[224.] Montesquieu (Espr. des Loix XXVIII c. 14) che intende perchè fu ammesso il combattimento giudiciale da' Borgognoni, da' Ripuari, dagli Alemanni, da' Bavari, da' Lombardi, da' Turingi, da' Frisoni, e da' Sassoni, è persuaso (ed Agobardo sembra, che sostenga tal asserzione), che il medesimo non era permesso dalla Legge Salica. Pure si fa menzione dell'istesso uso, almeno ne' casi di delitti di Stato, da Ermoldo Nigello (l. III 543 in Tom. VI p. 48), e dall'anonimo Biografo di Ludovico Pio (c. 46 in Tom. VI p. 112); come mos antiquus Francorum, more Francis solito ec.: espressioni troppo generali per escludere la più nobile delle loro Tribù.
[225.] Cesare de Bell. Gallic. lib. 1 cap. 31 in Tom. 2 pag. 213.
[226.] Gli oscuri segni d'una divisione di terre, accidentalmente sparsi nelle Leggi de' Borgognoni (Tit. 54 n. 1, 2 in Tom. IV p. 271, 272) e de' Visigoti (l. X Tit. 1 n. 8, 9, 16 in Tom. IV p. 428, 429, 430) sono abilmente spiegati dal Presidente di Montesquieu (Espr. des Loix l. XXX c. 7, 8, 9). Aggiungerò solamente, che fra' Goti sembra, che la divisione si fissasse a giudizio de' vicini; che i Barbari spesso usurpavano l'altro terzo; e che i Romani potevano ricuperare i loro diritti, purchè non ne fossero restati privi per una prescrizione di cinquant'anni.
[227.] Egli è molto singolare, che il Presidente di Montesquieu (Espr. des Loix l. XXX c. 7), e l'Abbate di Mably (Observat. Tom. 1 p. 21, 22) convengano in questa strana supposizione d'un arbitraria e privata rapina. Il Conte di Boulainvilliers (Etat de la France Tom. 1 p. 22, 23) dimostra un forte ingegno a traverso un nuvolo d'ignoranza, e di pregiudizio.
[228.] Vedi l'Editto, o piuttosto il Codice rurale di Carlo Magno, che contiene settanta distinti e minuti regolamenti di quel gran Monarca (in Tom. V p. 652, 657). Ei chiede conto delle corna, e delle pelli delle capre, permette che sia venduto il suo pesce, ed accuratamente ordina, che le ville più grosse (Capitaneae) mantengano cento polli, e trenta oche; e le più piccole (mansionales) cinquanta polli, e dodici oche. Il Mabillon (de re diplomatica) ha investigato i nomi, il numero, e la situazione delle ville Merovingiche.
[229.] Da un passo delle Leggi Borgognone (Tit. 1 n. 4 in Tom. IV p. 257) è chiaro, che un figlio meritevole poteva sperare di ritenere le terre che suo padre avea ricevuto dalla real bontà di Gundobaldo. I Borgognoni avranno mantenuto con fermezza il lor privilegio, ed il lor esempio potè incoraggire i beneficiari di Francia.
[230.] Le rivoluzioni de' Benefizi, e de' Feudi sono chiaramente determinate dall'Abbate di Mably. L'accurata sua distinzione de' tempi gli conferisce un merito, che non ha neppur Montesquieu.
[231.] Vedi la legge Salica (Tit. 62 in Tom. IV p. 156). L'origine, e la natura di queste terre saliche, che ne' tempi d'ignoranza si conoscevan perfettamente, adesso rendon perplessi i nostri più eruditi e sagaci critici.
[232.] Molti fra' dugentosei miracoli di S. Martino (Gregorio Turonense in Max. Biblioth. Patrum Tom. XI pag. 895, 932) furono più volte fatti per punire il sacrilegio: Audite haec, omnes (esclama il Vescovo di Tours) potestatem habentes, dopo aver riferito, come alcuni cavalli che erano stati condotti in un prato sacro, erano divenuti furiosi.
[233.] Heinecci, Elem. Jur. German. l. II p. 1 n. 88.