Il capitolo xx contiene di più la proibizione di ricorrere a certe specie di divinazioni (v. 6), come abbiamo visto nel capitolo xix, e lʼaltro di maledire i genitori, come nellʼEsodo (xxi, 17); e una raccomandazione di distinguere gli animali puri dagli impuri (v. 25), senza darne nessuna regola, lo che prova la preesistenza dei riti intorno a questo punto, stabiliti nel cap. xi. Ma sarebbe impossibile che uno stesso autore a così breve distanza avesse ripetuto le stesse disposizioni legislative rispetto a ciò che forma lʼargomento principale di questi due capitoli. Nè vale meglio qui che altrove il solito ripiego talmudico che nel capitolo xviii abbiamo la sola proibizione, mentre nel capitolo xx si contiene ancora la sanzione penale, perchè questo secondo luogo è sufficiente per lʼuna e per lʼaltra cosa. Ad ogni modo se uno solo fosse lʼautore di questi due passi, non si sa vedere perchè nello scrivere il capitolo xviii non avrebbe aggiunto subito alla disposizione proibitiva la sanzione penale, per aspettare poi a riprendere lʼargomento, come se mai fosse stato trattato, e allora soltanto parlare delle pene. Oltrechè anche nel capitolo xviii una generale sanzione penale è stabilita per tutti i delitti e peccati antecedentemente esposti, dicendo che le persone che gli avessero commessi sarebbero distrutte dal loro popolo (v. 29). Conviene poi dire che ognuno di questi due capitoli ci si presenta nella sua forma come un solo scritto indipendente, che ha in sè unità di argomento e di composizione, con un principio e una conclusione che ne forma un tutto compiuto, nè vi si contiene alcun riferimento di uno allʼaltro, come si aspetterebbe naturalmente da un autore, che col secondo scritto avesse in certo modo voluto compiere il primo. Tanto più che il concetto dominante in ambedue i capitoli è lo stesso, cioè dʼimporre agli Ebrei norme di santità di vita, che gli tenessero lontani dai costumi idolatrici, o corrotti, o superstiziosi dei popoli vicini. Dove è da notare che a questo proposito anche la ripetizione delle stesse raccomandazioni quasi con le identiche frasi (cfr. xviii, 26–29, xx, 22–23) rimane inesplicabile in un solo scrittore che si sarebbe inutilmente copiato. È ragionevole dunque conchiudere che in questi due capitoli abbiamo due composizioni di leggi miranti allo stesso scopo, ma di autori e di tempi diversi, quantunque forse non molto lontani, ma pure sempre quanto basta a spiegare alcune diversità e in qualche particolare concetto e nella forma, che ora vedremo facendone lʼanalisi.
Il capitolo xx, dopo brevissima introduzione che dice doversi queste leggi esporre al popolo dʼIsraele, incomincia col proibire il culto del Dio Moloch consistente nel sacrificare ad esso i figli, bruciandoli. Questa proibizione incombe tanto agli Ebrei quanto agli stranieri che avessero dimora stabile nel paese, e il colpevole era condannato alla lapidazione (v. 2). Di più si soggiunge che Dio si sarebbe volto contro questo colpevole per distruggerlo dal popolo (v. 3). La quale espressione non contraddice alla sanzione penale del verso antecedente, come a prima vista potrebbe sembrare. Imperocchè alcuno potrebbe dire: se il colpevole era sottoposto alla lapidazione come a sanzione penale che doveva infliggersi dai tribunali umani, a che allora la giustizia divina? Ma è facile supplire a ciò che in questi due versi è sottinteso, cioè che la provvidenza divina avrebbe punito il colpevole, quando la giustizia umana per qualunque ragione non lo avesse colto. Sottinteso al quale suppliscono i due versi seguenti (4, 5), ma che giusto appunto per ciò noi crediamo interpolazione introdotta nel testo primitivo, come chiosa a spiegare quello che pareva non troppo chiaramente espresso.[279] Altrimenti non si capirebbe come uno stesso scrittore avesse ripetuto nel v. 5 quello che già aveva detto nel v. 3. Ad ogni modo però qui troviamo alternarsi la sanzione penale umana con quella divina, espressa per tre casi con frase identica, cioè che Jahveh avrebbe volto la sua faccia contro la persona del colpevole e lʼavrebbe distrutta dal suo popolo (Levit., xvii, 11; xx, 3, 5, 6). Stando alla lettera del testo questo non può significare, se non che la Provvidenza avrebbe punito il colpevole con una morte precoce. I rabbini vi hanno aggiunto ancora di morire senza prole,[280] e questa è quella punizione provvidenziale da essi conosciuta sotto il nome di Chareth (distruzione), che da ora in poi per brevità anche noi chiameremo con questo nome ebraico.
Viene poi proibito (v. 6) il dirigersi a certe specie di arte divinatorie, come nel v. 31 del capitolo precedente, e anche qui la sanzione penale è del tutto lasciata alla Provvidenza.
