Stabilite le norme fondamentali intorno alle autorità direttive dello Stato, tanto civili quanto religiose e morali, il legislatore passa alla parte più importante del diritto privato, cioè alla tutela della vita.
Chi uccide deve essere ucciso, questo è un principio comune a molte legislazioni, e che abbiamo veduto nel codice dellʼEsodo (xxi, 12). Qui però (xix, 1–10) si determina meglio il diritto dʼasilo già da quello concesso allʼomicida involontario, e non si fa più cenno dellʼaltare come luogo dʼasilo, ma sʼimpone di scegliere tre città a tale uopo destinate per sottrarre alla vendetta dei parenti dellʼucciso lʼuccisore disgraziato e non colpevole. Nel caso poi che si estendesse la conquista a tutto il territorio promesso da Jahveh, ma non mai conquistato, invece che tre le città avrebbero dovuto essere sei.[355] Però come nellʼEsodo la legge esigeva che fin anche di sopra lʼaltare si strappasse chi con premeditazione aveva ucciso un altrʼuomo (xxi, 14), così il Deuteronomista impone che gli anziani della città ritolgano il vero colpevole dal luogo di rifugio, e senza pietà lo sottopongano alla debita condanna (v. 11–13). Tanto poi era, nella legge ebraica, lʼorrore che si aveva per lʼomicidio che in qualche modo si era voluto provvedere a una espiazione, anche quando non si fosse riuscito a scoprire il colpevole. Il sangue versato grida vendetta: è questo, più che un pensiero, un sentimento, se vogliamo feroce, e che ha portato presso molti popoli, come anche oggi fra i Corsi, le più funeste conseguenze di eterni odii; ma dallʼaltro lato è pure un sentimento che vale a tener lontano dal più atroce e dal più dannoso dei delitti. E se non si può col sangue dellʼuccisore placare quello dellʼucciso, la legge ebraica aveva stabilito che trovandosi in campagna il corpo di un uomo ammazzato e non si scoprisse lʼomicida, si dovesse dalla città più prossima offerire pubblicamente una giovenca come sacrificio espiatorio. Gli anziani della città dovevano portare la giovenca presso un torrente di corso continuo, il cui letto perciò non era mai atto ad essere nè seminato nè coltivato, ed ivi accopparla. Dovevano ancora accompagnare il sacrificio con una protesta di non aver avuto parte nel delitto, e di non conoscerne lʼautore, e con una preghiera a Dio di perdonare il sangue versato (xxi, 1–9).[356] Rito, se vogliamo superstizioso, come tanti altri di tal genere, ma che pure sulle menti rozze di uomini non inciviliti valeva sempre più a fare intendere, quanto preziosa sia la vita di un uomo, e come lʼomicidio richieda in tutti i modi una qualunque espiazione.
Perciò, sebbene il testo parli soltanto di un cadavere trovato nel campo (v. 1), si deve intendere che ha voluto esemplificare il caso di un omicidio, di cui è più facile rimanga sconosciuto lʼautore; ma non escludere gli altri casi congeneri, in cui si trovasse il cadavere in qualunque altro luogo, e anche dentro le mura di una città. Ma di questo la legge non ha esplicitamente parlato, perchè si supponeva che in un modo o nellʼaltro si potesse facilmente pervenire a conoscerne lʼautore. Sarebbe proprio contro allo spirito che dettava la legge volerla intendere grettamente alla lettera, e che il rito dovesse praticarsi soltanto per gli uccisi trovati in campagna.
