La lex Calpurnia, come primo passo nella via delle repressioni, era stata notevolissima, ma tuttavia essa era per vari aspetti disadatta a garantire completamente gl'interessi de' provinciali, ed altre leggi dovettero seguire ad essa, per correggerla e renderla più adatta allo scopo. Quella che prima le tenne dietro fu la lex Junia, di cui noi nulla sapremmo, se non ne trovassimo fatta menzione nella lex Acilia[116]. Autore ne fu M. Junio figlio di Decimo, tribuno della plebe, che vien creduto lo stesso M. Junio Silano console nel 645 a. u. c.[117]. La data della legge è parimenti incerta ed unico criterio per determinarla in qualche modo è il porla tra la data della Lex Calpurnia (605-149)[118] e quella della lex Acilia (632-122). Su quello che fosse il suo contenuto, per quanto si siano proposte molte ipotesi[119], non ve ne è alcuna, a cui si possa aderire per la mancanza assoluta di ogni dato intorno ad essa. Sappiamo soltanto dalla lex Acilia che in base ad essa si agiva anche con la legis actio sacramento ed il carattere che la procedura aveva con la lex Calpurnia non era probabilmente mutato con la lex Junia.

Sotto l'impero della lex Calpurnia ebbero luogo varî processi[120], i quali, se se ne tolga quello del 148 in cui fu condannato L. Cornelio Lentulo, finirono tutti con assoluzioni[121].

La lex Acilia.

Ma è con la rivoluzione portata da C. Gracco nelle instituzioni e nella politica romana che la lex repetundarum va soggetta a notevoli mutamenti. Nel 122 (632), epoca del suo tribunato, C. Gracco, con una lex iudiciaria, che fu per l'ordine senatorio un colpo mortale, tolse ad esso col privilegio la facoltà di giudicare ne' giudizi penali, trasferendola a' cavalieri[122]. Ed è contemporaneamente, nell'anno 631 o 632 a. u. che riproducendosi la lex repetundarum, si faceva di essa addirittura un'arma contro l'ordine senatorio; perchè sanzionata in essa l'incapacità a giudicare di tutto l'ordine senatorio insieme a quello de' magistrati minori e de' figli stessi de' senatori, si rese più rigorosa la legge e se ne allargò l'azione, assai più che innanzi non fosse stato fatto. Questa legge è giunta sino a noi e fu per molto tempo ritenuta come la lex Servilia; ma oggi essa è riconosciuta come la lex Acilia[123], e non si può più fondatamente ancora sostenere la prima opinione. Uno de' caratteri distintivi della lex Servilia dall'Acilia è che quella introdusse la comperendinatio, dove l'altra stabiliva l'ampliatio ne' giudizi, e la legge a noi giunta, rettamente supplita, non contiene la comperendinatio, bensì l'ampliatio. Inoltre questa legge, appunto come l'Acilia faceva, concedeva in premio di aver fatto condannare un magistrato prevaricatore la cittadinanza anche al peregrino, che avesse sporta l'accusa, dritto che per la legge Servilia fu limitata a' soli Latini. Questa legge ebbe ad autore un Acilio Glabrione, di cui altro non si sa se non che fu genero di P. Scevola console dall'anno 621 e padre di quel Manio Acilio Glabrione che in qualità di pretore presiedette alla quaestio nel giudizio di Verre[124]. L'indole della legge, la vis et acrimonia, che Cicerone attribuisce al suo autore, fanno ritenere che Acilio la proponesse, mentre era tribuno della plebe; e, poichè essa andò in vigore tra la lex Sempronia iudiciaria e la lex Rubria, non può essere attribuita che all'anno 631 o 632[125]. L'autore di essa quindi, se la propose e la fece approvare mentre era tribuno, fu collega di C. Gracco, e la legge in parola non potette non essere promulgata sotto l'azione di C. Gracco, al cui movimento generale di riforma ed alla cui politica si ricollega.

