[345.] Vedi la legge delle successioni nelle Institute di Cajo (l. II tit. 8 p. 130-144) ed in Giustiniano (l. III tit. 1-6, colla versione greca di Teofilo, p. 515-575, 588-601), nelle Pandette (l. XXXVIII tit. 6-17), nel Codice (l. VI tit. 55-60) e nelle Novelle (118).

[346.] Taylor, scrittore illuminato e pieno di fuoco, ma soggetto ad aberrazioni, ha dimostrato (Elements of Civil Law p. 519, 527) che la successione è la regola, ed il testamento l'eccezione. Nel III e nel IV libro il metodo delle Institute è incontrastabilmente contrario all'ordine naturale. Il Cancelliere d'Aguesseau (Opere, t. 1 p. 275) desiderava che Domat, suo compatriotta, fosse stato al posto di Triboniano. Tuttavia i contratti prima delle successioni non formano certamente l'ordine naturale delle leggi civili.

[347.] I testamenti anteriori a quest'epoca sono forse favolosi. In Atene avevano diritto di testare solamente que' padri che morivano senza figli (Plutarco, in Solone, t. I p. 164. Vedi Iseo e Jones).

[348.] Si fa menzione del testamento d'Augusto in Svetonio (in August. c. 101, in Neron. c. 4) scrittore che si può studiare, siccome una raccolta d'antichità romane. Plutarco (Opusc. t. II p. 976) è sorpreso Σταν δε διαθηκας γραφωσιν, ετερους μεν απολειπουσι κληρονομους, ετεροι δε πωλουσι τας ουσιας. (perchè scrivono testamenti, e lasciano altri eredi, e questi vendono le sostanze). Le espressioni d'Ulpiano (Fram. tit. 20 p. 627, ed. di Schulting) sembrano troppo esclusive Solum in usu est.

[349.] Giustiniano (Novella 115 n. 3, 4) fa l'enumerazione de' delitti pubblici e privati, che soli potevano dare anche al figlio il diritto di diseredare suo padre.

[350.] Le sostituzioni fedecommessarie delle nostre leggi civili presentano un'idea feudale innestata sulla giurisprudenza romana, ed esse hanno appena qualche rassomiglianza cogli antichi fedecommessi (Institutions du Droit français, t. 1 p. 347-383; Denisart, Decisions de Iurisprudence, t. IV p. 577-604). Abusando della centocinquantanovesima novella, legge parziale, confusa e declamatoria, esse vennero estese fino al quarto grado.

[351.] Dione Cassio (t. II l. LVI p. 814, colle note di Reimar) specifica venticinquemila dramme, secondo la maniera di computare de' Greci.

[352.] Montesquieu (Esprit des Lois, l. XXVII) ha spiegato col suo solito ingegno, ma qualche volta coll'unica scorta della sua immaginazione, anzi che appoggiato ai monumenti della storia, le rivoluzioni delle leggi romane risguardanti le successioni.

[353.] I principj della civile giurisprudenza sulle successioni, i testamenti, i codicilli, i legati ed i fedecommessi si riscontrano nelle Institute di Cajo (l. II tit. 2-9 p. 91-144), in quelle di Giustiniano (l. II tit. 10-25), e di Teofilo (p. 328-514). Queste immense particolarità occupano dodici libri (28-39) delle Pandette.

[354.] Le Institute di Cajo (l. II tit. 9, 10 p. 144-214), di Giustiniano (l. III tit. 14-30; l. IV tit. 1, 6) e di Teofilo (p. 616 637) distinguono quattro sorta d'obbligazioni, aut re, aut verbis, aut litteris, aut consensu; ma io confesso che preferisco la divisione da me adottata.