12.Chi percuote un uomo in modo che questi muoja, sarà fatto morire. 13.E per chi non abbia appostato, ma Dio glie lo faccia capitare nelle mani,[125] porrò a te un luogo dove egli fuggirà. 14.Quando poi alcuno temerariamente assalga il suo compagno per ucciderlo con inganno, dal mio altare lo prenderai per farlo morire.

Questa legge non ha qui il suo compimento, perchè non si specificano nè la distinzione fra lʼomicidio intenzionale e quello involontario, nè i luoghi destinati per asilo, nè il diritto alla vendetta, cose spiegate in altri luoghi del Pentateuco (Numeri, xxxv, 9–34; Deut., iv, 41–43, xix, 1–13). Soltanto si ammette che potesse valere come luogo di asilo anche lʼaltare. E certo questʼuso comune ai popoli antichi, e mantenutosi molto innanzi anche nel medio evo, che i templi e i luoghi sacri fossero di asilo agli imputati, sarà esistito anche presso gli Ebrei. Ne abbiamo poi la conferma in un fatto narrato nel libro 1o dei Re (ii, 28). Ma sʼintende anche da questo nostro testo che se la legge tollerava un tale costume, amava meglio che di asilo servissero altri luoghi, i quali a ciò sarebbero stati designati. Il Talmud poi non ammetteva che lʼaltare potesse servire di asilo, se non ai sacerdoti mentre officiavano.[126]

Rimettiamo le aggiunte e modificazioni recate su questo punto dal Talmud a quando esporremo il cap. xxxv del Numeri; solo qui vogliamo avvertire che per i talmudisti la pena di morte, così spesso inflitta dalla legge biblica, era ridotta di quasi impossibile applicazione. Imperocchè, per condannare un reo a morte, si richiedeva non solo la deposizione concorde almeno di due testimoni oculari del fatto; ma che il reo, nel momento in cui andava a commettere il delitto, fosse avvertito dai testimoni o da altra persona che sarebbe stato condannato a morte, e che egli rispondesse di saperlo bene e farlo a bella posta.[127] Non sappiamo che simile istituzione trovi riscontro nelle leggi di alcun popolo. E difatti, per poco che vi si rifletta, sʼintende che lʼaver circondato lʼapplicazione della pena di morte di siffatta cautela valeva quanto abolirla. Imperocchè nessuno vi si sarebbe esposto, se non un pazzo, o chi avesse voluto appigliarsi a tal modo indiretto di suicidio. Però lʼomicida, quando fosse convinto senza la prova testimoniale, non andava del tutto assolto nemmeno ad opinione dei talmudisti; ma era condannato a tale specie di ergastolo, che lungamente non avrebbe potuto vivere.[128] In quanto al modo di eseguire la pena di morte, il testo biblico non accenna nulla di speciale nè per lʼomicidio nè per molti altri delitti, mentre in altri casi, come vedremo più innanzi, specifica la lapidazione, o il bruciamento. In un luogo poi del Deuteronomio (xxi, 23) si parla dellʼimpiccamento, e vedremo a suo luogo come quel testo debba essere inteso. Secondo il Talmud lʼesecuzione dellʼomicida avveniva col taglio del capo.[129]

Due leggi che concernono il rispetto verso la patria potestà (v. 15, 17) sono interrotte da unʼaltra contro il ladro di persone (plagiario) allo scopo di servirsene come schiave o di venderle. La versione greca ristabilisce in questo punto lʼordine che manca nel testo masoretico. Ma siccome questʼordine così esatto non si trova sempre mantenuto in questa piccola raccolta di leggi, non si può con certezza affermare che i lxx ci diano la lezione genuina; perciò non crediamo di dovere alterare il testo ebraico.

15.Chi percuote suo padre o sua madre sia fatto morire.

16.Chi ruba un uomo e lo vende, o si trova in sua mano, sia fatto morire.

17.Chi maledice suo padre o sua madre sia fatto morire.

La patria potestà così estesa e assoluta presso altri popoli e specialmente, come a tutti è cognito, presso i Romani, era grande anche presso gli Ebrei. Ma aveva nella costoro legge un importantissimo limite: il padre non poteva farsi giudice; anche per le mancanze, anche per i delitti dei figli verso lui stesso non gli era concesso se non di farsi accusatore.[130] Lo vedremo meglio dal Deuteronomio (xxi, 18–21). Però dobbiamo riconoscere che la legge voleva con sommo rigore inviolata lʼautorità dei genitori, se il solo percuoterli, o il solo maledirli doveva essere punito con la morte.