Questa legge avea importantissime prescrizioni sia in ordine al contenuto stesso dell'azione pecuniarum repetundarum, che alla procedura da seguirsi nel relativo giudizio, ciò che a torto ha suggerito al Zumpt[126] l'idea di classificarla tra le leges iudiciariae, piuttosto che tra quelle repetundarum. Questa legge sopratutto segna un passo notevole nella via di mutare il giudizio pecuniarum repetundarum di giudizio privato in giudizio pubblico, rendendo maggiore la partecipazione ad esso dei pubblici poteri, variando le conseguenze della condanna. E tutto ciò senza sopprimere l'altra forma di giudizio; così che i provinciali potevano seguire la via ch'era loro aperta dalla nuova legge, od anche sperimentare una semplice azione civile, come per l'innanzi, ciò che in molti casi dovea riuscire per loro più spedito e più comodo[127]. La nuova legge fissava i dati perchè un giudizio pecuniarum repetundarum potesse aver luogo e stabiliva che non vi potesse essere sottoposto se non chi si fosse reso colpevole mentre teneva la carica di dittatore, di console, di pretore, magister equitum, censore, edile della plebe, questore, triumviro capitale, triumviro a(gris) d(andis) ad(signandis), tribuno militare delle prime quattro legioni, od era figliuolo d'uno di questi magistrati o di un senatore in generale[128]. La legge, come si vede, era diretta contro tutte le magistrature maggiori, che si ricollegavano all'ordine senatorio, e comprendeva alcuni dei minores magistratus, cui anche il patriziato avea accesso. Vi era pure fissata la somma, a partire dalla quale vi poteva esser luogo all'applicazione della legge e la cui menzione non è conservata nel bronzo, ma che, come si ha da altri dati, era infra IIII M sestertium[129].

Inoltre la legge dette un carattere più propriamente penale all'azione, portando per tutte le prevaricazioni posteriori alla legge la condanna al doppio, mentre per quelle commesse anteriormente ad essa la condanna non superava il valore indebitamente procurato[130]. Poi, per rendere più facile a' provinciali, l'esperimento non solo, ma anche il conseguimento de' propri diritti, fece del giudizio estimatorio del danno patito dal querelante un sèguito e come un'esplicazione[131] del giudizio principale, col quale si era assodata la reità dell'incolpato, ed affidò la stessa esecuzione del pronunziato giudiziario al potere pubblico, rendendo così più facile e più sicuro quel risarcimento, a raggiungere il quale i mezzi privati del querelante a grande stento e non tutte le volte avrebbero potuto giungere. Per effetto di tali disposizioni il quaesitor, il capo della quaestio, dietro il parere del collegio giudicante, imponeva al colpevole l'obbligo di una cauzione[132], che, secondo il rito giudiziario romano[133], benchè qui la legge espressamente non lo dica, era data con l'offerta di fideiussori. Se a ciò egli non avesse adempiuto, i suoi beni erano pegnorati, forse anche venduti, secondo è stato supplito; ma ciò è fortemente contrastato[134]. Assicurato così il risarcimento e fatta l'estimazione del debito, il questore, che avea in consegna la data cauzione, ne' tre giorni successivi dovea pagare, cui spettassero, le somme dovute[135]. Era preveduto anche il caso che il danaro tratto da' beni del condannato non bastasse a risarcire il danno per intero; ed allora, secondo le disposizioni sancite nella legge, si facea luogo ad una ripartizione per contributo[136].

Queste erano le norme, che costituivano, come è dire, il contenuto della legge, la essenza del reato di prevaricazione. Ma la legge, insieme ad esse, avea stabilite molte regole relative alla procedura del giudizio ed alla costituzione del collegio giudicante che, tendendo ad assicurare la retta applicazione della legge, non erano di minore interesse. Noi sappiamo che, sino a questa legge, la direzione della quaestio repetundarum era affidata al pretore peregrino: a chi fosse affidata secondo questa legge, è cosa che è tra le lacune del testo. Nondimeno si sa per un dato epigrafico[137] che anche prima di Silla, fuvvi un apposito pretore destinato alla quaestio repetundarum, e vi è tutta la ragione di credere, comparando due luoghi della stessa legge[138], che proprio nell'anno in cui questa fu promulgata e per effetto di una disposizione in essa contenuta, venne creato il praetor repetundis[139].

