Questa esortazione diviene poi un preciso comando nel principio della legge (xii, 2–4); e come contrapposto al divieto di ogni culto politeistico si passa a stabilire quale debba essere la forma di quello consacrato da Jahveh.

Se nel primo codice ogni luogo si diceva atto a potervisi offerire i sacrificii (v. pag. 40), qui invece si comanda il più rigoroso accentramento per il luogo di culto che deve essere uno solo.

5.Soltanto nel luogo che Jahveh vostro Dio eleggerà fra tutte le vostre tribù, per porre colà il suo nome, per sua abitazione, ricercatelo, e andate colà. 6.E ivi porterete i vostri olocausti, e i vostri sacrifizii, e le vostre decime, e lʼofferta delle vostre mani, e i vostri voti, e le vostre oblazioni; e i primogeniti del vostro armento e del vostro gregge. 7.E mangerete colà davanti Jahveh vostro Dio, e vi rallegrerete in tutto il prodotto delle vostre mani, voi e le vostre famiglie, che Jahveh tuo Dio benedì. 8.Non farete come tutto ciò che noi facciamo qui oggi, ciascuno quello che gli piace. 9.Perchè non siete ancora venuti al riposo e alla possessione che Jahveh tuo Dio ti darà.

10.Ma quando avrete passato il Giordano, e abiterete nella terra che Jahveh vostro Dio vi fa possedere, e vi farà riposare da tutti i nemici allʼintorno, 11.e starete in sicuro, nel luogo che Jahveh vostro Dio avrà eletto per farvi abitare il suo nome porterete tutto ciò che io vi comando, i vostri olocausti, e i vostri sacrifizii, le vostre decime, e lʼofferta delle vostre mani, e tutta la scelta dei vostri voti, che voterete a Jahveh. 12.E vi rallegrerete dinanzi a Jahveh vostro Dio voi e i vostri figli e le vostre figlie e i vostri servi e le vostre schiave, e il Levita che è nelle vostre città, perchè egli non ha parte e possessione con voi. 13.Riguardati dallʼoffrire i tuoi olocausti in qualunque luogo ti piaccia. 14.Ma solo nel luogo che Jahveh eleggerà in una delle tue tribù, ivi offrirai i tuoi olocausti, e ivi farai tutto ciò che io ti comando.

15.Pure a tutto piacere dellʼanimo tuo scannerai e mangerai carni, secondo la copia che Jahveh tuo Dio ti concede in tutte le tue città lʼimpuro e il puro potranno mangiarlo come capriolo e come cervo.[298] 16.Solo il sangue non mangiate, sulla terra versatelo come acqua.

17.Non potrai mangiare nella tua città, le decime del tuo grano, del tuo mosto, del tuo olio, nè i primogeniti del tuo armento e del tuo gregge, nè qualunque voto voterai, nè le offerte, nè lʼoblazione delle tue mani. 18.Ma soltanto alla presenza di Jahveh tuo Dio le mangerai, nel luogo che Jahveh tuo Dio eleggerà, tu, e tuo figlio, e tua figlia, e il tuo servo, e la tua schiava, e il Levita, che è nella tua città, e ti rallegrerai dinanzi Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani. 19.Abbi riguardo di non abbandonare il Levita tutti i tuoi giorni nella tua terra.

Vedasi con quanta insistenza e ripetuta diffusione si raccomanda di non avere più di un luogo per le cerimonie del culto, e come questo precetto è posto a capo, come importantissimo, a tutte le leggi di questo codice. Ma si distingue nettamente fra le carni dei sacrifizii e quelle degli animali uccisi semplicemente per cibarsene, le quali sono permesse in qualunque luogo. Forse con questo permesso si è voluto togliere lʼantica costumanza di tenere come sacrificio ogni animale che fosse scannato anche per i bisogni della vita. Costumanza impossibile a conciliarsi con lʼaccentramento del culto in un solo luogo, ma che poteva bene convenire quando da per tutto esistevano altari, e potevano ancora con poche pietre, o poche legna, o poche zolle di terra da per tutto edificarsi. E il tenere come sacrifizio ogni animale scannato per qualunque uso, la cerimonia di versarne il sangue sopra un altare, e anche di bruciarne una parte come dono al Dio era tale costumanza che bene appagava le credenze e i desiderii di gente superstiziosa. Ma, lasciato al volgo questo uso di sacrificare a capriccio, avrebbe potuto facilmente mantenere tante altre pratiche superstiziose che non si accordavano con quella pura religione che il nostro legislatore voleva insegnare. Perciò gli era dʼuopo insistere su questo punto, e togliere ogni carattere di santità agli animali uccisi per i bisogni della vita, fuori del luogo destinato al culto. E nel passo che fa seguito a quello testè tradotto si dice anche più chiaramente che nei luoghi lontani da quello eletto da Dio per celebrarvi i sacrificii potevansi pure scannare animali a piacere, e mangiarne come cibo totalmente profano, pure di astenersi dal sangue.

Il monoteismo era nella mente del deuteronomista il fondamento della religione non solo, ma anche di tutto lʼedificio sociale israelitico, e vi ritorna sopra in più modi e in più forme, perciò dopo averlo di nuovo raccomandato (xii, 29–31), stabilisce alcune leggi punitive contro chi avesse tentato dʼinfrangerlo. E prima contro il falso profeta che insegnasse di adorare altri Dei oltre Jahveh, ancorchè desse in prova del suo insegnamento dei segni o dei prodigi che si avverassero. Imperocchè la bontà della dottrina in sè considerata, e non lʼavverarsi del segno, il quale potrebbe avvenire anche accidentalmente, deve tenersi criterio della veracità del profeta. Quindi ognuno che tenta dʼinsegnare erronee dottrine quasi gli fossero ispirate da Dio, è falso profeta, e come tale dalla legge condannato a morte (xiii, 2–6). Pena che secondo il Talmud in questo, come in altri casi, doveva eseguirsi con la strangolazione.[299]

In secondo luogo è condannato pure a morte, chiunque anche senza spacciarsi profeta, tentasse sedurre altri a seguire culti politeistici e idolatrici. La persona sedotta ha il dovere in tal caso di denunciare il seduttore, fosse anche suo fratello, suo figlio, o sua moglie, ed eseguendosi in questo caso la pena capitale per mezzo della lapidazione, il sedotto che diveniva accusatore, doveva essere il primo a lanciare contro il reo le pietre (v. 7–12).

In terzo luogo, quando tutta una città si fosse alienata dalla religione di Jahveh, per darsi in braccio ad altra, tutti gli abitanti dovevano essere uccisi, e la città con tutto ciò che conteneva data alle fiamme con proibizione assoluta di salvarne alcuna cosa (v. 13–19).