[227.] Non ambigitur senatum jus facere posse. Tale è la decisione di Ulpiano (l. XVI, ad Edict. in Pandect. l. 1, tit. 3 leg. 9). Pomponio dice che i Comizj del popolo erano una turba hominum (Pand. l. 1 tit. 2 leg. 9).
[228.] Il jus honorarium de' Pretori e degli altri Magistrati vien definito in modo preciso nel testo latino della Instituta, l. 1 tit. 2 n. 7. La greca parafrasi di Teofilo (p. 33-38, ed. di Reitz) che lascia sfuggire l'importante parola honorarium lo spiega in una maniera più vaga.
[229.] Dione Cassio (t. 1 l. XXXVI p. 100) fissa all'anno di Roma 686, l'epoca degli Editti Perpetui. Nondimeno, secondo gli acta diurna pubblicati sulle carte di Luigi Vives, la loro instituzione avvenne nell'anno 585. Pighio (Annal. rom. t. 11 p. 377, 378), Grevio (ad Suet. p. 778), Dodwel (Praelection, Cambden, p. 665) ed Eineccio sostengono ed ammettono l'autenticità di questi atti; ma l'espressione di scutum CIMBRICUM che vi si rinviene, prova che furono fabbricati. Moyle's Works, vol. 1 p. 303.
[230.] Eineccio (Opp. t. VII part. II p. 1-564) ha fatto l'istoria degli Editti e restaurato il testo dell'Editto Perpetuo [Questa ristaurazione non è che un'opera cominciata trovata fra le carte d'Eineccio dopo la sua morte (Nota dell'Editore)]: dalle opere di quest'ingegno superiore, le cui ricerche debbono inspirare somma confidenza, io estrassi quanto ne ho detto. Il Sig. Bonchaud ha inserito nella raccolta dell'Accademia delle Inscrizioni una serie di Memorie su questo punto interessante di letteratura e di giurisprudenza.
[231.] Le sue leggi sono le prime nel Codice. Vedi Dodwell, (Praelect. Cambden p. 319-340) che si allontana dal suo soggetto per istabilire una confusa letteratura, e sostenere deboli paradossi.
[232.] Totam illam veterem et squallentem sylvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum securibus ruscatis et caeditis. Apologet. c. 4 p. 50, ediz. di Havercamp. Egli in seguito loda la fermezza di Severo che rivocò le leggi inutili o perniciose, senza alcun riguardo per la loro antichità o per il credito che si erano conciliato.
[233.] Dione Cassio, per mala fede o per ignoranza, s'inganna sul significato costituzionale di legibus solutus, t. 1 l. LIII p. 713. Heimar, suo editore, in quest'occasione aggiunge i proprj ai rimproveri, di cui la libertà e la critica hanno caricato questo servile istorico.
[234.] Vedi Gravina, Opp. p. 501-512; ed anche Beaufort, Repub. rom. t. 1 p. 255-274. Questo fa un uso giudizioso di due dissertazioni pubblicate da Gian Federico Gronovio e Noodt, e tradotte ambedue da Barbeyrac, che vi ha aggiunto note assai preziose; 2 volumi in-12, 1731.
[235.] L'espressione lex regia era ancor più recente della cosa. Il nome di Legge Reale avrebbe fatto inorridire gli schiavi di Commodo e di Caracalla.
[236.] Instit. l. 1 tit. 2 n. 6; Pandect. l. 1 tit. 4 leg. 1. Cod. di Giustin. l. 1 tit. 17 leg. 1 n. 7. Eineccio (nelle sue Antichità e ne' suoi Elementi) ha trattato ampiamente De constitutionibus principum, d'altronde sviluppate da Gotofredo (Comm. ad Cod. Theod. l. 1 t. 1, 2, 3) e da Gravina (87-90).