Sembra per altro che in questʼultimo modo abbia inteso il Talmud, il quale vi portò anche altre limitazioni. La parola ebraica ḣalal usata nel testo per significare ucciso, secondo il Talmud significa soltanto ucciso di ferro, e lʼaltra espressione del testo «quando si trovasse nella terra», che significa in questo luogo nel paese, fu presa in senso puerilmente letterale, e si volle che significasse doversi trovare il cadavere sulla terra, sul suolo, e non appiccato a un albero, o nascosto in un mucchio di pietre, o notante nellʼacqua. Per conseguenza in tutti questi casi il rito espiatorio non avrebbe dovuto praticarsi.[357]
Ma in verità che, se non leggessimo coi nostri occhi queste inesplicabili assurdità, nessuno potrebbe credere che fossero state dette sul serio da chi pretendeva di interpretare un codice. Tanto più che i dottori del Talmud non assegnano di queste loro limitazioni alla pratica del rito nessuna ragione, se non quella di una interpretazione del testo, che parrà dissennata a chi conserva pure un grano di senso comune. Non così dobbiamo dire di altre interpretazioni talmudiche dello stesso testo, che sembrano anzi dettate da buone ragioni. Se la città più vicina si trovasse essere Gerusalemme, per il rispetto dovuto a questa sede del culto, il rito espiatorio doveva praticarsi da altra città, che per distanza venisse in secondo grado. Così era stabilito anche quando la città più vicina non fosse sede di una Corte di giustizia, perchè il rito espiatorio doveva praticarsi dai membri di questa.[358]
Sono lodevoli ancora i talmudisti di avere abolita questa pratica in tempi di disordine sociale, in cui gli assassinii erano troppo frequenti; perchè non si poteva dire allora che fosse veramente sconosciuto lʼuccisore, essendosi formate delle società di malfattori, conosciute come scellerate aggregazioni, se rimaneva incognito lʼindividuo.[359] E solo per circostanze eccezionali queste società andavano impunite. Finalmente a ragione confermarono ciò che resulta dal testo, sebbene non vi sia esplicitamente spiegato, che scopertosi il reo anche dopo compiuto il rito espiatorio, doveva sottoporsi a processo, e condannarsi secondo le forme imposte dalla legge per ogni altro omicidio.[360]
Dopo la tutela della vita, la legge deve difendere le proprietà, e principalmente presso un popolo agricolo quella fondiaria; perciò si proibisce dʼinvadere gli altrui confini (xix, 14), e di nulla usurpare oltre il possesso ereditario stabilito dagli antichi nella divisione della terra.
Questi massimi delitti contro la vita e contro la proprietà conducevano naturalmente il legislatore a porre almeno i principii fondamentali della procedura penale, ma bisogna ben dire che si restringe a stabilirne due sole, cioè che per condannare si richiedevano almeno due testimoni, e che il testimonio falso doveva essere sottoposto alla stessa pena, cui sarebbe soggiaciuto il reo (v. 15–21); al qual proposito si trova ancora ripetuta la legge del taglione, di cui sopra già abbiamo discorso (pag. 110 e seg.).
I rabbini sentirono poi quanto fosse necessario determinare con leggi più precise tutto ciò che riguardava i testimoni, e stabilirono moltissime norme, delle quali però riporteremo soltanto quelle che hanno qualche importanza. Occorreva in prima stabilire chi fosse idoneo a fare testimonianza, ed esclusero le donne, gli schiavi, i fanciulli di età inferiore a tredici anni,[361] i pazzi, i sordomuti, i ciechi,[362] gli empi,[363] le persone spregevoli,[364] i prossimi parenti,[365] e quelli che si trovassero in qualche maniera interessati in causa.[366] La ragione per la quale erano escluse le donne si fonda sopra una di quelle solite rabbiniche interpretazioni. del testo, le quali proprio non possono in alcun modo giustificarsi. Il testo biblico usa naturalmente la parola testimoni in genere maschile, ma che abbia voluto con ciò escludere le donne non è nemmeno supponibile.[367] Piuttosto è da dirsi che i costumi del popolo ebreo, tenendo la donna in grado giuridicamente inferiore a quello dellʼuomo, non la reputarono nemmeno idonea a fare testimonianza; e poi i rabbini, anzichè correggere in questo punto il diritto consuetudinario, come avrebbe dovuto accadere in una più avanzata civiltà, lo hanno voluto confermare, cercando di sostenerlo con assurdissime interpretazioni. Tutte le altre esclusioni si vede facilmente che si fondano sopra ragioni, o del tutto, o fino a un certo punto, da approvarsi, eccetto che fa dʼuopo vedere la definizione che vien data degli empi.
Per questi il Talmud intende tutti coloro che fossero incorsi in una trasgressione sottoposta alla pena della fustigazione fino a che non lʼavessero scontata, o pubblicamente non ne avessero fatto ammenda, dichiarando di non volere più ricadervi.[368]