[385.] Infino a che non si fece la pubblicazione del Giulio Paolo di Schulting (l. II tit. 26 p. 317, 323), si è tenuto per fermo, o si è da tutti creduto, che le leggi Giulie condannassero l'adultero alla pena di morte. Questo sbaglio è nato da una frode o da un errore di Triboniano. Non pertanto a tenore di quanto racconta Tacito, Lipsio indovinava la verità (Annali, II, 50; III, 24; IV, 42), secondato anche dal costume d'Augusto che nelle debolezze delle mogli della sua famiglia distingueva quelle che seco traevano il delitto di lesa maestà.

[386.] Severo ristrinse al solo marito il diritto d'una pubblica accusa in caso d'adulterio (Cod. Giustiniano, lib. IX tit. 9 leg. 1). Forse non è affatto ingiusto questo favore accordato al marito, poichè l'infedeltà delle mogli seco strascina conseguenze d'assai più disgustose di quelle degli uomini.

[387.] Timone (l. 1) e Teopompo (l. XLIII, apud Athenaeum, l. XII p. 517) descrivono il lusso e la dissolutezza degli Etruschi: πολυ μεν τοι γε χαιρουσι συνοντες τοις παισι και τοις μειρακιοις. Verso quel tempo (A. U. C. 445) i giovani romani frequentavano le scuole d'Etruria (Tito Livio, IX, 36).

[388.] I Persiani s'erano corrotti alla stesse scuola: απ’ Ελληνων μαθοντες παισι μισγονται (Erodoto, l. 1 c. 135). Vi sarebbe da fare una curiosissima dissertazione sull'introduzione del vizio contro natura, nei tempi posteriori ad Omero; sui progressi che fece tra i Greci dell'Asia e dell'Europa, sulla veemenza delle passioni di questi ed il sì fievole espediente della virtù e dell'amicizia che tanto ricreava i filosofi d'Atene. Ma scelera ostendi oportet dum puniuntur, abscondi flagitia.

[389.] In una istessa incertezza cadono il nome, l'epoca e le disposizioni di questa legge (Gravina, Opp. p. 432, 433; Eineccio, Hist. iur. rom. n. 108; Ernesti, Clav. Ciceron. in Indice legum). Ma devo notare per la verità che la nefanda Venus del riservato Tedesco è dall'Italiano più castigato chiamata aversa.

[390.] Vedi il discorso d'Eschine contro il catamita Timarco (in Beiske, Orat. graec. t. III p. 21-184).

[391.] Si presentano in folla alla mente del lettore, che ha cognizioni degli autori antichi, i nefandi passi; per me mi contenterò di indicare in questo luogo la fredda riflessione d'Ovidio:

Odi concubitus qui non utrumque resolvunt.

Hoc est quod puerum tangar amore MINUS.

[392.] Elio Lampridio (nella vita d'Eliogabalo, nella Storia Augusta, p. 112), Aurelio Vittore (in Philipp. Cod. Theod. l. IX tit. 7 leg. 7), ed il Comentario di Gotofredo (t. III p. 63). Teodosio abolì le malaugurate leggi che erano stabilite nei sotterranei di Roma, ove ambo i sessi impunemente si prostituivano.