[214.] Gli Antrustiones, qui in truste dominica sunt, leudi, fideles, sicuramente rappresentano il prim'ordine de' Franchi; ma è dubbioso, se il loro grado era personale o ereditario. All'Abbate di Mably (Tom. 1 p. 334, 347) non è dispiaciuto di mortificare l'orgoglio della nascita (Espr. LXXX c. 25) con fissare il principio della nobiltà Francese dal regno di Clotario II (an. 615).
[215.] Vedi le Leggi di Borgogna (Tit. II in Tom. IV p. 157), il Codice de' Visigoti (L. VI Tit. V in Tom. IV p. 384) e la costituzione di Childeberto, non di Parigi, ma certamente d'Austria (in Tom. IV p. 112). L'immatura loro severità fu alle volte temeraria ed eccessiva. Childeberto condannò alla morte non solamente gli omicidi, ma anche i ladri: quamodo sine lege involavit, sine lege moriatur; e fino il Giudice negligente era involto nella medesima sentenza. I Visigoti abbandonavano un chirurgo, che male fosse riuscito nelle sue operazioni, alla famiglia del morto, ut quod de eo facere voluerint habeant potestatem. L. XI Tit. 1 in Tom. IV p. 435.
[216.] Vedi nel sesto Tomo delle opere dell'Heineccio (Elementa Juris Germanici L. II p. II n. 251, 262, 280, 283). Pure si può trovare in Germania qualche vestigio di queste pecuniarie composizioni fino al secolo decimo sesto.
[217.] Tutta la materia de' Giudici Germanici, e della loro giurisdizione, è trattata copiosamente dall'Heineccio (Elem. Jur. Germ. l. III n. 1, 72). Io non posso trovare alcuna prova, che sotto la stirpe Merovingica gli Scabini, o assessori fossero eletti dal Popolo.
[218.] Gregor. Turon. l. VIII c. 9 in Tom. II p. 316. Montesquieu osserva (Espr. des Loix L. XXVIII c. 13), che la Legge Salica non ammetteva queste prove negative, tanto generalmente stabilite ne' Codici Barbari. Pure quell'oscura concubina (Fredegunda), che divenne moglie del nipote di Clodoveo, doveva seguire la Legge Salica.
[219.] Il Muratori nelle Antichità d'Italia ha fatto due Dissertazioni (XXXVIII e XXXIX) sopra i giudizj di Dio. Si pretendeva, che il fuoco non bruciasse l'innocente, e che il puro elemento dell'acqua non permettesse, che il colpevole s'immergesse nel suo seno.
[220.] Montesquieu (Espr. des Loix 1. XXVIII c. 17) ha condisceso a spiegare, e scusare la maniere de penser de nos peres intorno a' combattimenti giudiciali. Ei seguita questo stravagante istituto dal tempo di Gundobaldo fino a quello di S. Luigi; ed il filosofo alle volte si perde nel Legale antiquario.
[221.] In un memorabil duello, fatto ad Aquisgrana (l'an. 820) in presenza dell'Imperator Lodovico Pio, osserva il suo Biografo che secundum legem propriam, nipote quia uterque Gothus erat, equestri pugna congressus est (Vit. Ludovic. Pii c. 33 in Tom. VI p. 103). Ermoldo Nigello (l. III 543, 628 in Tom. VI p. 48, 50) che descrive quel duello, ammira l'arte nuova di combattere a cavallo, che era incognita a' Franchi.
[222.] Gundobaldo, nell'originale suo editto, pubblicato a Lione (l'anno 501) stabilisce, e giustifica l'uso del combattimento giudiciale (Leg. Burgund, Tit. XIV in Tom. II p. 267, 268). Trecento anni dopo, Agobardo, Vescovo di Lione, sollecitò Lodovico Pio ad abolire la legge d'un Arriano tiranno (in Tom. VI p. 356, 358). Ei riferisce il Dialogo di Gundobaldo, e d'Avito.
[223.] Accidit, dice Agobardo, ut non solum valentes viribus, sed etiam infirmi et senes lacessantur ad pugnam etiam pro vilissimis rebus. Quibus foralibus certaminibus contingunt homicidia iniusta, et crudeles ac perversi eventus iudiciorum. Come prudente rettorico; sopprime il legale privilegio di far uso de' campioni.