[335.] Ulpiano (Fram. tit. 18 p. 618, 619) e Bynkershoek (Opp. t. 1 p. 306-315) spiegano la res mancipe con alcuni deboli barlumi ricavati da dati molto lontani; la loro definizione è un poco arbitraria; e non avendo gli autori assegnata una positiva ragione, io diffido di quella che ho allegata.

[336.] In vista della brevità di questa prescrizione, Hume conchiude (Saggi, vol. 1 p. 423) che le proprietà non potevano essere in allora più fisse in Italia di quello che lo siano oggigiorno fra i Tartari. Ma Vallace, suo avversario, più versato nelle leggi di Roma, gli rimprovera con ragione di non aver pensato alle condizioni che l'accompagnavano (Instit. l. II tit. 6).

[337.] Vedi le Institute (l. 1 tit. 4, 5) e le Pandette (l. VII). Nood ha composto un particolare ed erudito trattato de usufructu (Opp. t. 1 p. 387-478).

[338.] Le questioni de servitutibus si trovano discusse nelle Institute (l. II tit. 3) e nelle Pandette (l. 8). Cicerone (pro Murena, c. 9) e Lattanzio (Instit. div. 1. c. 1)affettano di ridere sulle insignificanti dottrine de aqua pluvia arcenda sec. Tuttavia questa specie di processi doveva essere comune tanto in città quanto in campagna.

[339.] Presso i Patriarchi, il primogenito aveva un diritto di una mistica e spirituale primogenitura (Genesi, XXV, 31). Nella terra di Canaan esso avea una doppia parte nell'eredità (Deuteronomio, XXI, 17, col Comentario del sensato Leclerc).

[340.] In Atene, la porzione de' figli era eguale; ma le povere figlie non avevano che ciò che i fratelli volevano loro dare. Vedi le ragioni κληρικοι, che faceva valere Iseo (nel settimo volume degli Oratori greci) sviluppate nella versione e nel comentario di Guglielmo Jones, scrittore erudito, molto instruito nelle leggi, ed uomo d'ingegno.

[341.] In Inghilterra il primogenito eredita egli solo tutti i beni fondiarii; legge, dice l'ortodosso Blackstone (Commentaries on the Laws of England, vol. 2 p. 215), la quale non è ingiusta che nell'opinione de' figli cadetti. Essa, eccitando l'industria, può avere una bontà politica.

[342.] Le Tavole compilate da Blackstone (vol. 2 p. 202) indicano e fra loro avvicinano i gradi della legge canonica e della legge comune. Un particolare trattato di Giulio Paolo (De Gradibus et Affinibus) venne, o per intiero od in ristretto, inserito nelle Pandette (l. XXXVIII tit. 10). Al settimo grado egli conta (n. 18) mille e ventiquattro persone.

[343.] La legge Voconia fu pubblicata l'anno 584 di Roma. Il più giovane de' Scipioni, che aveva allora diciassette anni (Freinsemio, Supplimento di Tito Livio, XLVI, 40); trovò l'occasione d'esercitare la propria generosità verso sua madre, le sue sorelle ecc. Polibio che viveva in casa sua fu il testimonio di questa bell'azione (t. II l. XXXI p. 1453-1464, ediz. di Gronovio).

[344.] Legem Voconiam (Ernesti, Clavis Ciceroniana) magna voce bonis lateribus (a sessantacinque anni) suasissem, dice Catone l'Antico (De Senectute, c. 5). Aulo Gellio (VII, 13; XVII, 6) ne ha conservati alcuni passi.