Questo testo, a dire il vero, offre alcune difficoltà, perchè suppone molto di sottinteso. In prima, ponendolo in relazione col paragrafo che immediatamente precede (v. 2–6), e che già abbiamo spiegato, resulterebbe che in quello si parla in generale dei servi senza differenza di sesso, quando la persona adulta, o maschio, o femmina, divenisse schiava; perchè lʼespressione servo ebreo deve intendersi in modo generico, e non in significato grettamente letterale per il solo sesso maschile. La quale interpretazione è confermata indubitabilmente dal Deuteronomio (xv, 12), ove si stabilisce a chiare note la stessa legge per lʼebreo e per lʼebrea.[115] Dunque si deve intendere che il testo biblico, avendo prima disposto sul modo come in generale i servi ebrei dovevano o riacquistare la libertà, o rimanere, se loro piaceva, in istato di schiavi, passa in questo paragrafo ad altre disposizioni speciali per la fanciulla venduta dal padre. E dice in prima che non doveva escire come estivano i servi. Questa espressione non può intendersi a carico della schiava, cioè che essa non dovesse riacquistare la libertà al termine dei sei anni. Imperocchè, essendo tutta la legge in questo punto animata da un concetto di maggiore benignità verso le infelici così mal trattate dal proprio padre, non è possibile che non concedesse loro di riacquistare la libertà, spirato il tempo, nel quale lʼavrebbero riacquistata gli altri servi. Dimodochè deve intendersi che la fanciulla venduta dal proprio padre aveva anche altri mezzi per migliorare la propria condizione. E il primo mezzo era quello di essere tenuta come moglie del padrone. Ciò si capisce dalla frase negativa del testo: Se non piace al suo padrone, al quale lʼaveva destinata. Dunque, se gli piace, resta con lui in qualità di sua donna. Ma nel caso che il padrone non volesse tenerla con sè come moglie, questa fanciulla doveva essere riscattata, e non poteva vendersi a gente straniera. E qui le espressioni del testo, la farà riscattare, e non potrà venderla, non è chiaro se si riferiscano al padre venditore, o al padrone. Noi opiniamo con molti altri interpreti che si riferiscano al secondo,[116] perchè ci sembra a lui meglio appropriata la frase che segue, quando la tradisce. Difatti era un mancare di fede per parte di chi aveva comprato una fanciulla, colla condizione implicita, se non esplicita, di tenerla come propria donna, il non volerla più trattare come tale. E la legge impone che non si possa vendere a gente straniera, la quale non era obbligata dalla legge ebraica a trattare gli schiavi come questa imponeva. Lʼobbligo poi di fare riscattare la fanciulla schiava poteva essere imposto al padrone in due diversi rispetti: nel primo, di non opporsi che i parenti la riscattassero anche prima dei sei anni; nel secondo, di usare qualche facilitazione sul prezzo del riscatto.[117]
Nel caso poi che il padrone, invece di tenere lui come propria donna la fanciulla comprata, volesse destinarla a un suo figliuolo, la legge lo permetteva, ma a condizione di trattarla come le altre donne della famiglia (v. 9). E siccome la poligamia era permessa, tanto il padrone quanto il figliuolo potevano, oltre questa fanciulla, prendere ancora altra moglie, ma purchè non le togliessero nulla dei suoi diritti matrimoniali (v. 10).
Se finalmente questi diritti non le fossero per parte dei suoi padroni mantenuti, ricuperava la libertà senza pagare altro riscatto (v. 11).
In modo molto più favorevole al sesso debole è stata intesa dai talmudisti tutta la legge della schiavitù.
In prima stabilirono che la donna, giunta alla pubertà, non potesse mai divenire schiava.[118] Il movente di questa istituzione talmudica è chiaro; era una salvaguardia che volevano porre al buon costume. Il padre, e non la madre,[119] e solo in caso di estrema indigenza,[120] poteva vendere le figlie impuberi, non mai dopo giunte alla pubertà, non mai i maschi.[121] Giunta alla pubertà la schiava ebrea diveniva libera, qualunque fosse il tempo trascorso dalla vendita;[122] come pure acquistava la libertà alla morte del compratore, anche se questa avvenisse prima del termine dei sei anni, e non era obbligata a compire il tempo della servitù sotto gli eredi.[123] Per ultimo il primo compratore non poteva venderla ad altri; e nemmeno il padre, quando il padrone lʼavesse repudiata; perchè le parole del testo, non potrà venderla a gente straniera, sono state intese dagli antichi dottori ebrei nel significato generale di persone estranee, non in quello che la proibizione di rivendere la schiava fosse ristretta per la gente di altro popolo.[124]
Cosicchè, se la legge biblica aveva dato facoltà al padre di vendere schiavi i propri figli, i talmudisti, stando servilmente alla lettera, hanno in prima ristretto questa facoltà alla prole femminile, nellʼintento di tutelare per quanto possibile la libertà della persona. Non hanno poi ammesso altro caso di servitù per il sesso debole, se non quello della vendita delle figlie impuberi fatta dal padre, e le hanno tutelate con tante istituzioni, che la legge era in sommo grado mitigata.
E finalmente, se la schiavitù era tenuta dagli antichi come una necessità sociale, le donne ebree si trovavano dalla legge talmudica poste in una condizione veramente privilegiata, perchè proprio si può dire che schiavitù per esse quasi non sarebbe esistita.
Dopo avere con queste disposizioni di diritto civile regolato quanto concerneva la persona dei servi ebrei, il legislatore passa a stabilire le disposizioni penali per gli attentati contro la vita, o la libertà, o la dignità delle persone. E prima si trova la legge sullʼomicidio, che era punito di morte, se intenzionale; se fortuito, si accordava allʼomicida il diritto di asilo per sottrarsi alla vendetta dei parenti dellʼucciso; ma nemmeno lʼaltare avrebbe potuto sottrarre alla pena il vero malfattore.