[325.] Le Institute non contengono nulla su di questo oggetto; ma si può vedere il Codice Teodosiano (l. III tit. 16, col Commentario del Gotofredo, t. I p. 310-315) e quello di Giustiniano (l. V tit. 17), le Pandette (l. XXIV tit. 2), e le Novelle (22, 117, 127, 134, 140). Fino all'ultimo suo momento, Giustiniano vacilla fra la legge civile e l'ecclesiastica.
[326.] Ne' buoni autori greci πορνεια non è una parola familiare, e la fornicazione che essa propriamente significa, non può rigorosamente convenire all'infedeltà del matrimonio. Di quale estensione è desso capace, ed a quali offese è mai applicabile in un senso figurato? Gesù Cristo parlava la lingua de' rabbini o la siriaca? Qual'è l'originale parola che si tradusse per πορνεια? Se si vuol sostenere che Gesù Cristo non abbia eccettuato che questa causa di divorzio, si hanno due autorità (San Marco, X, 11; e San Luca, XVI, 18) contro una (San Mattia, XIX, 9). Adottando una risposta che elude la difficoltà, alcuni critici hanno osato di credere che egli non volesse offendere nè la scuola dei Sammai nè quella di Hillel (Selden, Uxor ebraica, l. III c. 18, 22, 28, 31).
[327.] Giustiniano espone i principj della giurisprudenza romana (Instit. l. I tit. 10); e le leggi ed i costumi delle diverse nazioni dell'antichità intorno ai gradi proibiti ecc. vengono particolarmente sviluppati dal Dottore Taylor ne' suoi Elementi della legge civile, p. 108, 314-339, opera di una piacevole e varia erudizione, ma di cui non si può lodare la precisione filosofica.
[328.] Quando morì Agrippa, suo padre (A. D. 44), Berenice aveva sedici anni (Giuseppe, t. i, Antichità Giudaiche, l. XIX c. 9 p. 962, ediz. Havercamp). Essa quindi aveva più di cinquant'anni quando Tito (A. D. 79) invitus invitam dimisit. Questa data non avrebbe prodotto un effetto felice nella tragedia o nella pastorale del tenero Racine.
[329.] L'Aegiptia coniux di Virgilio (Eneid. VIII, 688) sembra essere annoverata fra i mostri che fecero la guerra con Marc'Antonio contro Augusto, il Senato, e gli Dei d'Italia.
[330.] L'editto di Costantino fu il primo che diede questo diritto; giacchè Augusto aveva proibito di aver per Concubina una donna che si potesse sposare; e se uno la sposava in seguito, questo matrimonio non variava in nulla i diritti dei figli nati antecedentemente: allora si aveva il mezzo dell'adozione propriamente detta arrogazione. (Nota dell'Editore).
[331.] I diritti modesti, ma autorizzati dalla legge, delle concubine, e de' figli naturali, si rinvengono stabiliti nelle Institute (l. V tit. 10), nelle Pandette (l. 1 tit. 7), nel Codice (l. 5 tit. 25) e nelle Novelle (74 e 89). Le indagini d'Eineccio e del Giannone (ad legem Juliam et Papiam Poppeam, l. IV p. 164, 175; Opere postume, p. 108-158) dilucidano questo punto importante de' costumi domestici.
[332.] Vedi l'articolo de' tutori e de' pupilli nelle Institute (l. 1 tit. 13-26), nelle Pandette (l. XXVI, XXVII) e nel Codice (l. V tit. 28-70).
[333.] Inst. l. II tit. 1, 2. Si paragonino i ragionamenti piani e precisi di Cajo o d'Eineccio (l. II tit. 1 p. 69-91) colla vaga prolissità di Teofilo (p. 207-265). Le opinioni di Ulpiano si trovano nelle Pandette (l. 1 tit, 8 leg. 41 n. 1).
[334.] Varrone determina l'heredium de' primi Romani (De re rustica, l. 1 c. 2 p. 141; c. 10 p. 160, 161, ediz. Gesuer). Le declamazioni di Plinio (Hist. nat. XVIII, 2) oscurano questa materia. Si trovano su questo soggetto varie giuste ed erudite osservazioni nell'Administration des terres chez les Romains, p. 12-66.