[355.] Quanto mai è superiore a lodi vaghe ed indeterminate il ragionevole e tranquillo attestato di Polibio (l. VI p. 693, l. XXXI p. 1459, 1460)! Omnium maxime et praecipue fidem coluit (A. Gellio, XX, 1).

[356.] Gerardo Noodt ha composto un trattato particolare e soddisfacente sul ius praetorium de pactis et transactionibus (Opp. t. 1, 463, 564); ed io coglierò quest'occasione per osservare che al principio di questo secolo (XVIII) le università dell'Olanda e del Brandeburgo sembrano avere studiato le leggi civili sui più giusti e nobili principj.

[357.] Ciò che si riferisce alla dilicata e varia materia de' contratti consensuali, si trova sparso nel quarto libro delle Pandette (17, 20); ed essa è una delle parti che più meritano d'essere studiata da un Inglese.

[358.] La natura delle locazioni è fissata nelle Pandette (l. XIX) e nel Codice (l. IV tit. 65). Il quinquennium o termine di cinque anni sembra esser derivato da una consuetudine piuttosto che da una legge. In Francia tulle le locazioni delle terre erano stabilite a nove anni; e tale restrizione non venne abolita che nel 1775 (Enciclopédie méthodique, t. 1, de la Jurisprudence, p. 668, 669); ed io devo, con dispiacere, osservare che essa esiste ancora nella felice e bella contrada che abito (nel paese di Vaud).

[359.] Potrei qui, senza restrizione alcuna, rimettermi all'opinione ed alle indagini dei tre libri di Gerardo Noodt, de foenore et usuris (Opp. t. 1 p. 175, 268). I migliori critici ed i più abili giureconsulti circolano gli asses o centesimae usurae al dodici, e lo unciariae ad uno per cento. Vedi Noodt, l. II c. 2 p. 207; Gravina Opp. p. 205, ec., 210; Eineccio, Antiquit. ad Institut. l. III tit. 15; Montesquieu, Esprit des Lois, l. XXII c. 22 t. 2 p. 36; t. 3 p. 478 ec. Défense de l'Esprit des Lois, e specialmente Gronovio, (de pecunia veteri, l. III c. 13 p. 213-227, e le sue tre Antexegeses, p. 455, 655), fondatore o campione di questa opinione probabile, che tuttavia non lascia di presentare qualche difficoltà.

[360.] Primo 12 Tabulis sancitum est, ne quis unciario foenore amplius exerceret (Tacito, Annali, VI. 16). Pour peu, dice Montesquieu (Esprit des Lois, l. XXII c. 22), qu'on soit versé dans l'histoire de Rome, on verra qu'une pareille loi ne devait pas être l'ouvrage des Décemvirs. Dunque Tacito era ignorante o stupido? I più savj e virtuosi patrizj potevano sagrificare la loro avarizia alla loro ambizione, e tentare di annullare un costume vizioso, con fissare un interesse, al quale nessun mutuante avrebbe voluto esporsi a tali pene a cui niun debitore avrebbe voluto andar incontro.

[361.] Giustiniano non si è degnato di parlare delle usure nelle sue Institute; ma le regole e le restrizioni su questa materia si trovano nelle Pandette (l. XXII tit. 1, 2) e nel Codice (l. IV tit. 32, 33).

[362.] Su questo punto l'opinione de' Padri della Chiesa è unanime (Barbeyrac, Morales des Pères, p. 144 ec.). Vedi San Cipriano, Lattanzio, San Basilio, San Crisostomo (i suoi frivoli argomenti si ritrovano in Noodt, l. I c. 7 p. 188), San Gregorio di Nissa, Sant'Ambrogio, San Gerolamo, Santo Agostino, ed una moltitudine di Concilii e di Casuisti.

[363.] Catone, Seneca e Plutarco hanno altamente condannato l'uso o l'abuso dell'usura. Secondo l'etimologia di foenus e di τοκος, si suppone che il principale generi l'interesse. Posterità d'uno sterile metallo! esclama Shakespeare, ed il teatro è l'eco della voce pubblica.

[364.] Guglielmo Jones ha composto un saggio ingegnoso e ragionato sulla legge delle cauzioni (Londra, 1781, p. 127 in-8). È forse l'unico Giureconsulto che abbia un'eguale estesa cognizione de' registri di Vestminster, de' Commentarj d'Ulpiano, delle Aringhe Attiche d'Iseo, e delle Sentenze de' giudici dell'Arabia e della Persia.