Non occorre poi dire che era escluso chi fosse reo di maggiore delitto. Ma siccome sotto la pena della fustigazione cadevano anche le trasgressioni dʼinsignificanti precetti religiosi, come puta il caso, il mangiare un cibo proibito,[369] o vestirsi di un abitò tessuto o cucito di lana e di lino, è dʼuopo riconoscere che lʼintolleranza religiosa andava troppo oltre, con vero danno talvolta dellʼordine sociale; perchè poteva trovarsi impedito per futili ragioni il corso della giustizia. Condoniamo per altro queste perniciose conseguenze allo spirito dei tempi, e di una legislazione che era tutta dominata da principii teocratici.
Lʼobbligo di deporre come testimoni non incombeva solo a chi fosse come tale citato dallʼautorità giudiziaria, ma a chiunque si fosse trovata presente alla perpetrazione di un delitto, e trattandosi di una causa civile, conoscesse la verità dei fatti.[370]
La deposizione dei testimoni doveva essere verbale dinanzi ai giudici, e alla presenza dellʼaccusato, o delle parti. Non si accettavano deposizioni per iscritto, eccetto quelle che resultassero da testimoni sottoscritti antecedentemente nella stipulazione di un atto.[371] In quanto poi alla condanna dei falsi testimoni non furono piccole le modificazioni introdotte dal diritto talmudico a ciò che resulterebbe dalla lettera del testo.
Come la deposizione di un solo testimone non aveva nessun valore giuridico, così per il Talmud un solo testimone, se deponesse il falso non potrebbe essere condannato, e nemmeno se nella deposizione di due testimoni uno fosse, per alcuna delle ragioni legali addotte di sopra, non idoneo a fare testimonianza. Si richiedeva inoltre che il giudizio di condanna del reo fosse già pronunziato, e non era condannato il falso testimonio, se si scopriva la falsità della deposizione durante la discussione del processo.
Ma pare un assurdo che, trattandosi di un processo di pena capitale, se lʼimputato per falsa deposizione dei testimoni era già giustiziato, quelli non dovessero essere più sottoposti alla stessa pena; perchè i rabbini, secondo il loro costume, interpretavano malamente alla lettera lʼespressione del testo «e farete a lui come aveva pensato di fare al suo fratello». Come aveva pensato, dicevano essi, non come gli era riescito che realmente fosse fatto. Dal che sarebbe resultato questʼassurdo, che i falsi testimonii erano condannati a morte, quando lʼerrore che sarebbe resultato dalla loro deposizione era per anco rimediabile, e lʼimputato poteva dichiararsi innocente; ma se lʼerrore per lʼeseguita condanna era ormai irreparabile, essi non erano più condannati. Finalmente si richiedevo, che la prova della falsità della testimonianza resultasse dalla deposizione accertata di altri testimoni, la quale concernesse la persona stessa dei primi testimoni, e non bastava che resultasse da qualche circostanza concernente il fatto stesso, o la persona dellʼimputato. Nel qual caso lʼimputato sarebbe stato dichiarato innocente, ma non condannati come falsi i testimoni, che contro lui avevano deposto. Per esempio, se era provato che lʼazione di cui veniva accusato lʼimputato non era mai avvenuta, o veniva provato lʼalibi dellʼimputato, i testimoni dellʼaccusa non potevano venire condannati per falsa testimonianza; ma sarebbero stati sottoposti alla stessa pena dellʼaccusato, se veniva provato da altri testimoni lʼalibi di loro stessi.[372] Trattandosi però di delitti sottoposti a pena capitale, i falsi testimoni, se non potevano essere condannati a morte, erano dal magistrato condannati a una fustigazione rimessa al suo arbitrio.[373] E per iscusare in parte, se non giustificare, queste disposizioni rabbiniche, si può dire soltanto che in tutto ciò che riguarda al diritto penale, e particolarmente alla pena di morte, esse erano ispirate da un sentimento di mitezza, che portava a ridurre al minimo possibile i casi di condanna anche per i falsi testimoni. Però rispetto a questi non si richiedeva, nemmeno secondo il Talmud, come in altri delitti sottoposti a pena capitale, lʼavvertenza fatta da altri testimoni.[374] E ciò è ragionevole, perchè nel primo iniziarsi del processo il magistrato avvertiva talmente i testimoni da dovere distoglierli dal fare qualunque deposizione della cui verità non fossero certissimi.[375] La pena poi a cui i testimoni falsi dovevano essere sottoposti era la morte, quando si fosse trattato di una deposizione per delitto capitale, alla fustigazione quando lʼimputato fosse sottoposto alla medesima pena, e a un rifacimento di danni in tutte le cause civili.
Il Deuteronomista tratta quindi un altro punto di diritto pubblico, cioè quello che concerne la guerra. Nella quale fa dʼuopo distinguere quella necessaria e obbligatoria che dovevasi combattere contro i popoli possessori della Palestina per conquistarne i paesi e contro gli Amaleciti per vendicare antiche ingiurie, e la guerra rimessa allʼarbitrio dei reggitori dello Stato, contro i popoli al di là dei confini della terra promessa. Della prima già il Deuteronomista in parte aveva trattato (vii) e in parte ne tratta in altro luogo (xxv, 17–19) imponendo, come altro legislatore più antico (Esodo, xxiii, 20–33) di non dar quartiere a siffatti nemici.[376] Della seconda stabilisce nel cap. xx alcune norme regolatrici.
