I talmudisti vollero in parte mitigare la troppa crudeltà di questʼultima legge, ponendovi molte limitazioni. In prima per condannare tutta una città come rea di politeismo o dʼidolatria si richiedeva che vi fossero dei seduttori, i quali lʼavessero a ciò indotta; che i seduttori fossero o della stessa città o della stessa tribù; che fossero più dʼuno, e adulti di sesso maschile.
In secondo luogo non avrebbe potuto mai a tale giudicio sottoporsi nè la città di Gerusalemme, nè alcuna di quelle che trovavansi sui confini, perchè quella era città destinata non tanto allʼabitazione quanto allʼesercizio del culto, e queste erano secondo i talmudisti escluse dallʼespressione della legge che diceva «in mezzo a te», dunque le città poste nellʼinterno, e non quelle del confine. Alla quale ragione ne è aggiunta anche unʼaltra più razionale, cioè, per non togliere le città che servivano di difesa contro i popoli vicini.
In terzo luogo era necessario che cedesse alla seduzione la maggior parte dei cittadini. Per ultimo questo giudicio non avrebbe potuto pronunziarsi se non dal grande Sinedrio che risiedeva nella capitale, nè uno stesso tribunale avrebbe potuto mai pronunziare più che due di siffatte sentenze, eccetto che non si trattasse di città poste in provincie diverse e lontane fra loro come la Giudea e la Galilea.[300]
Come conseguenza del monoteismo e di essere amati da Jahveh quai figli, viene imposto, come già abbiamo veduto nel cap. xix del Levitico (pag. 183, 189), di non abbandonarsi a eccessive disperazioni nel dolore per la morte di qualche persona fino al punto dʼincrudelire contro il proprio corpo. Questa costumanza è proibita come barbara e superstiziosa, e indegna quindi di un popolo che doveva vivere secondo certe norme di santità (xiv, 1–2).
Queste vengono poi con ogni particolare fissate rispetto ai generi di cibi permessi e proibiti come puri o impuri (v. 3–21). Del quale argomento però è stato già sopra discorso, parlando del luogo del Levitico a questo parallelo (pag. 166–69).
Già nel primo codice era stato fatto un cenno sullʼobbligo di offrire le primizie e i primogeniti (Esodo, xxii, 28, 29). Il deuteronomista tratta con alquanta più estensione questo stesso punto in due luoghi poco distanti (xiv, 22–29, xv, 19–23), che qui riuniamo per non tornarvi sopra due volte. Ma oltre alle primizie, il deuteronomista stabilisce ancora lʼobbligo della decima. La quale non costituiva secondo questa legge una rendita sacerdotale, ma soltanto doveva prelevarsi dai proprietarii per godersela come cosa sacra ogni anno nel luogo prescritto a centro del culto, e lo stesso doveva farsi dei primogeniti degli animali; dando parte però della decima e dei primogeniti anche ai Leviti che si trovavano nelle diverse città, perchè non avevano possesso territoriale al pari degli altri.
Ogni tre anni poi la decima doveva lasciarsi totalmente a benefizio dei Leviti e dei poveri.
Questa caritatevole istituzione conduceva naturalmente il deuteronomista a trattare di due altre leggi già imposte dal primo codice, cioè dellʼanno settimo, e della liberazione degli schiavi. Ma del primo nellʼEsodo era stato dato un sol cenno (xxiii, 10–11) rispetto allʼobbligo di lasciare i prodotti dei campi a vantaggio dei poveri. Qui con intendimento anche più umano si comanda di rimettere ai poveri ogni settimo anno tutti i loro debiti, facendo una distinzione fra lʼIsraelita e lo straniero, giacchè da questo in ogni tempo il debito era esigibile (xv, 1–3).
Si disputa peraltro fra glʼinterpetri in qual modo debba intendersi questa remissione dei debiti, se era assoluta, nel senso che, scorso lʼultimo anno di ogni settennio, ogni credito si teneva estinto; oppure se solo durante il settimo anno non potevano i crediti esigersi, ma, passato questo, il creditore riacquistava ogni suo diritto. La maggior parte dei moderni seguono la seconda opinione, ma diciamo il vero che non possiamo ad essi assentire, e ci sembra che in questo caso i talmudisti, e quelli che con loro concordano diano la retta interpretazione.
In prima la lettera del testo non ammette che si tratti di raccomandare una mitezza temporanea per non esigere i crediti solo durante il settimo anno; perchè, se si trattasse solo di aspettare un anno di più a poter far valere i propri diritti contro il debitore, davvero che le espressioni del testo che qui diamo tradotte sarebbero inesplicabili.