[352.] Sembra che questa definizione del prudente Ulpiano (Pandect. l. XLVIII. Tit. IV.) fosse adattata alla Corte di Caracalla, piuttosto che a quella di Alessandro Severo. Vedi i Codici di Teodosio e di Giustiniano ad leg. Juliam majestat.

[353.] Arcadio Carisio è il Giurisconsulto più vecchio citate dalle Pandette per giustificare l'universal uso della tortura in tutti i casi di ribellione; ma questa massima di tirannia, ch'è ammessa da Ammiano (l. XIX. c. 12) col più rispettoso terrore, vien confermata da varie leggi de' successori di Costantino. Vedi Cod. Theod. l. IX. Tit. XXXV. In majestatis crimine omnibus aequa est conditio.

[354.] Montesquieu Espr. des Loix l. XII. c. 13.

[355.] David Hume (Sagg. vol. I. p. 389) ha veduto quest'importante verità con qualche specie di dubbiezza.

[356.] Si usa tuttavia nella Corte del Papa il ciclo delle Indizioni, che può farsi rimontare sino al regno di Costanzo, e forse di Costantino suo padre; ma è stato molto ragionevolmente alterato il principio del loro anno, riducendolo ai primo di Gennaio. Vedi L'art de verif. les dat. p. XI, il diction. Raison de la Diplomat. Tom. II p. 25, e due diligenti trattati che abbiamo per opera de' Benedettini.

[357.] I primi 28 Titoli dell'undecimo libro del Codice Teodosiano sono pieni di circostanziati regolamenti sull'importante materia de' tributi; ma suppongono una cognizione dei principj fondamentali più chiara di quella che siamo presentemente in grado d'avere.

[358.] Il Titolo, che risguarda i Decurioni (l. XII. Tit. I.) è il più ampio in tutto il Codice Teodosiano; mentre non contiene meno di cento novantadue leggi per determinare i doveri, ed i privilegi di quell'utile ceto di Cittadini.

[359.] Habemus enim et hominum numerum qui delati sunt et agrum modum. Eumen. in Paneg. vet. VIII. 6. Vedi Cod. Theod. l. XIII. Tit. X. XI. col Coment. di Gotofredo.

[360.] Si quis sacrilega vitem falce succiderit, aut feracium ramorum foetus hebetaverit, quo declinet fidem censuum, et mentiatur callide paupertatis ingenium, mox detectus capitale subibit exitium, et bona ejus in Fisci jura migrabunt. Cod. Theod. l. XIII. Tit. XI. leg. 1. Sebbene questa legge non sia esente da una studiata oscurità, essa è però sufficientemente chiara per provare quanto fosse minuta l'inquisizione, e sproporzionata la pena.

[361.] Sarebbe cessata la maraviglia di Plinio. Equidem miror P. R. victis gentibus argentum semper imperitasse non aurum. Hist. Nat. XXIII. 15.