12.Frange ti farai sui quattro lembi del tuo manto, col quale 12. ti coprirai.
Dal v. 13 sino al termine del capitolo il legislatore tratta di più leggi matrimoniali dirette a tutelare il buon costume, la santità del matrimonio, e il decoro della donna, che troppo facilmente poteva restare vittima della frode e della violenza dellʼaltro sesso.
13.Quando alcuno prendesse una donna, e si unisse a lei, e poi lʼodiasse; 14.e le imputasse delle cose calunniose, e spargesse contro di lei diffamazione, dicendo: presi questa donna, e me le avvicinai, ma non le trovai la verginità; 15.il padre e la madre della giovane producano i segni della verginità di lei agli anziani della città nella porta. 16.E il padre della giovane dica agli anziani: mia figlia detti a questʼuomo per moglie, e poi la odiò. 17.Ed ora egli le appone cose calunniose, dicendo: non ho trovato a tua figlia la verginità; ma questi sono i segni della verginità di mia figlia; e stenderanno il panno dinanzi agli anziani della città. 18.Allora gli anziani di quella città prenderanno quellʼuomo, e lo puniranno. 19.E lo condanneranno in cento monete dʼargento, che daranno al padre della giovane; perchè aveva sparso diffamazione contro una vergine dʼIsraele; e sarà sua moglie, non potrà ripudiarla per tutta la sua vita.
20.Ma se la cosa fosse vera che non si fosse trovata verginità alla giovane, 21.condurranno la giovane alla porta della casa di suo padre, e la gente della città la lapiderà sicchè muoja; imperocchè ha commesso vituperio in Israele, fornicando in casa di suo padre. E tu sgombrerai il male di mezzo a te.
Per intendere questa legge è necessario riferirsi ai costumi tuttora in uso presso alcuni popoli meno civili dellʼAfrica e dellʼOriente, dai quali si pratica che la notte stessa delle nozze, o il giorno dopo, i parenti della sposa prendono e conservano come oggetto di onore per la famiglia quei panni che possono dimostrare lo stato di verginità, nel quale si trovava prima delle nozze. Or dunque il Deuteronomista ha stabilito che nel caso di una calunnia per parte di un uomo annoiato dopo qualche tempo della moglie, i genitori di lei provino la calunnia con quei segni materiali che erano in grado di fornire, e il calunniatore sia condannato ad una multa e a non poter mai più ripudiare una donna ingiustamente da lui diffamata. Ma nel caso che lʼaccusa del marito fosse provata vera, la giovane che non si era saputa conservare intatta per le nozze legittime fosse condannata a morte con la lapidazione. Legge in questa seconda parte certo durissima, come quella che per i criterii di un giusto diritto impone una pena troppo sproporzionata ad una mancanza piuttosto che colpa. Ma tutto, anche nel diritto, è relativo ai tempi e ai luoghi. Presso certi popoli la giovane che si dava in braccio ad un uomo disonorava tanto la casa paterna da meritare la pena capitale, e tanto più la meritava, quando si aggiungeva la colpa certo non lieve di avere ingannato chi credeva di sposarsi a donna onesta e intatta. Comunque siasi però, non vi è dubbio che tale è il significato letterale di questa legge riconosciuto concordemente dalla maggior parte degli interpreti.[403] Ma alcuni rabbini hanno inteso differentemente il testo, e per loro il produrre i segni della verginità, lo stendere il panno altro non significa che provare con la discussione giuridica e con i testimoni la calunnia apposta alla giovane. Questa poi è lʼopinione che fu adottata contro quella più vera, che intendeva il testo nel suo significato letterale.[404] Di più, parendo loro troppo crudele la legge che condannava alla lapidazione una giovane per solo mal costume, stabilirono che non fosse sottoposta alla pena capitale, se non colei che si prostituisse nel tempo decorso fra gli sponsali e la celebrazione delle nozze.[405] Giacchè gli sponsali erano per gli Ebrei solenni, e la donna era tenuta come maritata, quantunque il matrimonio non fosse compiuto.
Aggravarono poi dallʼaltro lato la pena dello sposo calunniatore, sottoponendolo, oltre alle pene che resultano dalla lettera del testo, anche a quella della fustigazione.[406]
Seguono alcune leggi sullʼadulterio, il quale, come già abbiamo veduto (pag. 196 e seg.), era punito di morte tanto per lʼuomo seduttore, quanto per la donna colpevole, eccetto, che questa non potesse provare di avere soggiaciuto soltanto alla violenza, in luogo dove le sue grida non potevano essere udite.
22.Quando si trovasse alcuno giacente con donna maritata, morranno ambedue; lʼuomo che giace con la donna e la donna: e sgombrerai il male da Israele.
23.Quando una giovane vergine fosse sposata ad un uomo, e la trovasse un altro nella città, e giacesse con lei, 24.li porterete ambedue alla porta di quella città, e li lapiderete con le pietre, sicchè muojano; la giovane, perchè, essendo in città, non ha gridato, e lʼuomo, perchè ha stuprato la donna del suo prossimo; e sgombrerai il male di mezzo a te.
25.Ma se lʼuomo trovasse in campagna la giovane sposata, e le facesse forza, e giacesse con lei, morrà lʼuomo solo che con lei si è giaciuto, e alla giovane non farai nulla; 26.non ha essa colpa mortale, perchè questo fatto è come quando alcuno assale il compagno e lʼuccide; 27.poichè lʼha trovata in campagna; avrà gridato la giovane sposata, ma non ha avuto chi la salvasse.[407]