[299.] Pandette (l. XLVII tit. 2 leg. 14 n. 13; leg. 38 n. 1). Tale era la decisione d'Ulpiano e di Paolo.

[300.] La Trina mancipatio vien chiaramente definita da Ulpiano (frammenti X p. 591, 692, ediz. Schulting) ed ancor meglio sviluppata nelle Antichità d'Eineccio.

[301.] Giustiniano (Instit. l. IV tit. 9 n. 7) rapporta e rifiuta l'antica legge che accordava a' padri il jus necis. Se ne trovano pure altri vestigi nelle Pandette (l. XLIII tit. 29 leg. 3 n. 4), e nella Collatio legum romanarum et mosaicarum (tit. 2 n. 3 p. 189).

[302.] Bisogna tuttavia eccettuarne le pubbliche occasionali funzioni e l'attualità dell'esercizio negli impieghi. In publicis locis atque actionibus, patrum jura, cum filiorum qui in magistratu sunt, potestatibus collata, interquiescere paululum et connivere ecc. (Aulo Gellio, Notti Attiche, 11, 2). Onde giustificare le lezioni del filosofo Tauro si metteva innanzi l'antico e memorabile esempio di Fabio; e non si ha che a leggere la stessa storia nella lingua di Tito Livio (XXIV, 44) e nel goffo idioma dell'analista Claudio Quadrigario.

[303.] Vedi in che modo il peculio dei figli si estese, ed acquistò insensibilmente una sicurezza nelle Institute (l. 11 tit. 9), le Pandette (l. XV, tit. 1; l. XII tit. 1) ed il Codice (l. IV tit. 26, 27).

[304.] Seneca (De Clementia, 1, 14, 15) cita gli esempj di Erixone e d'Ario: del primo parla con orrore e fa elogi del secondo.

[305.] Quod latronis magis, quam patris jure eum interfecit, nam patria potestas in pietate debet non in atrocitate consistere (Marciano, Instituzioni, l. XIV, nelle Pandette, l. XLVIII tit. 9 leg. 5).

[306.] Le leggi Pompea e Cornelia (de sicariis et parricidis) sono rinnovate o piuttosto abbreviate cogli ultimi supplimenti d'Alessandro Severo, di Costantino o di Valentiniano, nelle Pandette (l. XLVIII tit. 8, 9) e nel Codice (l. IX tit. 16, 17). Vedi eziandio il Codice di Teodosio (l. IX tit. 14, 15), col Comentario di Gotofredo (l. III p. 84, 113) che su queste leggi penali sparge un torrente d'erudizione antica e moderna.

[307.] Quando Cremete in Terenzio rimprovera a sua moglie di avergli disubbidito non esponendo il loro figlio, egli parla da padre e da padrone, e fa tacere gli scrupoli di una sciocca moglie. Vedi Apuleo Metam. (l. X p. 337), ediz. ad usum Delphini.

[308.] L'opinione de' giureconsulti, e la saviezza de' magistrati, all'epoca in cui Tacito visse, avevano introdotto alcune restrizioni legali che potevano giustificare il contrasto che egli stabilisce fra i boni mores de' Germani, e le bonae leges alibi, vale a dire a Roma (De moribus Germanorum, c. 19) Tertulliano (ad Nationes, l. 1 c. 15) confuta le sue proprie accuse, e quelle de' suoi confratelli contro la giurisprudenza pagana.