Il collegio giudicante poi era composto di giudici investiti della giurisdizione secondo la lex Sempronia iudiciaria, e quindi di quelli semplicemente che aveano il censo equestre, come rettamente vien supplito il testo lacunoso in questo luogo, escludendone assolutamente quelli, che secondo le disposizioni precedenti della stessa legge erano soggetti alla sua sanzione, ed inoltre chi aveva militato come mercenario, chi aveva meno di trent'anni e più di 60, chi non avea il domicilio in Roma od in un perimetro di mille passi da essa, chi, per essere stato condannato in un giudizio pubblico, avesse perduta la capacità di divenir senatore e finalmente anche il padre ed il fratello de' magistrati mentovati nella legge siccome punibili a norma di essi, ed in genere il padre ed il figliuolo di qualunque senatore[140]. Fatto così con questi criteri l'albo de' prescelti con il nome del padre, quello della tribù ed il cognome, veniva formato e tenuta a disposizione di chiunque volesse averne notizia. Il numero de' giudici era di quattrocentocinquanta, che il pretore eleggeva sempre secondo le norme della legge, ma essendo libero affatto della scelta e da niente altro vincolato se non dal giuramento, cui era tenuto a prestare, di aver fatta legalmente e pel meglio l'elezione[141]. Questo era il corpo, onde dovea uscire il giury chiamato a giudicare di ciascuna causa repetundarum. Chi agiva in giudizio faceva la delatio nominis del colpevole al pretore, accompagnandola col iusiurandum calumniae[142] ed il pretore gli dava, ove egli li avesse richiesti, de' patroni che non fossero stati congiunti dell'accusato.

Dopo ciò l'accusato dovea fare l'editio di quelli che essendo compresi nell'albo dei quattrocentocinquanta gli fossero congiunti o fossero suoi sodali o collegiali, ed anche tale editio era accompagnato da giuramento. Nel ventesimo giorno della delatio nominis l'accusatore faceva una scelta giurata dall'albo, quale era dopo l'editio dell'accusato, di cento giudici, avendo cura di non comprendervi persone che fossero suoi congiunti, o sodali o collegiali, nè due persone che appartenessero ad una stessa famiglia od altri con cui egli avesse conteso con la legis actio sacramento secondo le leggi Junia e Calpurnia, o che si trovasse sottoposto a processo[143]. Da questi cento l'accusato, e, in caso che egli avesse trascurato di farlo, l'accusatore stesso, sceglieva cinquanta persone che giudicavano della causa[144]. La inquisizione era a carico dell'accusatore ed il pretore gli assegnava un termine per compierla[145]. I testimoni, prodotti in numero non superiore a quarantotto, venivano intesi a volta a volta, secondo i diversi capi di accusa, escludendone, oltre a' parenti dell'imputato, il difensore, il liberto e quelli che o direttamente o per parte dei loro maggiori avevano avuto con l'imputato o con i suoi maggiori quel rapporto che veniva detto: in fide esse[146].

Provate le accuse sia con le testimonianze che con documenti, i giudici che già prima aveano prestato giuramento, secondo i supplementi alla legge, tornavano a giurare e poi si riunivano in consiglio per decidere. Se più di una terza parte credeva che la causa non fosse in istato di venire decisa, si faceva luogo all'ampliatio, ed il pretore fissava il nuovo giorno della discussione; che se più di due volte i giudici avessero voluto rimettersi all'ampliatio, la legge comminava loro una multa. Quando due terzi almeno credevano di potere emettere il loro giudizio, il pretore allontanava quelli che non si credevano in grado di potersi pronunziare e, fatta la votazione mercè tavolette cerate portanti A(bsolvo) o C(ondemno) e lo spoglio de' voti con tutte le garenzie volute dalla legge, l'imputato veniva anche con la semplice parità di voti assoluto[147], nè era per lo stesso fatto soggetto ad altra accusa, a meno che non si trattasse di fatti compiuti dopo, o di prevaricazioni commesse in giudizio, ovvero dell'estimazione della lite fatta in esplicazione della condanna o di altra sanzione della stessa legge[148].