[287.] Allorchè nello Stato già esausto dell'Impero, Giustiniano volle instituire un Prefetto del Pretorio per l'Affrica, gli assegnò un salario di cento libbre d'oro Cod. Justinian. l. I. Tit. XXVII. leg. 1.
[288.] Tanto per questa che per le altre dignità dell'Impero potrem riportarci agli ampi Comentari del Pancirolo, e del Gotofredo, che hanno diligentemente raccolti, e posti con esattezza in ordine tutti i materiali sì legali, che istorici su tal articolo. Il Dott. Howell (Istor. del Mond. Vol. II. p. 24-77) da questi Autori ha formato un compendio molto distinto dello Stato del Romano Impero.
[289.] Tacit. Annal. IV. 11. Euseb. in Chron. p. 155. Dione Cassio nell'oraz. di Mecenate (t. VII. p. 675) descrive quali prerogative al suo tempo aveva il Prefetto di Roma.
[290.] La fama di Messala fu appena corrispondente al suo merito. Nella sua più fresca gioventù fu raccomandato da Cicerone all'amicizia di Bruto. Egli seguì le bandiere della Repubblica, finchè furon vinte ne' campi di Filippi; ed allora accollò e meritò il favore del più moderato de' conquistatori, nè lasciò di sostener la sua libertà e dignità nella Corte di Augusto. La conquista dell'Aquitania giustificò il trionfo di lui. Disputò, come oratore, a Cicerone medesimo la palma dell'eloquenza. Messala coltivò tutte le muse, ed era il protettore d'ogni bell'ingegno. Impiegava egli le sue serate in filosofiche conversazioni con Orazio; ponevasi a tavola in mezzo a Delia e Tibullo; e si prendeva piacere d'incoraggiare i talenti poetici del giovane Ovidio.
[291.] Incivilem esse potestatem contestans, dice il Traduttore d'Eusebio. Tacito esprime la medesima idem con altre parole; quasi nescius exercendi.
[292.] Vedi Lipsio Excurs. D. ad. I. Lib. Tacit. Annal.
[293.] Heinec. Elem. Jur. Civ. secund. ord. Pandect. Tom. I. p. 70. Vedi anche Spanemio De us. Numism. Tom. II. Diss. X. p. 119. Nell'anno 450 Marciano pubblicò una legge, con cui stabilì, che ogni anno tre cittadini fossero eletti dal Senato, ma col loro assenso, Pretori di Costantinopoli. Cod. Justin. l. I. Tom. XXXIX. leg. 2.
[294.] Quidquid igitur intra urbem admittitur ad P. U. videtur pertinere, sed et si quid intra centesimum milliarium. Ulpian. in Pandect. l. I. Tit. XIII. n. 1. Egli prosegue ad enumerare i diversi uffizi del Prefetto, che nel Cod. di Giustiniano (lib. I. Tit. XXXIX. leg. 3) si dichiara dover precedere e comandare a tutte le magistrature civili sine injuria ne detrimento honoris alieni.
[295.] Oltre le nostre solite guide, possiam osservare, che felice Contelorio fece un trattato a parte De Praefecto Urbis e che nel decimoquarto libro del Codice Teodosiano si trovano molte curiose particolarità relativamente alla polizia di Roma e di Costantinopoli.
[296.] Eunapio asserisce, che il Proconsole dell'Asia era indipendente dal Prefetto, lo che per altro si deve intendere con qualche limitazione: egli è fuor di dubbio che non riconosceva giurisdizione del Vice-Prefetto. Pancirolo, p. 161.