La legge oltre a curare la punizione del reo, voleva assicurare un premio all'accusatore di chi fosse stato riconosciuto reo ed assicurava quindi a lui, a' figli già nati, ed a' nipoti di figli già nati, la cittadinanza romana, o, nel caso che non credesse di accettare questa, il jus provocationis e l'immunità[149]. Quale premio fosse accordato al cittadino romano, ne impedisce di saperlo il testo che qui s'interrompe.

Le leges Serviliae.

Queste erano le garanzie che assicurava la lex Acilia; ma essa, venuta su con il potere di C. Gracco, non potè non risentire il contraccolpo della sua caduta. Che dal 643=111 fosse stata abrogata, si deduce da un argomento esterno, dall'esservi stata cioè sul rovescio incisa la lex agraria di quell'anno[150]; cosa che peraltro non ha un valore assoluto, perchè il bronzo poteva ancora essere adoperato in modo che si leggesse dall'uno e dall'altro lato[151]. Ma certamente la legge giudiziaria di Servilio Cepione, appartenente come pare al 106 av. C.[152], per tutto quanto concerneva la costituzione del collegio giudicante la rese inapplicabile. La legge rogata dal Console Servilio Cepione[153] ridette, secondo vogliono alcuni, all'ordine senatorio l'esclusivo privilegio de' giudizî, e secondo altri tolse semplicemente il divieto della legge Sempronia, così che quello vi partecipò insieme all'ordine equestre[154].

Ma ciò per l'ordine senatorio non fu che un trionfo di breve durata, perchè le nuove fortune della parte democratica la posero in grado di restaurare l'abolito ordine de' giudizî. E questo pure fu il compito della lex Servilia di C. Servilio Glaucia non si sa quando precisamente rogata, ma assai probabilmente mentre egli era tribuno della plebe. Or, poichè di lui si sa che morì nel 654=100 rivestendo la carica di pretore, la sua legge dovette essere rogata prima di quest'epoca, e quindi va ristretta tra il 654 e il 648 epoca della legge di Servilio Cepione. E che sia stata rogata dopo la legge di costui, si desume con molta probabilità da ciò che Cicerone dice di lui, che si era guadagnato l'ordine equestre col beneficio della sua legge[155], e ciò non potea riferirsi se non alle prerogative giudiziarie limitate o tolte all'ordine equestre da Cepione, e da Glaucia restituite nel pieno loro tenore. Onde, considerando la legge proposta da Glaucia nel suo tribunato, non è ardita l'ipotesi di quelli che la collocano nel 104 av. C.[156], quantunque non si possa dire l'anno del suo tribunato. Tutto il contenuto di questa legge Servilia ci è ignoto. Si sa solo di essa che, in genere, era severissima (acerbissima); che conteneva disposizioni per le quali, dopo la condanna del reo, il mal tolto si poteva perseguire non solo presso di lui, ma anche presso coloro ad quos pervenerit[157]; sostituiva all'ampliatio la comperendinatio[158] e limitava a' soli latini la concessione della cittadinanza[159], dalla legge Acilia data ad ogni peregrino, che avesse ottenuto la condanna di un magistrato prevaricatore.

Altro non si sa della legge Servilia; ma, come in parte si vede da questi dati che ci rimangono e dal silenzio serbato sul resto, essa, nel rifiorire delle tendenze democratiche e delle ire civili, che tra poco dovean divampare più fiere che mai, dovè in fondo innestarsi sull'antico tronco delle leges repetundarum, acuendone le sanzioni, portandole a più fiere e più lontane conseguenze e mirando a togliere tutti quegli impedimenti, che altre volte aveano eluso gli effetti della legge. Di qui l'acerbità, ed il perseguimento del mal tolto anche nelle mani di altri che non fosse il concussionario, di qui la comperendinatio. -- Già la lex Acilia con l'irrogare la multa a quei giudici, i quali avessero più di due volte rinnovato il giudizio, avea messo un certo riparo agli eccessi dell'ampliatio, la quale, potendosi ripetere non una ma moltissime volte (e si sa di giudizî ove fu ripetuta ben sette volte)[160], era cagione di perturbazioni gravissime ne' giudizi; perchè, scemandosi a lungo andare l'interesse del processo e potendosi cogliere anche sempre fra tanti mutamenti politici un'occasione favorevole all'imputato, era divenuta la via indiretta ed il preludio dell'assoluzione. La comperendinatio non era, come dice Festo[161], che il iudicium in tertium diem constitutum, ed, in altri termini, era una seconda azione aggiunta alla prima e separata da essa mediante l'intervallo di un giorno libero; ed in cui il giudizio dovea assolutamente aver fine[162]. La differenza tra l'ampliatio e la comperendinatio stava appunto in ciò, che, mentre la prima era una vera riproduzione del procedimento, l'altro non ne era che il proseguimento[163]; e, mentre la prima era un mezzo dilatorio, lasciato in confini indeterminati, l'altro avea luogo in termini ben definiti e toglieva via assolutamente ogni mezzo dilatorio.

La lex Cornelia de repetundis.

