[204.] Nello spazio di trent'anni (dal 1728 al 1765) quest'importante soggetto si è trattato dal libero spirito del Conte di Boulainvilliers (Memoir. Histor. sur l'état de la France, specialmente nel Tom. I. p. 15, 49), dall'erudito ingegno dell'Abbate Dubos (Hist. Crit. de l'Etabliss. da la Monarch. Franc. dans les Gaules 2. vol. 4), dall'esteso genio del Presidente di Montesquieu (Espr. des Loix particolarmente L. XXVIII, XXX, XXXI), e dal buon senso, e dalla diligenza dell'Abbate di Mably (Observations sur l'Histoir. de France 2 vol. 12).

[205.] Io ho tratto gran lume dalle due dotte opere dell'Heineccio, cioè dall'Istoria, e dagli Elementi del Diritto Germanico. In una giudiziosa prefazione agli Elementi, egli esamina e procura di scusare i difetti di quella barbara Giurisprudenza.

[206.] Sembra, che la lingua originale del Gius Salico fosse latina. Esso fu probabilmente composto al principio del quinto secolo, avanti l'era (an. 421) del vero, o falso Faramondo. La prefazione di quel Gius fa menzione de' quattro Cantoni, da' quali si presero i quattro legislatori: e molte Province, come la Franconia, la Sassonia, l'Annover, il Brabante ec., hanno preteso, che loro appartenessero. (Vedasi un'eccellente dissertazione dell'Heineccio, de lege Salica Tom. III Syllog. p. 147, 267).

[207.] Eginard in vita Caroli M. c. 29 in Tom. V p. 100. Per questi due corpi di Leggi, i Critici per la maggior parte intendono le Saliche, e le Ripuarie. Le prime s'estendevano dalla selva Carbonaria sino alla Loira (Tom. VI p. 151); e le altre potevano aver vigore dalla medesima selva fino al Reno (Tom. IV p. 222).

[208.] Si consultino le antiche e moderna prefazioni de' vari Codici, nel quarto volume degl'Istorici di Francia. Il prologo originale alle Leggi Saliche esprime (quantunque in un dialetto straniero) il vero spirito de' Franchi, con maggior forza che i dieci libri di Gregorio di Tours.

[209.] La Legge Ripuaria dichiara e stabilisce quest'indulgenza in favore dell'attore (Tit. XXXI in Tom. IV p. 240); e si suppone, o s'esprime la stessa tolleranza in tutti i codici, eccettuato quello de' Visigoti di Spagna: Tanta diversitas legum (dice Agobardo nel nono secolo) quanta non solum in regionibus aut civitatibus, sed etiam in multis domibus habetur. Nam plerumque contingit ut simul eant, aut sedeant quinque homines; et nullus eorum communem legem cum altero habeat (in Tom. VI p. 350). Egli stoltamente propone d'introdurre una conformità di leggi, ugualmente che di fede.

[210.] Inter Romanos negotia caussarum Romanis legibus praecipimus terminari. Tali sono le parole d'una costituzion generale, promulgata da Clotario, figlio di Clodoveo, restato solo Monarca de' Franchi (in Tom. IV p. 116) verso l'anno 560.

[211.] Questa libertà d'elezione si è opportunamente dedotta (Espr. des Loix L. XXVIII. 2) da una Costituzione di Lotario I. (Leg. Longob. l. II. Tit. 57 in Cod. Lindembrog. p. 664) quantunque l'esempio sia troppo recente e parziale. Da una diversa lezione nella Legge Salica (Tit. LXIV not. 45) l'Abbate di Mably (Tom. 1 p. 290, 293) ha congetturato, che a principio i soli Barbari, ed in seguito chiunque (e conseguentemente anche i Romani) potessero vivere secondo la legge de' Franchi. Mi dispiace d'oppormi a questa ingegnosa congettura, osservando, che il senso più stretto (Barbarum) si esprime nella copia riformata di Carlo Magno, che si conferma da' Manoscritti, Reali e di Wolfenbuttel. L'interpretazione più larga (hominem) non è autorizzata, che dal manoscritto di Fulda, da cui Heroldo pubblicò la sua edizione. Vedi i quattro Testi originali della Legge Salica nel Tom. IV p. 147, 173, 196, 220.

[212.] Ne' tempi eroici della Grecia il delitto d'omicidio si espiava mediante una pecuniaria soddisfazione alla famiglia del morto (Feichius, Antiquit. Homer. L. II c. 8). L'Heineccio, nella sua Prefazione agli elementi del Gius Germanico, favorevolmente suggerisce, che in Roma, ed in Atene l'omicidio era punito solo coll'esilio. Questo è vero, ma l'esilio era una pena capitale per un cittadino Romano, o Ateniese.

[213.] Questa proporzione è fissata dalle Leggi Salica (Tit. 44 in Tom. IV p. 147), e Ripuaria (Tit. 7, 11, 36 in Tom. IV p. 237, 241); ma l'ultima non fa alcuna distinzione de' Romani. L'ordine però del Clero è posto sopra i Franchi medesimi, ed i Borgognoni e gli Alemanni fra i Franchi ed i Romani.