20.E quando uomo giacesse con donna in accoppiamento carnale, ed essa fosse serva appartenente ad altrʼuomo, ma non fosse riscattata, nè le fosse data libertà, punizione se ne farà; ma non morranno, perchè non era libera. 21.E porterà il suo sacrifizio della colpa a Jahveh, alla porta della tenda della congregazione, un montone espiatorio. 22.Ed espierà per lui il sacerdote col montone espiatorio dinanzi Jahveh per il suo peccato che avrà commesso, e sarà perdonato del suo peccato che avrà commesso.

Per quanto i concetti in questo capitolo si succedano con una certa libertà, pure siccome dallʼaltro lato un qualunque nesso non manca, almeno dividendoli in gruppi generali, il lettore resta da prima meravigliato, vedendo interrotta la continuazione dei pensieri fra il precetto di non promiscuare le diverse specie e quello di non mangiare i frutti degli alberi primaticci per i primi tre anni. Perchè questi due precetti hanno in certo modo tra loro una qualche relazione, come attinenti ambedue allʼagricoltura, e non si può intendere perchè sarebbe posta fra lʼuno e lʼaltro questa legge così precisa sulla unione illegittima con una schiava che appartenga ad altri. In secondo luogo poi tutto il contenuto di questo capitolo non è di leggi precise e determinate accompagnate dalla sanzione penale, ma di precetti e avvertimenti generali di religione, moralità e giustizia. Si capirebbe che lʼautore su questo punto avesse fatto una raccomandazione in termini generali per imporre il rispetto della donna altrui; ma il prendere a considerare uno specialissimo caso, e non certo il più grave in questo genere, anzi il più lieve, e il porvi ancora la sanzione penale, non si accorda in nessun modo con tutto il resto, se non dobbiamo dire che troppo ne dissente. In terzo luogo la forma delle espressioni è onninamente diversa, e sotto più rispetti.

Prima di tutto, gli altri avvertimenti di questo nostro capitolo sono in seconda persona, ora al singolare, ora al plurale, ma sempre come una raccomandazione diretta a tutto il popolo, ora considerato come un ente collettivo, e ora volgendosi ad ognuno dei suoi individui. Qui invece, lasciato il discorso diretto, si suppone in terza persona il caso di alcuno che commetta quel tale peccato. Questo subitaneo cangiamento di stile è troppo brusco e inaspettato per potere appartenere a uno stesso scrittore.

Ma più di questo colpisce la straordinaria e slombata diffusione di questi tre versi messi a confronto colla rapida e verbosa concisione di tutto il resto. Chi osservi quanta materia è condensata in questo capitolo, e come i precetti sono tutti espressi nella più stringata forma sentenziosa non potrà capacitarsi che uno stesso autore abbia impiegato tante inutili parole, in questi tre versi. Nè si citi come altro esempio di diffusione il precetto sugli alberi primaticci; perchè se questo è spiegato con più parole che gli altri, erano però tutte necessarie a rendere chiaro il concetto, e nulla vi si potrebbe togliere come inutile. Mentre nei tre versi in questione è proprio la diffusione oziosa, in cui lo scrittore del codice sacerdotale si compiace, quando si tratti di ciò che attiene al culto. Per la qual cosa è da credersi che qui abbiamo una interpolazione, di cui possiamo tanto più renderci ragione nel seguente modo.

Il capitolo venti tratta principalmente delle unioni illecite sia per adulterio, sia per incesto, sia per accoppiamento infame o bestiale; ma non annovera fra gli altri questo caso di unirsi a una donna di condizione servile, i cui sponsali per non essere stata posta in libertà non erano tenuti legittimi.

Ora o lo scrittore del codice sacerdotale nellʼaccogliere nella sua opera queste più antiche piccole raccolte di leggi, o lʼultimo compilatore del Pentateuco, ha voluto supplire a questa che per lui era una omissione, ed ha aggiunto questi tre versi, imitando lo stile del capitolo xx, perchè ivi, esemplificando i diversi casi, si ripete sempre questa forma: e uomo che giacesse ecc.; similmente come essi tre versi incominciano. E più si aggiunge, come in tutto il capitolo xx, la sanzione penale. È però ad ogni modo notevole che questa legge sia qui fuori del suo luogo, giacchè il nesso logico dei concetti la vorrebbe piuttosto fra gli altri casi di unione proibita e non condannabile con la pena capitale (xx, 19–22). Imperocchè, trattandosi non di moglie legittima, non era questa unione, come nel vero e proprio adulterio, punita di morte; ma da un lato sʼimponeva un sacrifizio espiatorio, dallʼaltro poi i colpevoli erano sottoposti anche ad un altro genere di punizione che il testo non determina, ma esprime col termine di Biqqoreth, poco chiaro, perchè leggesi solo in questo luogo. Secondo i talmudisti la pena consisteva nella flagellazione per la donna, e non per lʼuomo che ne usciva col solo sacrifizio espiatorio.[263] Secondo invece il significato letterale del testo dovevano essere tutti e due sottoposti alla stessa pena, qualunque questa si fosse, sebbene lʼobbligo del sacrifizio espiatorio pare che incombesse solo allʼuomo. Di più i talmudisti hanno voluto restringere questo caso alla sola serva di origine non ebrea e sposata a un servo ebreo, ma non ancora posta in condizione di piena libertà.[264]

Torniamo ora allʼesposizione di quei precetti che formano parte originaria e integrale di questo nostro capitolo.

Il precetto di non mangiare dei frutti degli alberi primaticci nei primi tre anni è da un lato un insegnamento dʼagricoltura; perchè svettando gli alberi novelli prima che fioriscano e fruttifichino, si ottiene che non se ne disperda il succo mentre sono troppo teneri, e che dopo qualche anno crescano più rigogliosi e diano frutti migliori. Dallʼaltro lato poi il precetto concerneva in qualche modo anche il culto, in quanto dovendosi consacrare le primizie al Signore, si voleva che fossero frutti degni da ciò, e non miseri come quelli degli alberi troppo novellini. E tanto su questo precetto, quanto su quello contro la promiscuazione delle specie nulla diremo delle numerose distinzioni rabbiniche contenute in due trattati della Mishnah.[265] Tutti gli altri precetti tendono ad allontanare gli Ebrei da pratiche o superstiziose o semi barbare in uso presso molti dei popoli antichi.