Così il danaro spremuto dalle provincie per opera di magistrati e pubblicani vi veniva riportato, perchè ritornasse a Roma centuplicato, dagli usurai. E sotto gli artigli di magistrati e di privati, di senatori e di cavalieri, le provincie languivano dolorosamente soffrendo, levando or alti or sordi, sempre inutili lamenti, nella lunga penosa attesa di qualcuno o di qualche cosa, che non togliesse, ma allievasse loro la grave soma.

III. PATRONA SOCIORUM

Roma e gli stranieri.

Il diritto romano, al pari del diritto di tutti gli altri popoli, cominciò ad imperare come un diritto personale, non territoriale, e tale si mantenne fin quando la qualità di cittadino romano non fu estesa a tutti gli abitanti dell'impero. Tutto il sussidio quindi, che dalle leggi poteva venire, era accordato semplicemente a' cittadini, e solo questi potevano farlo valere. Lo straniero, che a quella compagine non apparteneva, era privo di diritti, di ogni modo di far valere le proprie ragioni. Se non che, i bisogni crescenti ed i rapporti che ogni giorno divennero più frequenti tra Romani ed altri popoli, rendevano necessario la stipulazione di trattati, onde fossero possibili i commerci e dessero reciprocamente modo a chi li esercitava di garentire i suoi diritti anche fuori del proprio paese. È così che si diffondono le mutue concessioni del commercium ed anche del connubium e, come corrispondente al primo di questo, l'altra concessione, che ad esso si accompagna, della recuperatio o reciperatio. «Reciperatio -- dice Festo[99] -- est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum Romanum et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur.» L'instituto, come si vede dalla stessa parola, è de' più semplici, e conserva nell'espressione tutta la forma rudimentale che dovette avere ne' primi tempi.

Secondo i concetti originariamente dominanti nei rapporti con gli stranieri, tutto ciò che a loro si toglieva, anche con la violenza, era legittimamente e bene acquistato.

Ora la reciperatio, verso popoli con cui si contraevano rapporti di amicizia, era una via aperta a riavere, recuperare, quello che fosse stato malamente tolto ed era un complemento necessario del commercium, il solo mezzo di renderlo praticamente possibile. Il primo esempio di tale concessione si trova nel trattato di Roma con la lega latina del 261 a. u. c.[100] e successivamente fu come un elemento integrante de' trattati con i popoli italici che entravano in rapporti di amicizia col popolo romano, e divenne come il germe del jus gentium e delle disposizioni che da quello emanarono[101]. Il commercium e la recuperatio ricorrono pure ne' trattati co' popoli non italici, ma semplicemente sino alla fine del quinto secolo: dal sesto secolo in poi ne' trattati co' popoli non italici quelle stipulazioni scompaiono ed il trattato con Massalia è il solo, ove perdurarono per tutto il periodo repubblicano[102].

«Gli stessi rapporti di vita -- come dice il Voigt[103] -- entro i diversi Stati e le condizioni sociali e politiche, onde erano sorti il bisogno di una protezione giuridica contrattuale e con essa il commercium e la recuperatio, si erano essenzialmente cambiati: era inoltre subentrato un nuovo ordine di cose, pel quale clausole di reciproca protezione giuridica si erano chiarite inutili ed in parte anche completamente inapplicabili ed erano state quindi eliminate da' trattati.»

Sopratutto l'aspetto sotto il quale i Romani si erano mostrati agli altri popoli, aspetto di vincitori e conquistatori, e la posizione che aveano assunto rispetto ad essi, facea sì che, anche senza reciproca concessione di diritti, erano ben garentiti ne' loro commerci ed in tutta l'esplicazione della vita civile. Da questa nuova piega de' rapporti internazionali nacque uno stato di cose, che dette il più vigoroso impulso allo sviluppo del jus gentium ed esercitò una grande azione sul diritto e le istituzioni romane. Ma intanto si attraversava un periodo di transizione, in cui molti diritti erano sprovveduti di tutela, molti bisogni privi di soddisfazione, e la vita pubblica e privata sentiva tutte le conseguenze di queste condizioni anormali, che, se finirono per essere la causa prima delle nuove instituzioni, facevano passare i contemporanei attraverso un penosissimo stadio di vita.

Tutti questi provinciali, che nominalmente erano chiamati socii ed amici del popolo romano, in fatto si trovavano nella più sfavorevole condizione; fuori della cittadinanza romana, non messi da alcun trattato a paro de' cittadini romani per far valere i loro diritti, erano in realtà privi di qualunque tutela, e per quanto taglieggiati, oppressi, spogliati da' magistrati romani non aveano rimedio di sorta, perchè mancava loro la capacità di poter proporre un'accusa, mancando di veste giuridica per poter legalmente dinanzi ad un magistrato ripetere il mal tolto. Non restava loro che una sola via di uscita.

Il Senato era quello che ormai regolava la sorte delle provincie, menava innanzi le trattative con i popoli stranieri, ricevendo ambascerie; dunque altro mezzo non v'era che denunziare al Senato i soprusi patiti, invocando riparo e giustizia; ed è questa la prima via, per cui i provinciali si misero, e che poi portò a più regolari istituzioni e più speciali provvedimenti. Il primo esempio noto è dell'anno 171 av. G. C., in cui delegati delle provincie di Spagna si presentarono a Roma per muovere querele degli abusi patiti per opera di tre governatori romani[104]. Il Senato, come sembra, in questi casi faceva un esame preliminare delle accuse, che venivano mosse, e quando le trovava fondate, dava incarico, come fece appunto per i deputati spagnuoli, ad un pretore di menare avanti il giudizio mediante l'opera di recuperatores tratti dal Senato. Era un provvedimento straordinario quello seguito dal Senato, che non rientrava precisamente in alcune delle sue sfere di attribuzione[105], ed era, in parte un'esplicazione del potere ad esso inerente sull'amministrazione delle provincie, in parte uno di quei mezzi indiretti, con i quali i Romani, ampliando un ordine di competenza, applicando per analogia rapporti analoghi a casi consimili provvedevano, in mancanza di norme speciali, ad emergenze non prevedute e non regolate anticipatamente. Il mezzo adottato dal Senato giungeva in fondo a mettere i provinciali nella condizione stessa in cui si sarebbero senz'altro trovati, se invece di essere venuti, come erano, in un rapporto di soggezione verso i Romani, si fossero trovati in grado di potere dimandare, in virtù di un trattato, il giudizio de' recuperatores. Abilitati così a stare in giudizio, sorretti da patroni concessi dal Senato, si riparava all'incapacità giuridica de' provinciali; ed essi per l'esperimento delle loro ragioni potevano valersi di tutti i sussidi concessi dalla legge. Le forme del processo recuperatorio non ci sono ben note; ed in molta parte doveano, quando esso avea origine da trattati, dipendere da clausole in questi stessi stipulati[106]. Di solito i recuperatores venivano in numero pari proposti dalle due parti contendenti, ed il tribunale così composto veniva poi completato dal pretore coll'aggiungervi un altro di sua scelta[107].