Per quale durata di tempo ebbe vigore la lex Servilia, non si sa. Il rimaneggiamento della legislazione romana, che fece Silla, e specialmente l'attribuzione de' tribunali all'ordine senatorio, portò di necessità l'abrogazione della lex Servilia, almeno per la larga parte di norme riflettenti il procedimento che, a somiglianza della lex Acilia, dovea avere. Ed è comune opinione che alla lex Servilia tenne dietro una lex Cornelia de repetundis, dovuta appunto a Silla. Il Zumpt (A. W.)[164], più che metterne in forse, ne negò addirittura l'esistenza. Veramente una espressa menzione di scrittore che parli di una lex Cornelia de pecuniis repetundis, non v'è; ma il luogo, ove Cicerone[165] parla del perseguimento della pecunia presso coloro ad quos pervenerit, siccome comune alla lex Julia, Cornelia, Servilia, fa ragionevolmente indurre, benchè solo come cosa probabile e priva dell'assoluta certezza, che il titolo delle due ultime leggi, siccome il loro contenuto, fosse comune alla prima. Ben più ardito sarebbe volerne determinare il contenuto. Che Silla abbia in qualche modo anche in ciò voluto favorire l'ordine senatorio, ch'egli volle rialzare, può darsi; come lo favorì, oltre che col privilegio del diritto di giudicare, consentendo, e non ne' soli iudicia repetundarum forse, a' membri dell'ordine senatorio un diritto di ricusazione maggiore di quello concesso agli altri e che non andava oltre i tre nomi[166]; ma alcune maggiori larghezze concesse dopo di lui, sarebbero dovute più che alla sua legge, alla desuetudine, in cui caddero disposizioni precedenti[167]. Sembra che dopo Silla non vi fosse un espresso divieto di fare acquisto di opere d'arte e d'altre cose[168]. Similmente si deduce pure da Cicerone[169] che non era vietato raccogliere somme per festività, od altre per erigere statue al governatore: soltanto, se nel quinquennio egli non avesse impiegato queste somme, andava soggetto alla sanzione della lex repetundarum[170]. Era bensì vietato dare ad usura[171] ed anche commerciare[172]; ma ciò dovette far parte meno di una lex Cornelia repetundis e piuttosto di disposizioni diverse. La lex repetundarum, come si vede anche nella lex Acilia[173], allargando successivamente il più ristretto senso della Calpurnia, limitata ad una pura ripetizione civile d'indebito, considerava in genere tutto l'ablatum, captum, coactum, conciliatum, aversum, e mirava, con opportuno procedimento, a favorire la condanna del reo ed il rifacimento de' danneggiati. Il considerare poi tutto quello che dovesse entrare nella categoria del mal tolto, era in parte un giudizio di fatto, in parte una conseguenza che si traeva da altre leggi particolari, ove venivano limitati o determinati i poteri de' magistrati nel pretendere alcune prestazioni od esercitare alcuni diritti.

La pena.

Quanto alla pena irrogata, vi è chi sulla fede del Ps. Asconio[174] ritiene comminato per questi reati l'esilio; ma il tratto stesso di Cicerone citato dal Rein[175] non favorisce tale opinione. Infatti quando Cicerone diceva: retinete, retinete hominem in civitate, non faceva nessuna allusione all'esilio, o meglio, come bene è stato osservato, ad una interdictio aquae et ignis[176]; ma semplicemente intendeva, per via di contrapposizione, alludere all'incapacità civile, di cui un accenno si trovava già nella lex Acilia[177] ed in più larga testimonianza si trova altrove[178]. Assoluto, Verre sarebbe rimasto in civitate, cioè avrebbe, come è meglio spiegato appresso dallo stesso autore, seguitato a covrire tutti gli uffici politici e giudiziari; condannato, invece avrebbe cessato di essere in civitate. È il desinere in civitate esse che ricorre molte volte come formola tecnica[179], cui soggiaceva il condannato in un giudizio repetundarum, ormai già innanzi nella via di trasformazione di giudizio privato in giudizio pubblico. L'espatriazione dunque, anche rispetto a questo periodo, più che un quid iuris, era un quid facti, che avveniva, o prima anche della condanna, come accadde di Verre, o dopo, per isfuggire più tristi conseguenze, cui s'andasse incontro da chi non voleva o non poteva soddisfare interamente l'aestimatio litis.

Nè con maggiore fondamento si può ritenere che dopo Silla fosse elevato al quadruplo il risarcimento del danno. Il caso di Verre[180], dal quale per un danno di 40 milioni di sesterzî veniva chiesto un risarcimento di 100 milioni, ne dimostra l'inesattezza. Non so peraltro se da questo caso possa elevarsi a regola, come è stato fatto[181], che il risarcimento fosse stato per opera di Silla portato a due volte e mezzo il danno. Oltre a trattarsi di un esempio singolo, non si saprebbero ben vedere nè i motivi della crescente ragione di risarcimento per opera di Silla, nè in ogni modo del frazionario aumento; se pure non è possibile, dato che tra le due cifre di Cicerone vi sia un rapporto giuridico, come altri[182] ha sostenuto, che il risarcimento fosse in diversa proporzione stabilito secondo il modo e la natura delle espilazioni, o che il risarcimento chiesto nella Divinatio fosse stato poi ridotto in termini più ristretti nel corso stesso del giudizio.