[393.] Veggansi le leggi di Costantino e de' suoi successori contro l'adulterio, la sodomia, ec., nel Codice Teodosiano (l. IX tit. 7 leg. 7; l. XI tit. 36 leg. 1, 4) ed il Codice Giustinianeo (l. IX tit. 9 leg. 30, 31). Questi Principi parlano tanto col linguaggio della passione, quanto con quello della giustizia, ed hanno la cattiva fede d'attribuire la propria loro severità ai primi Cesari.

[394.] Giustiniano, Novelle 77, 134, 141; Procopio, Aneddoti, c. 1-16, colle annotazioni d'Alemanno; Teofane, p. 151; Cedreno, p. 368; Zonaro, l. XIV, p. 64.

[395.] Montesquieu, Spirito delle leggi, l. XII c. 5. Questo filosofo cotanto pel suo genio commendevole, concilia i diritti della libertà e della natura che non dovrebbero giammai trovarsi in opposizione fra loro.

[396.] Vedi venti secoli prima dell'Era Cristiana, intorno alla corruzione della Palestina, la Storia e le leggi di Mosè. Diodoro Siculo (t. 1 l. V p. 356) agli antichi Galli fa un rimprovero di questo vizio; i viaggiatori mussulmani e cristiani l'imputano alla China (Antic. Relaz. dell'India e della China, p. 34, tradotte dal Padre Rinaldetto e dal Padre Premaro, aspro suo critico, nelle Lettere edificanti, t. XIX p, 433) Gli storici spagnuoli, ne accusano gli indigeni dell'America. (Garcilasso della Vega, l. III c. 13; e Dizionario di Bayle, t. III p. 88). Voglio sperare ed amo credere che questa peste non siasi peranco sparsa fra i Negri dell'Affrica.

[397.] Carlo Sigonio (l. III, De judiciis in Opp. t. III p. 679-864) spiega molto eruditamente e con classico stile l'importante materia delle liti e dei giudizj che si tenevano pubblicamente in Roma, e se ne trova un compendio molto bene scritto nella Repubblica Romana di Belforte (t. II l. V p. 1-121). Chi desiderasse maggiori schiarimenti e più precise particolarità, può studiare Noodt (De iurisdictione et imperio, libri duo, t. 1 p. 93-134), Eineccio (ad Pandect., l. I c. 11; ad Instit. l. IV tit. 17; Element. ad Antiquit.) e Gravina (Opp. 230-251).

[398.] Le funzioni dei giudici di Roma, come quelle dei giurati d'Inghilterra, non potevano essere risguardate che come un dovere passeggiero, e non mai come una magistratura, od una professione, ma le leggi della Gran Brettagna esigono particolarmente l'unanimità dei voti: esse espongono i giurati ad una sorta di tortura da cui hanno liberato i rei.

[399.] Siamo debitori di questo fatto interessante ad un frammento d'Asconio Pediano che vivea mentre regnava Tiberio. La perdita che si è fatta de' suoi Comentarii sulle Orazioni di Cicerone, ci ha tolto un fondo prezioso di cognizioni storiche o relative alle leggi.

[400.] Polibio, lib. VI p. 633. L'estensione dell'Imperio, non che dei luoghi compresi nella città di Roma, forzava l'esiliato a procurarsi un ritiro che fosse ad una gran distanza.

[401.] Qui de se statuebant, humabantur corpora, manebant testamenta; pretium festinandi. Tacito, Annali VI, 25, colle Annotazioni di Giusto Lipsio.

[402.] Giulio Paolo, Sentent. recept. l. V tit. 12 p. 476; le Pandette, l. XLVIII tit. 21; il Codice, l. IX tit. 50; Bynkershoek, t. 1 p. 59; Observat. J. G. R. IV, 4, e Montesquieu (Esprit. des Lois, l. 29 c. 9) notano le civili restrizioni della libertà, ed i privilegi del suicida. Le pene che gli vennero inflitte, furono inventate in un tempo posteriore e meno illuminato.