I decumani, in fondo, come assuntori dell'esazione de' tributi, venivano ad essere guardati con occhio benevolo dal Governo romano, che in maniera più o meno diretta, avea interessi non difformi da' loro. Onde, in tutto il procedimento dell'esazione de' tributi, si era sempre più venuto insinuando un elemento, che teneva del carattere pubblico più che del privato e che improntava di tale fisonomia la procedura.
Le facoltà intese ad impedire l'amozione e l'asportazione del frumento e poi la stessa esecuzione dovevano risolversi facilmente in un diritto di pegno.
II diritto di pegno, assicurato secondo il diritto ellenico al pubblicano, cominciò a sperimentarsi con l'assistenza del magistrato, ch'era di guarentigia allo stesso arator. La denunzia delle colture (professio), fatta prima dell'appalto, quando il pubblicano non aveva ancora acquistati i suoi diritti, faceva sì che la sua violazione valesse come una violazione di una disposizione d'ordine pubblico. Il pubblicano aveva tre vie innanzi a sè nello esigere le decime e poteva, come spesso accadeva[287], cedere il suo diritto d'esazione alle singole città, che pensavano ad effettuare dal canto loro la riscossione; poteva mettersi, procedendo direttamente all'esazione, d'accordo con l'arator, ed allora il suo diritto veniva a poggiare su di una base contrattuale, alla cui esecuzione era assicurata la protezione del governatore provinciale[288]; poteva finalmente esservi disaccordo tra decumano ed arator, ed allora avea origine una controversia, intorno al cui giudizio si può dire che fosse un giudizio sommario, che stesse di mezzo tra il diritto pubblico ed il privato, e, vertendo tra persone di diversa categoria, alla imparzialità sua doveva vegliare il governatore sopra tutto con la scelta de' recuperatores[289].
La lesione de' diritti de' pubblicani assumeva un carattere pubblico e di qui le multe e l'ampiezza de' mezzi esecutivi.
I poteri del governatore.
Tale era l'ordinamento effettivo, su cui riposava il governo della Sicilia; ma resta ad indicare quale fosse il valore legale di esso. Tutto questo ordinamento, in altri termini, avea l'autorità e la forza di una legge? Domanda interessante questa, la cui risposta ci aiuta meglio a considerare ed a comprendere l'atteggiamento del governatore della provincia rimpetto ad essa.
È sicuro che Cicerone tutte le volte che parla dell'ordinamento dato sotto Rupilio alla provincia, tiene a distinguer bene che non si trattava di una legge; e tale era chiamata solo impropriamente da' provinciali[290].
Il Senato con l'estensione, che veniva sempre più dando alle sue attribuzioni ed a' suoi poteri, era venuto sviluppando questa sua facoltà e questa ingerenza nell'ordinamento provinciale, che avea stretto rapporto con l'amministrazione stessa della provincia e con la sorveglianza su' suoi governatori. E l'ordinamento, infatti, si veniva per molta parte compiendo dal Senato sia sotto forma di delegazione che sotto forma di ratifica di disposizioni adottate dagli stessi governatori[291].
Perciò non si saprebbe rigorosamente determinare quanto tali ordinamenti emanati dal Senato potessero ritenersi efficaci ed obbligatori per i governatori di provincia[292], e non è perfettamente giusto[293] sostenere che avessero interamente il valore di una legge. Bisogna ammettere non solo che doveano cedere il luogo ad una legge, ove questa vi era, ma ancora che «formalmente»[294] il governatore poteva non ritenersi assolutamente stretto da quegli ordinamenti.
A ciò si aggiunga che il potere, nella realtà legislativo, inerente al jus edicendi[295] avea limiti tanto poco precisi, che nella sua esplicazione, specialmente nel campo del dritto privato, si convertiva in una vera fonte legislativa. Perciò è la cosa più ardua il voler decidere in quanto secondo le fondamentali regole costituzionali e in quanto anche, secondo i partiti e le necessità della pratica, poteva ritenersi legato da quegli ordinamenti un governatore, sopra tutto in provincia, dove la preoccupazione di raffermare od estendere il dominio romano e quello di fondere ed armonizzare insieme i diversi statuti personali ed i cozzanti interessi di così varî elementi dovea imporsi al governatore e far sì che, in provincia, forse ben più che a Roma, il suo editto fosse uno strumento di continua evoluzione del diritto.