28.Quando poi alcuno trovasse una giovane vergine che non fosse sposata, e la prendesse e si giacesse con lei e fossero trovati, 29.questʼuomo che si è giaciuto con lei dia al padre della ragazza cinquanta sicli dʼargento, e la tenga per moglie (cfr. Esodo, xxii, 15, 16); siccome lʼha stuprata, non potrà ripudiarla per tutta la vita.
Nonostante che il Deuteronomista con queste ed altre leggi, che fra poco troveremo, abbia determinato alcune istituzioni intorno al matrimonio, pure nè esso nè altri legislatori hanno propriamente stabilito come il matrimonio dovesse tenersi legittimo. Dimodochè è da credersi che avessero lasciato questa parte al diritto consuetudinario. Ma se vogliamo essere anche intorno a questo istruiti, poco, o nulla, ne possiamo sapere dai fatti narrati nella Scrittura.
Il primo matrimonio legittimo di cui ci venga narrato qualche particolare è quello del patriarca Isacco, (Genesi, xxiv). Ma anche qui sono più i precedenti del matrimonio, che non la forma di esso, che ci viene dal biblico narratore esposta. Il servo di Abramo dà invero dei doni alla famiglia di Rebecca e anche a lei stessa (ivi, 53); ma non si può vedere in ciò un atto di matrimonio per procura. Egli fa la proposta di matrimonio, i parenti della giovane acconsentono, e la rimettono in sue mani, perchè la conduca al fidanzato. I doni costituiscono qui un atto di cortesia e di generosità; ma non si può dire in verun modo che siano il prezzo col quale, come praticavasi da alcuni popoli, il marito comprava in certo modo la moglie. Dallʼaltro lato poi che lʼuomo dovesse far sua la donna, pagando al padre o alla famiglia o a lei stessa una dote, si rileva in prima da alcune narrazioni. Così il patriarca Giacobbe pagò Labano con quattordici anni di servizio per isposare le sue due figlie. (Genesi, xxix, 18, 27, xxxi, 41). Sichem invaghito di Dina figlia di Giacobbe, dice al padre e ai fratelli di lei, che qualunque dote e donativo gli avessero chiesto, lʼavrebbe dato volentieri (ivi, xxxiv, 11, 12). I servi di Saul fanno sapere a David che il re per dare in isposa la figlia, non avrebbe accettato dote più gradita che lʼuccisione di cento Filistei (1o Sam., xviii, 25). Potrebbe a ciò obbiettarsi, che nel libro di Tobia (vii, 15, 16), non si parla di dote pagata dallo sposo al padre della giovane, e soltanto si accenna in genere alla stipulazione di un atto coniugale, senza specificare in che cosa consistesse. Ma che anticamente vigesse il costume di dare una dote al padre della giovane, e che questo costume fosse confermato anche dalle leggi viene provato oltre che dai fatti testè citati, anche da questo nostro testo, e da quello dellʼEsodo (xxii, 16, 17). Del resto poi il passo di Tobia non prova nulla in contrario; perchè nella stipulazione dellʼatto, di cui non ci si fa sapere il contenuto, poteva benissimo parlarsi del pagamento di questa dote, come di altre convenzioni. E quando anche ciò non fosse, il libro di Tobia appartiene a tempi molto più recenti, nei quali le antiche costumanze potevano essersi modificate. Ma oltre questi pochi cenni altro non troviamo nella legge scritturale, e per ciò vi ha supplito il diritto talmudico. Il quale non considera più la dote, che lʼuomo avrebbe sborsato al padre o alla famiglia della sposa, come quasi un mezzo di acquistarla, ma ne ha grandemente trasformato il concetto.
Gli sponsali, detti ebraicamente Irusin o anche Qiddushin, valgono a considerare lʼuomo e la donna legati fra loro in vincolo matrimoniale, sebbene non valgano per poter consumare il matrimonio; e siffatto vincolo non si potrebbe sciogliere, se non col divorzio.[408] Si può contrarre in tre modi, cioè con lʼanello, o con un atto scritto, o col coito.[409] Se lʼuomo dà alla donna lʼanello in presenza di due testimoni, o anche invece dellʼanello, un oggetto qualunque, purchè di un determinato valore, dicendole: con questo tu mi sei sposata, ed essa lʼaccetta, gli sponsali sono legalmente contratti.
Lo stesso ne consegue, se lʼuomo consegna alla donna in presenza di due testimoni una carta o un altro oggetto, dove siano scritte le sole parole: tu mi sei sposata, purchè siano state scritte con intenzione determinata per quella cotal donna, ed essa lʼaccetti.
Finalmente, anche se un uomo o una donna alla presenza di due testimoni si ritirano soli in una stanza, dichiarando di farlo per accoppiarsi con intenzione di congiungersi in matrimonio, il vincolo legalmente è valido; sebbene i rabbini per moralità lo abbiano proibito, e sottoposto alla pena della fustigazione chi commettesse tale impudenza.[410]
Perchè il legame sia valido, deve essere contratto dallʼuomo dopo la pubertà,[411] al contrario una fanciulla impubere poteva essere fatta sposa dal padre,[412] o se orfana anche sposarsi da sè stessa. Però in questo secondo caso può, giunta alla pubertà, sciogliersi dagli sponsali con una semplice dichiarazione, nè si richiede lʼatto formale del divorzio[413] (Ghet), basta un atto meno solenne, fatto dalla donna, che si chiamava Rifiuto (Miun). Perchè gli sponsali si tengono non veramente legittimi, come quelli che sono contratti da una minorenne; non così quelli contratti dal padre, che ha autorità sulla figlia impubere di promettere per lei. Ma giunte alla pubertà le donne non possono essere sposate senza il loro consenso.[414]
Sono poi tenuti nulli tutti gli sponsali contratti fra persone la cui unione per la legge scritturale sarebbe incestuosa, e così quelli contratti per errore o per dolo con donna maritata.[415] Ma le unioni proibite soltanto per ragione di purità, o tenute incestuose soltanto per istituzione posteriore dei rabbini erano valide, e faceva dʼuopo scioglierle mediante il divorzio.[416]
Un certo tempo più o meno lungo dopo gli sponsali, o anche immediatamente dopo questi, si celebrano le nozze come atto iniziatore del coabitare insieme dei coniugi.