del Giubileo fosse stata in vigore, e ad essa come tutti gli altri fosse stato sottoposto il principe; perchè non apparisce mai che per diritto egli potesse rendersi superiore alla legge.[602]
Con Ezechiele siamo già allʼesilio babilonese. E non abbiamo memorie storiche che ci dicano la legge del Giubileo essere stata osservata dopo il ritorno dallʼesilio. Anche qui poi una tradizione rabbinica cʼinsegna che tale legge non era prescritta, se non per il tempo in cui tutti gli Ebrei erano in possesso della loro terra,[603] dunque non dopo il ritorno dallʼesilio, perchè i reduci non erano che piccola parte del popolo. Nè ci si obbietti che noi diamo troppa importanza a certe tradizioni rabbiniche. Perchè, se non se ne può tener conto laddove troppo visibilmente esse trasportano a tempi antichi istituzioni molto più recenti; è ben altra cosa laddove esse stesse attestano la non osservanza della legge. Faceva dʼuopo che il fatto fosse troppo noto e inoppugnabile, perchè i rabbini lo confessassero. Ma invece di cercare una spiegazione storica, che sarebbe stata la vera, ne davano una ragione astratta di diritto, non contenuta in verun modo nella legge stessa, e da essi a forza desunta, piegandovi violentemente il testo con una delle loro solite interpretazioni. Non è perciò la ragione da essi addotta che per noi ha valore alcuno, ma il fatto da essi così ingenuamente attestato.