[297.] Il Proconsole dell'Affrica aveva quattrocento apparatori; i quali tutti ricevevano stipendi o dal tesoro Imperiale o dalla Provincia. Vedi Pancirolo, p. 26 ed il Cod. Giustin. l. XII. Tit. LVI. LVII.

[298.] Trovavasi parimente in Italia il Vicario di Roma: e si è molto disputato, se la sua giurisdizione si contenesse nelle cento miglia dalla città, o s'estendesse sopra le dieci Province meridionali dell'Italia.

[299.] Fra le opere del celebre Ulpiano ve n'era una in dieci libri intorno all'uffizio del Proconsole, i doveri del quale, quanto alla sostanza, eran gli stessi che quelli d'un ordinario Governator di Provincia.

[300.] I Presidenti o Consolari potevano imporre soltanto la pena di due once; i Vice-prefetti di tre; i Proconsoli, il conte di Oriente, ed il Prefetto d'Egitto di sei. Vedi Heinec. Jur. Civ. Tom. I. p. 75. Pandect. L. LXVIII. Tit. XIX. n. 8. Cod. Justinian. L. I. Tit. LIV. leg. 4. 6.

[301.] Ut nulli Patriae tuae administratio sine speciali Principis permissu permittatur Cod. Justin. l. I. Tit. LXI. Fu pubblicata la prima volta questa legge dall'Imperator Marco dopo la ribellione di Cassio Dion. l. LXXI. Il medesimo si osserva nella China con ugual rigore ed effetto.

[302.] Pandect. l. XXXIII. Tit. II. n. 38, 57, 63.

[303.] In jure continetur, ne quis in administratione constitutus aliquid compararet Cod. Theodos. l. VIII. Tit. XV. l. 1. Questa massima di Gius comune fu confermata da una serie di editti da Costantino fino a Giustino (vedi il restante del Titolo). Si eccettuano da tale proibizione, che s'estende fino a' più bassi ministri del Governatore, solamente le vesti e le provvisioni per vivere. L'acquisto fatto dentro i cinque anni potea revocarsi; dopo di che, se scuoprivasi, era devoluto al tesoro pubblico.

[304.] Cessent rapaces jam nunc officialium manus; cessent, inquam; nam si moniti non cessaverint, gladiis praecidentur: Cod. Theodos. l. I Tit. VII. leg. 1. Zenone ordinò, che tutti i Governatori per cinquanta giorni dopo spirato il tempo del lor governo, restassero nella Provincia per rispondere a qualunque accusa: Cod. Justin. lib. II. Tit. XLIX leg. 1.

[305.] Summa igitur ope et alacri studio has leges nostras accipite, et vosmetipsos sic eruditos ostendite, ut spes vos pulcherrima foveat, toto legitimo opere perfecto, posse etiam nostram Rempublicam in partibus ejus vobis credendis gubernari. Justinian. Proem. Instit.

[306.] Lo splendore della scuola di Berito, che mantenne nell'Oriente l'idioma e la giurisprudenza de' Romani, si può considerare che durasse dal terzo secolo fino alla metà del sesto. Heinec. Jur. Rom. Hist. p. 351-356.