[217.] Vedi Eineccio (Hist. J. R. n. 29-33). Mi son servito delle Dodici Tavole quali furono restaurate da Gravina (Origines J. C. p. 280-307) e da Terrasson, Storia della Giurisprudenza romana, p. 94-205.
[218.] Finis aequi juris (Tacito, Annal. III, 27). Fons omnis publici et privati juris (Tito Livio, III, 34).
[219.] De principiis juris, et quibus modis ad hanc multitudinem infinitam ac varietatem legum perventum sit, ALTIUS disseram (Tacito, Annal. III, 25). Questa profonda discussione non occupa che due pagine, ma sono pagine di Tacito. Tito Livio diceva nello stesso senso, ma con minor energia (III, 34): In hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, etc.
[220.] Svetonio, in Vespasiano, c. 8.
[221.] Cicerone, ad Familiares, VIII, 8.
[222.] Dionigi, Arbuthnot, e la maggior parte de' moderni (se se ne eccettua Eisenschmidt, de Ponderibus ecc. p. 137-140), valutano centomila assi, diecimila dramme attiche, vale a dire un poco più di trecento lire sterline. Ma il loro calcolo non può applicarsi che agli ultimi tempi, in cui l'asse non era più che la ventiquattresima parte del suo antico peso; e malgrado la scarsezza de' metalli preziosi, io non posso persuadermi che nei primi secoli della repubblica un'oncia d'argento valesse settanta libbre di rame o d'ottone. È molto più semplice e ragionevole di valutare il rame alla sua tassa attuale; e quando si sarà paragonato il prezzo della moneta ed il prezzo del mercato, la libbra romana e la libbra avere del peso, si troverà che il primitivo asse o una libbra romana di rame può essere valutato uno scellino inglese; e che quindi i centomila assi della prima classe valevano cinquemila lire sterline. E dallo stesso calcolo risulterà che un bue si vendeva a Roma cinque lire sterline, una pecora dieci scellini, ed un quarter di grano trenta scellini (Festus, p. 30, ediz. Dacier; Plinio, Hist. nat., XVIII, 4). Io non trovo ragione di rigettare queste conseguenze che moderano le nostre idee sulla povertà de' primitivi Romani.
[223.] Si consultino gli autori che hanno scritto sui Comizj romani, ed in particolar modo Sigonio e Beaufort. Spanheim (De praestantia et usu numismatum, t. 11. Dissert. X, p. 192, 193) offre una curiosa medaglia, in cui si veggono i cista, i pontes, i septa, il diribitor, ecc.
[224.] Cicerone (De legibus, III, 16, 17, 18) discute questa questione costituzionale, ed assegna a suo fratello Quinto il lato meno popolare.
[225.] Prae tumultu recusantium perferre non potuit. Suet. in August. c. 34. Vedi Properzio (l. 11, eleg. 6). Eineccio ha esaurito in un'istoria particolare tutto ciò che ha relazione alle leggi Julia et Papia Poppaea. Opp. t. VII part. 1, p. 1-479.
[226.] Tac. Ann. 1, 15; Lipsia, Excursus E. in Tacitum.