Ovvero, in un ultimo rimaneggiamento avvenuto sotto Jerone II, prese il nome da costui, e la sua legge tributaria venne indi da' Romani assunta a base del loro sistema d'imposizione nella fusione delle due circoscrizioni prima distinte e contrapposte di Lilybeo e di Syracusae e nella costituzione della provincia di Sicilia allargata?

Senza documenti, senza dati, senza possibilità d'induzioni sicure, son semplici ipotesi queste, che hanno un valore tutto relativo.

Ma la lex Hieronica, come la troviamo menzionata nelle Verrine[276], non era più semplicemente una legge tributaria, bensì anche una legge giudiziaria. Com'è cosa tutt'altro che infrequente nell'antichità, la legge che stabiliva un rapporto giuridico, essa stessa, come ad integrarlo, determinava i mezzi di esecuzione, la sanzione della sua infrazione e tutta la procedura degli annessi giudizi.

Se non che nella lex Hieronica, quale Cicerone ce la mostra, ricorrono i recuperatores, il vadimonium, il conventus, e se queste parole, come pare, debbono essere prese nel loro significato tecnico e non come espressione approssimativa di istituti giuridici stranieri, ne viene che la lex Hieronica, nella forma approssimativamente a noi nota, più che un'impronta greca, quale conformemente al suo nome, dovrebbe avere, ha una fisonomia prevalentemente romana. E tutto ciò trova la sua spiegazione, quando si consideri che la lex Hieronica, accolta nel suo nome e nel suo fondamento di legge tributaria, venne sotto il dominio romano, trasformata ed ampliata in una legge giudiziaria[277]. Quale fosse tutto l'ordinamento giudiziario voluto dalla legge, è dubbio, oltre che nelle particolarità, anche ne' suoi tratti generali, tanto che è stato possibile ad alcuni scrittori considerare la lex Hieronica semplicemente come tributaria[278], mentre altri ne limitano l'efficacia alla semplice costituzione dell'autorità giudicante[279] ed altri le mette altre arbitrarie limitazioni, circoscrivendo le sue disposizioni procedurali soltanto alle controversie riflettenti le denunzie delle coltivazioni (professiones) ed il pagamento della decima (pactiones)[280].

Il contenuto delle regole di vita giudiziaria contenuto nella lex Hieronica è difficile a sapere, perchè non se ne hanno notizie dirette, ma invece tutto quello che se ne può sapere, bisogna dedurlo dalle violazioni che Verre, secondo Cicerone, ne avrebbe fatte durante la sua amministrazione in Sicilia.

Sembra[281] dunque che a dirimere le controversie tra decumani ed aratores, sotto il quale appellativo vengono compresi possessori del suolo e coltivatori diretti, la lex Hieronica avesse disposto la costituzione di un collegio giudicante, a comporre il quale erano chiamati aratores e negotiatores, non si sa se per giudicare sotto forma di tribunale misto, o alternandosi con vicenda a noi ignota. Probabilmente delle persone abilitate all'esercizio di questo potere giurisdizionale era redatto un albo, che peraltro aveva piuttosto lo scopo di agevolare il compito del pretore e non mai quello di limitare con criteri esclusivi la libertà d'elezione. La natura delle controversie tra decumani ed aratores, sommarie per se stesse e tali da dovere essere sbrigate con sollecitudine, esigeva che le persone chiamate a risolverle vi funzionassero come recuperatores; ed infatti son questi che ordinariamente ricorrono ne' giudizî riferiti di Cicerone. Tuttavia si deduce dal tratto relativo alla lex Hieronica[282] come questa avea norme anche su la scelta di iudices. La distinzione netta tra la competenza de' recuperatores e quella del judex, che è ancora oscura nella sua classificazione generale[283], è anche qui nel caso particolare non chiara.

Suppone qualcuno[284] che l'impiego del judex piuttosto che de' recuperatores potesse dipendere da un accordo mutuo delle due parti, che del resto non ricorreva se non di rado.

Un'altra delle condizioni favorevoli che la lex Hieronica, in concorrenza con altre leggi, garentiva all'arator, era che la competenza fosse determinata dal luogo dell'esazione[285]. La controversia circa il pagamento della decima sorgeva come un incidente dell'esecuzione, ed a ciò principalmente, alla connessione ch'era tra l'una cosa e l'altra, si deve la competenza eccezionale, la competenza del luogo di esazione; e, poichè il luogo di esazione era d'ordinario nelle vicinanze del campo, la competenza veniva a convertirsi in una condizione di favore per l'arator.

Del modo ora come questo giudizio si svolgeva, Cicerone direttamente proprio si limita a dire che la legge era quale un tiranno ed un Siciliano avevano potuto scrivere, acuta e severa e diligente, quale si conveniva a chi non avea altri tributi da esigere[286].

Tale legge, continua Cicerone (l. c.) era fatta in modo che per essa l'arator era assoggettato al decumano con tutte le cure convenienti all'esazione ed in modo che diveniva impossibile all'arator frodare il decumano con l'asportare, o rimuovere o celare il frumento.