L'indole del processo recuperatorio era quello di essere sopra tutto sommario[108], quale si conveniva agli interessi delle parti litiganti.
Nel trattato tra Roma e la lega latina il termine assegnato allo espletamento de' giudizi era di dieci giorni[109] nei quali vi è chi vorrebbe comprendere anche il periodo esecutivo[110]. Col processo recuperatorio ad altro non si approdava che alla restituzione del mal tolto a favore degl'interessati, e tutta la causa si fondava sopra un'azione privata, nè perdeva nel corso del giudizio questo suo carattere per acquistare quello di un'azione penale. Poteva ben sorgere dall'operato de' governatori un'azione penale; ma allora si trattava di cosa del tutto diversa; c'era un mutamento completo di giurisdizione, di accusatori, di procedura, di tutto. I provinciali, gli offesi scomparivano per far posto a' tribuni, i quali assunta in proprio nome l'accusa, portavano l'accusato innanzi al suo giudice naturale, al popolo raccolto in comizio, ed, indipendentemente da ogni interesse privato offeso, ne ottenevano la condanna. E fu questo il caso di C. Lucrezio, che accusato dai tribuni M. Juvenzio Talva e Cn. Aufidio, venne unanimemente condannato da tutte le trentacinque tribù ad una grave multa[111].
Era uno stesso rapporto, che, presentandosi sotto diversi aspetti, veniva diversamente trattato, con criteri pubblici o privati, e gli uni e gli altri incerti, instabili e malsicuri, poichè si era in presenza di fatti e persone di condizione giuridica non ben definita, ed i provvedimenti che si adottavano, anche più che carattere giuridico, aveano un carattere politico, presi com'erano per soddisfare nuovi bisogni e non lasciare negletti alti interessi morali e materiali dello Stato.
L'origine delle leges de repetundis. La lex Calpurnia
Intanto il dilatarsi dell'impero, la corruzione crescente, ed il moltiplicarsi delle prevaricazioni, faceva sì che più frequenti e rinnovati giungessero i lagni delle popolazioni, il male apparisse più grave e più imperioso s'imponesse il bisogno di provvedere a così gravi fatti e ricorrenti con tanta frequenza, mercè una norma stabile e generale. Questa alfine venne, prima di tutta una serie che le fece seguito poi, e fu la lex Calpurnia dell'anno 149 av. G. C.[112].
Della legge Calpurnia noi non abbiamo che una conoscenza indiretta, superficiale, quale possiamo desumere da poche testimonianze d'autori e dalla traccia che ne rimase nelle leggi posteriori.
La grande innovazione della legge Calpurnia sembra sia stata l'aver creato una giurisdizione speciale, innanzi alla quale potevano esser tratti in giudizio i governatori, senza il mezzo indiretto cui prima si dovea ricorrere, rivolgendosi al Senato. La nuova giurisdizione consistette in un collegio presieduto dal pretore e composto di membri scelti nel Senato[113] e fu chiamata quaestio perpetua; un'istituzione che poi rappresentò tanta parte nello svolgimento del dritto e della procedura penale romana. Il procedimento penale di un magistrato inquirente circondato da un consiglio ed il procedimento recuperatorio del diritto privato si fusero insieme; il magistrato assunse la direzione, il consiglio, il voto deliberativo ed entrambi insieme espletavano il processo. È questa la procedura mista, che preferibilmente va compresa sotto il concetto di quaestio. La recisa distinzione tra il procedimento in iure ed in iudicio veniva qui per la prima volta a cessare ed era una nuova forma di giurisdizione e di processo che con essa s'inaugurava[114].
Con tutto ciò l'azione data a' provinciali non venne a mutare, e solo, a grado a grado, a partire dalla Lex Acilia, assunse, per la condanna nel doppio ed un più efficace intervento dello Stato, un carattere pubblico. Il semplice rifacimento del danno patito, l'impiego della legis actio sacramento, la natura delle funzioni del magistrato chiamato a presiedere la quaestio, la presenza delle parti in giudizio, tutto conservò all'azione ed al processo, sotto la lex Calpurnia il suo carattere privato[115].
Il maggiore de' vantaggi che da essa venne a' provinciali fu questo, che ottennero in maniera ordinaria e fissa quell'adito all'esperimento de' proprî diritti che prima aveano avuto in linea puramente straordinaria e graziosa. E la lex Calpurnia attese probabilmente più a regolare il procedimento che a stabilire il vero concetto che dovea informare l'azione pecuniarum repetundarum, dette luogo piuttosto ad una valutazione di fatto in base alle leggi che regolavano i poteri del governatore, il valore delle esazioni e gli obblighi de' provinciali.
La lex Junia.