[375.] Il primo discorso di Lisia (Reiske, Orator. graec. t. V p. 2-48) è la difesa di un marito che avea ucciso un adultero. Il Dottore Taylor (Lectiones Lysiacae, c. 11, in Reiske, t. VI, 301-308) discute con molta dottrina i diritti dei mariti e de' padri in Roma ed in Atene.

[376.] Vedi Casaubon, (ad Athenaeum, l. 1 c. 5 p. 19). Percurrent raphanique mugilesque (Catullo, p. 41, 42, ed. di Vossio). Hunc mugilis intrat (Giovenale, Sat. X, 317). Hunc perminxere calones (Orazio, l. I, Sat. II, 44). Familiae stuprandum dedit..... Fraudi non fuit (Valerio Massimo, l. VI c. 1 n. 13).

[377.] Tito Livio (11, 8) e Plutarco (in Publicola, t. 1 p. 187) allegano questa legge: essa interamente giustifica la opinion pubblica su la morte di Cesare; opinione che Svetonio non temette di pubblicare sotto il governo degli Imperatori. Jure caesus existimatur, dice egli, in Julio, c. 76. Leggansi anche le lettere che si scrissero Cicerone e Muzio poco dopo gl'Idi di Marzo (ad Fam. XI, 27, 28).

[378.] Πρωτοι δε Αθηναιοι τον τε σιδηρον κατεθεντο (Tucidide, l. 1 c. 6). L'istorico che da questa circostanza ricava un mezzo di giudicare lo stato della civiltà, sdegnerebbe il barbarismo d'una Corte Europea.

[379.] Cicerone aveva in origine calcolato i danni della Sicilia a millies (ottocentomila lire sterline, Divinatio in Caecilium, c. 5); in seguito poi li ridusse a quadraginties (trecentomila lire sterline, prima aringa, in Verrem, c. 18), e finalmente si accontentò di tricies (ventiquattromila lire sterline). Plutarco (in Ciceron. t. III p. 1584) non ha dissimulato i sospetti ed i romori che in allora si sparsero.

[380.] Verre passò circa trent'anni nel suo esilio, fino all'epoca del secondo triumvirato, in cui egli fu proscritto dal buon gusto di Marc'Antonio, che si era invaghito del suo bel vasellame di Corinto (Plinio, Hist. Nat. XXXIV, 3).

[381.] Tale è il numero assegnato da Valerio Massimo (l. IX c. 2 n. 1). Floro (IV, 21) dice che duemila senatori e cavalieri furono proscritti da Silla. Appiano (De bello civili, l. 1 c. 95 t. II p. 133, ediz. Schweighaeuser) con maggior esattezza enumera quaranta vittime dell'ordine senatorio, e mille seicento dell'ordina equestre.

[382.] Su le leggi penali, vale a dire su le leggi Cornelia, Pompea, Giulia, di Silla, di Pompeo e di Cesare, vedi le Sentenze di Paolo (l. IV tit. 18-30 p. 497-528, ed. di Schulting); la Collatio legum mosaicarum et romanarum (t. 1-15); il Codice Teodosiano (l. IX); il Codice di Giustiniano (l. IX); le Pandette (XLVIII); le Institute (l. IV tit. 18) e la gran versione di Teofilo (p. 917-926).

[383.] Egli era un tutore che aveva avvelenato il suo pupillo. Quantunque il delitto fosse atroce, Svetonio (c. 9) colloca questo castigo nel numero delle azioni in cui Galba si mostrò acer, vehemens, et in delictis coercendis immodicus.

[384.] Gli Abactores o Abigeatores che portavan via un cavallo, due cavalle od un paio di buoi, cinque porci o dieci capre incorrevano una pena capitale (Paolo, sentent. recept. l. IV tit. 18 p. 497, 498). Adriano (ad Concil. Boetic.) in ragione della frequenza del delinquere, più severo, condanna i rei ad gladium, ludi damnationem (Ulpiano, De officio proconsulis, l. VIII, in Collatione legum mosaicarum et romanarum, tit. 11 p. 235).