[13]. Cibrario, Della economia politica nel m. e., Torino, Fontana, 1841, t. I, pag. 261.

[14]. Statuta populi et communis Florentiae, etc., collecta anno MCCCCXV, t. I, pag. 254. Vedi anche gli Statuti del comune di Ravenna editi dal Can. A. Tarlazzi (Serie 1ª dei monumenti istorici pertinenti alla provincia di Romagna), Ravenna, Calderini, 1886, pag. 110 e 116. Sulle condizioni che nell'Italia superiore s'imponevano ai villani nel secolo XIV per divenire cittadini, vedi A. Gloria, Della agricoltura nel Padovano, Padova, 1851-55. Vol. II, parte I, cap. XXVII e XXXVI.

[15]. Poggi, Op. cit., pag. 141-210.

[16]. Statuta... Florentiae... Rubrica XXXVI. De augumento poenarum contra comitatinos offendentes cives. Negli Statuti di Ravenna (Op. cit., pag. 159) i rustici erano multati del quadruplo della pena comminata ai cittadini; e nel capo XXVI degli Statuti dell'arte della seta compilati a Siena nel 1513, si legge: «se alcuno cittadino offendesse alcuno contadino od altra vile persona, sia condannato in la metà della pena solamente».

[17]. Perrens, Histoire de Florence, Paris, Hachette, 1877, t. III, pag. 302.

[18]. D'Ancona, Origini del Teatro italiano, Torino, Loescher, 1891, vol. I, libro II, pag. 547.

[19]. È un opuscolo in-4 pic. car. rom. di fogli 4 non num. che si trova nella Miscellanea marciana, 2183, 9. Nel primo foglio, dopo il titolo, vi è una silografia di carattere fiorentino rappresentante tre villani che attendono a lavori campestri; poi: In Perugia, Fiorenza, Bologna et di nuovo in Trevigi, appresso Angelo Righettini, 1624. Ci fu comunicato dal prof. Vittorio Rossi.

[20]. Nella «Frottola di due Contadini, Beco e Nanni» (Palermo, Manoscritti Palatini, II, 584-86).

Nanni dice:

E' non si vuol trattar gli osti altrimenti,