[237.] Teofilo in Paraphras. graec. Instit. p. 33, 34, ed. di Reitz. Intorno al carattere ed alle opere di questo scrittore, come pure al tempo in cui visse, veggasi il Teofilo di J. H. Mylius, Excursus 3 p. 1034-1073.
[238.] Vi ha più invidia che ragione in quel lamento di Macrino: Nefas esse leges videri Commodi et Caracallae et hominum imperitorum voluntates. Giulio Capitol., c. 13. Commodo venne da Severo innalzato alla sfera degli Dei. Dodwell, Praelect. 8 pag 324, 325. Cionullameno le Pandette non lo citano che due volte.
[239.] Il Codice presenta duecento costituzioni che Antonino Caracalla pubblicò da solo, e cento sessanta che egli pubblicò con suo padre. Questi due principi sono citati cinquanta volte nelle Pandette, ed otto nella Instituta. Terrasson, p. 265.
[240.] Plinio il giovane, Epist. X, 66; Suet. in Domitian., c. 23.
[241.] Costantino aveva per massima che Contra jus rescripta non valeant. Codice Teodosiano, l. 1 tit. 2 leg. 1. Gli Imperatori, sebbene con dispiacere, permettevano qualche esame sulla legge e sul fatto, qualche dilazione, qualche diritto di petizione; ma questi insufficienti rimedj erano troppo in potere de' giudici, ed era troppo pericoloso per essi il farne uso.
[242.] Quest'inchiostro era un composto di vermiglione e di cinabro; esso si ritrova sui diplomi degli Imperatori, da Leone I (A. D. 470) fino alla caduta dell'impero Greco. Bibl. raisonnée de la diplomatique, t. 1 p. 509-514; Lami, De eruditione apostolorum, t. 11 p. 720-726.
[243.] Schulting, Jurisprudentia ante-Justinianea, p. 681-718. Cujacio dice, che Gregorio compilò le leggi pubblicate dal regno d'Adriano fino a quello di Gallieno, e che il resto fu opera di Gallieno. Questa generale divisione può esser giusta; ma Gregorio ed Ermogene molte volte oltrepassavano i limiti del loro terreno.
[244.] Scevola, probabilmente Q. Cervidio Scevola, maestro di Papiniano, considera questa accettazione di fuoco e d'acqua come l'essenza del matrimonio. Pand. l. XXIV, t. 1, leg. 66. Vedi Eineccio, Hist. J. R. n. 317.
[245.] Cicerone (De officiis, III, 19) non può parlare che per supposizione; ma Sant'Ambrogio (De officiis, III, 2) si appella all'uso de' suoi tempi, che egli conosceva come giureconsulto e come magistrato. Schulting, ad Ulpian. Frag. tit. 22 n. 28, 643, 644.
[246.] Ne' tempi degli Antonini non si conosceva più il significato delle forme ordinate in caso di un furtum lance licioque conceptum. (Aulo Gellio, XVI, 10). Eineccio (Antiq. rom. l. IV tit. 1 n. 13-21) che le fa derivare dall'Attica, cita Aristofane, lo scoliaste di questo poeta, e Polluce, a sostegno della sua opinione.