[309.] L'umana e saggia decisione del giureconsulto Paolo l. II, sententiarum, in Pandect. (l. XXV tit. 3 leg. 4) non è presentata che come un precetto morale da Gerardo Noodt (Opp. t. I in Julium Paulum, p. 567-588, et Amica responsio, p. 591-606) che sostiene l'opinione di Giusto Lipsio (Opp. t. II p. 409; ad Belgas, cent. I epist. 85). Bynkershock ne parla come di una legge positiva ed obbligatoria (De jure occidendi liberos. Opp. t. I p. 318-340; Curae secundae, p. 391-427). In questa controversia ardita e piena di rancore, i due amici sono caduti negli opposti estremi.

[310.] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 92, 93); Plutarco (in Numa, p. 140, 141) Το σαμα και το ηθος καθαρον και αθικτον επι τω γαμουντι γενεσδαι.

[311.] Fra li frumenta d'inverno, si adoperava il triticum, o frumento barbuto, il siligo od il grano imberbe, il far, l'adorea, l'oryza, la cui descrizione si accorda perfettamente con quelle dei risi di Spagna e d'Italia. Io adotto questa identità sull'autorità del sig. Paucton nella sua laboriosa ed utile opera intorno la Metrologia.

[312.] Aulo Gellio (Noctes Atticae XVIII, 6) presenta una ridicola definizione d'Elio Melisso, Matrona quae semel, Materfamilias quae saepius peperit, come se si trattasse d'una porcetra, o di una scropha. In seguito ne spiega il vero senso: Quae in matrimonium, vel in manum convenerat.

[313.] Era anche troppo d'aver gustato il vino o portata via la chiave della cella del vino (Plinio, Storia nat. XIV, 14).

[314.] Solone pretende che si abbia a soddisfare al dover coniugale tre volte la settimana. La Mishna comanda che il marito giovine e robusto, e che non affatica, vi adempia una volta al giorno. Per l'abitante di città lo fissa a due volte ogni settimana, ed una volta sola pel villano; ad una volta ogni trenta giorni pel conduttore dei cammelli, ed a una volta ogni sei mesi pel marinaro; ma ne vuole esente chi si dedica allo studio, ed il dottore. Una moglie che una volta ogni settimana l'ottenesse, non poteva domandare il divorzio: per una settimana il voto di continenza era permesso. La poligamìa divideva i doveri del marito senza moltiplicarli. (Selden, Uxor ebraica, l. III c. 6, nelle sue opere, vol. 2 p. 717-720).

[315.] Sulla legge Oppia Tito Livio (l. XXXIV 1-8) riferisce il moderato discorso di Valerio Flacco, e l'aringa fatta da Catone l'Antico nella sua qualità di censore. Ma gli oratori del sesto secolo della fondazione di Roma, non avevano lo elegante stile che loro attribuisce l'istorico dell'ottavo. Aulo Gellio (X, 23) ha meglio conservato i principj ed anche lo stile di Catone.

[316.] Rapporto al sistema del matrimonio degli Ebrei e dei Cattolici, vedi Selden (Uxor ebraica, Opp. vol. 2 p. 529-860); Bingham (Christian. antiquitates, l. XXII), e Chardon (Hist. des Sacrem. t. VI).

[317.] Le leggi civili del matrimonio si trovano esposte nelle Institute (l. I tit. 10), nelle Pandette (l. XXIII, 24, 25) e nel Codice (l. V). Ma siccome il titolo dei Ritu nuptiarum è imperfetto, bisogna ricorrere ai Frammenti d'Ulpiano (tit. 9 p. 590, 591) ed alla Collatio legum mosaicarum (tit. 16 p. 790, 791) colle note di Piteo e di Schulting. Nel comentario di Servio vi sono due curiosi passi sul primo libro delle Georgiche, ed il quarto dell'Eneide.

[318.] Secondo Plutarco (p. 57) Romolo non ammise che tre cause di divorzio, cioè l'ubbriachezza, l'adulterio, e le chiavi false. In qualunque altro caso, quando lo sposo abusava del suo diritto di supremazia, si dice che la metà de' suoi beni venisse confiscata in profitto della moglie, e l'altra metà in profitto della Dea Cerere; ed egli offriva un sacrificio, verisimilmente col resto, alle divinità della terra. Questa strana legge od è immaginaria, o non è stata che passeggiera.