Questi due primi precetti sono sotto altra forma la stessa raccomandazione fatta nel capitolo xx di tenersi fedeli alla religione e al culto del solo Jahveh. Verso il quale gli Ebrei dovevano essere santi, osservandone le istituzioni, imperocchè per mezzo di queste li santificava (vv. 7, 8). Anche qui troviamo il precetto della osservanza verso i genitori, ma sotto la forma proibitiva di non maledirli, accompagnata dalla sanzione della pena di morte (v. 9), come abbiamo già sopra spiegato (pag. 104) sul testo dellʼEsodo (xxi, 17).
Seguono poi le leggi sulle unioni proibite. In prima lʼadulterio, poi lʼincesto con la moglie del padre, e con la nuora, la sodomia, lʼincesto con la figlia e con la madre della moglie, e il coito bestiale (vv. 10–16). Tutti questi delitti sono puniti con la pena capitale, senza che il testo scritturale ne abbia determinato il modo, eccetto per lʼunione incestuosa con una donna e con la madre di lei, per la quale è specificato che si dovevano bruciare. Però mentre il testo parla chiaro di un vero e proprio bruciamento, i talmudisti stabilirono che dovesse eseguirsi la condanna facendo trangugiare del piombo strutto. La ragione da essi addotta per giustificare tale interpretazione è che in questa esecuzione capitale doveva rimanere il cadavere del condannato, cosa impossibile in un vero e proprio bruciamento. Con quanta verità potesse poi ciò accordarsi con le espressioni del testo è inutile domandare ai talmudisti, quando già sappiamo quale fosse il loro metodo esegetico. Apparisce dallʼaltra parte anche dal Talmud stesso che talvolta lʼesecuzione fosse fatta abbruciando il condannato col rogo.[281]
Lʼadulterio secondo i talmudisti era punito con la strangolazione,[282] e gli altri delitti di sopra enumerati con la lapidazione.[283] Tanto poi per il testo biblico quanto per il Talmud nel coito bestiale veniva condannato a questo genere di morte non solo lʼuomo o la donna che se ne fossero resi colpevoli, ma anche lʼanimale. E a questo proposito domandano con ragione i talmudisti: se la persona umana è colpevole, qual colpa può imputarsi al bruto? E rispondono che ragione di dover uccidere anchʼesso, è lʼessere stato stromento di danno per lʼuomo; oppure che, venuto lo sconcio a pubblica cognizione mediante il processo, non deve lasciarsi in vita lʼanimale, perchè atto a rammentare lo scandalo.[284]
Lʼincesto con la sorella, sia paterna o materna, è proibito nel v. 17, ma con una sanzione penale espressa in forma differente da quelle che precedono. E saranno, si dice in questo caso, distrutti alla presenza della gente del loro popolo: scoprì la vergogna della sua sorella, sopporti il suo delitto.
Lʼessere distrutti alla presenza del popolo pare che significhi essere sottoposti alla pena capitale; ma i talmudisti hanno voluto vedere anche qui uno di quei casi del loro Chareth, nei quali lʼumana giustizia non poteva infliggere ai colpevoli se non la pena della fustigazione, lasciando alla Provvidenza la cura del resto; e così hanno interpretato ogni qual volta il testo si esprime con identiche o simili frasi.[285] Ma qui fa dʼuopo distinguere. Sia pur vero che la Scrittura abbia inteso di lasciare la cura della sanzione penale alla Provvidenza nei tre luoghi poco sopra enumerati dove Jahveh stesso avrebbe detto: volgerò la mia faccia contro quella persona e la distruggerò; ma non lo stesso può dirsi quando il testo dice: quella persona sarà distrutta, o quelle persone saranno distrutte dal loro popolo. Con altra forma allora si è voluto imporre la pena capitale; e tanto più ciò appare manifesto nel nostro verso 17, dove aggiungesi ancora: alla presenza della gente del loro popolo. Parole che hanno bene un significato, se trattasi di una pena che dovesse infliggersi dalla giustizia umana, ma in una morte lasciata alla cura della Provvidenza non significano più nulla. Non potrebbero neanche significare che la giustizia divina si farebbe palese: perchè anche i giusti e i buoni muojono spesso in età giovanile e senza figli: come avrebbe potuto lo scrittore di questo nostro luogo pensare che la gente distinguesse se la morte di tal genere sarebbe provvidenziale e in pena di qualche commesso delitto? Si deve dunque concludere che quando la legge scritturale usa lʼespressione: sarà distrutta la persona, o saranno distrutte, se trattasi di più colpevoli, ha voluto porre come sanzione la pena capitale, sebbene i rabbini abbiano voluto vederci soltanto il provvidenziale Chareth, lasciando in questo caso allʼumana giustizia la sola pena della fustigazione.