La prima concerne lʼobbligo del servizio militare, dal quale erano esclusi a loro volontà chi aveva fabbricato una casa nuova, e non lʼaveva ancora rinnovata, chi aveva piantato una vigna, e non ne aveva goduto il frutto, chi unito in isponsali non aveva consumato il matrimonio, e chi fosse stato tanto timido e pauroso da comunicare agli altri la sua pusillanimità.
Questa esclusione veniva fatta per mezzo di bando proclamato dal sacerdote, prima di rassegnare le schiere preparate a partire per la guerra (xx, 1–9).
Può sembrare strana però lʼultima specie di esclusione, giacchè ogni vigliacco e pauroso non avrebbe avuto se non a dichiarare questo suo vergognoso sentimento, per non essere tenuto a far parte dellʼesercito. Dimodochè parrebbe che non ci potevano essere come nel regime militare di altri popoli veri renitenti alla leva. Ma è forza pur dire che il legislatore fosse certo di poter contare sul sentimento di amor patrio, e di onore nazionale, ancorchè non fossero molti costoro che avrebbero potuto fare simile dichiarazione; imperocchè altrimenti quali perniciose conseguenze non ne sarebbero derivate? Se i più, o molti, fossero stati così vili da dichiarare di temere la guerra, il popolo ebreo sarebbe stato preda del primo nemico; mentre la storia prova che in ogni tempo oppose eroica resistenza anche a popoli incomparabilmente più potenti, come gli Assiri, i Babilonesi, i Greci, e i Romani. Dimodochè una istituzione, che sarebbe assurda nei costumi borghesi ed effeminati dei popoli moderni, era anzi ispirata da vera libertà in un popolo che religione ed amore di patria rendeva doppiamente fiero ed indomabile. Lo che viene pienamente dimostrato da alcune parole del Maimonide, che ci sembra prezzo dellʼopera qui riportare: «Dopochè alcuno è entrato nelle schiere di guerra si affidi alla speranza dʼIsraele, e a chi lo salva in tempo di sciagura; e sappia che per lʼunità di Dio egli combatte, e ponga lʼanima sua ad ogni rischio; nè tema, nè sʼimpaurisca, nè pensi alla moglie ed ai figli, anzi ne cancelli la memoria dal cuore, e si astragga da ogni cura per attendere alla guerra. Chi cominciasse poi a pensare e a sospettare intorno alla guerra in modo da avvilirsi, prevaricherebbe un precetto proibitivo; perchè è detto nella Scrittura: non si ammollisca il vostro cuore, e non temete, non vi smarrite, non vʼimpaurite dinanzi a loro (Deut., xx, 3). Oltre a ciò tutto il sangue dʼIsraele è affidato a ognuno dei combattenti, e se non vince e non fa la guerra con tutto il cuore e con tutta lʼanima, è come se versasse il sangue di tutti...., invece chi combatte con coraggio, senza timore alcuno, e ha intenzione di santificare Dio, è certo di non incontrare danno, e di non imbattersi in alcun male».[377] Per questa profonda fiducia adunque in Jahveh, che era nello stesso tempo un sentimento patrio, il legislatore del Deuteronomio poteva dettare una disposizione di diritto militare, quale è quella che testè abbiamo accennata; tanto più che, anche secondo il testo della Scrittura, il bando incominciava da una esortazione a non avere alcun timore e a mostrarsi anzi coraggiosi e intrepidi contro qualunque nemico (v. 3). Ad opinione del Talmud il sacerdote deputato a questo officio veniva consacrato con una speciale unzione, e il suo bando era ripetuto in parte da altri sacerdoti e in parte da altri officiali, affinchè tutti potessero udirlo. E non solo chi avesse fabbricato una casa o piantato una vigna, ma anche chi lʼavesse ereditata, o lʼavesse comprata, o ricevuta in dono, senza averne goduto, era esente dal servizio militare. E così pure, intendendo con certa larghezza le espressioni del testo, per casa intendevano i rabbini qualunque edificio, ove fosse possibile porsi al riparo, per esempio anche una stalla, o un magazzino; e per vigna intendevano anche qualunque piantagione di alberi fruttiferi, che occupasse una certa estensione. Se però costoro erano esenti dallʼobbligo di combattere, dovevano prestare servizio per aver cura delle provvisioni, e per rendere praticabili le vie. Quando poi alcuno si fosse unito in matrimonio, o avesse cominciato ad abitare una casa nuova, o a godere di una vigna piantata di recente, o di altra agricola piantagione lʼesenzione avrebbe dovuto durare, secondo il Talmud, per il tempo di un anno, riferendosi ad altro passo del Deuteronomio, nel quale veramente si parlerebbe soltanto di un nuovo sposo (xxiv, 5). Ma, fondandosi sullʼanalogia, parve loro di poter fissare dentro gli stessi termini lʼesenzione anche degli altri, di cui si tratta in questo nostro testo.[378]
La seconda legge del diritto di guerra concerne il modo di comportarsi verso il nemico. Trattandosi di città non appartenenti nè ai popoli della Palestina nè agli Amaleciti, si dovevano prima invitare alla pace, perchè si sottoponessero a un tributo e alla soggezione del popolo ebreo; e quando questa condizione non fosse accettata, la guerra era bandita. In caso di vittoria ogni uomo adulto era ucciso, le donne e i fanciulli fatti schiavi, e ogni avere predato (v. 10–18). Con poca differenza era questo il feroce diritto di guerra di tutti i popoli antichi, e solo a poco a poco i costumi si mitigarono da rendere la guerra non tanto devastatrice, o almeno non micidiale per quelli che non vi prendono attivamente parte.