La lex Rupilia, o meglio decretum Rupilii, per quel tanto che noi ne sappiamo, avea sopra tutto atteso a riconoscere direttamente od indirettamente la validità e l'applicabilità e regolare la coesistenza e l'applicazione di questi varî principî o statuti, specialmente determinando la competenza e la costituzione dell'autorità giudicante.
Il diritto giudiziario in Sicilia veniva così a riposare su questi principî[269]. Il giudizio di un Siciliano con un Siciliano avea luogo nella comune loro città, ed era deciso secondo le leggi, cui entrambi obbedivano; nel giudizio tra due Siciliani di città diverse, il pretore dava esso i giudici secondo le norme del decreto di Rupilio; nella causa di un privato con una città era costituito a giudice il senato di una città estranea a' due litiganti. Nelle cause tra Siciliani e cittadini romani, veniva dato un giudice della nazionalità del convenuto e non dell'attore: romano quindi se la causa era promossa da un Siciliano; siciliano se la causa avea luogo ad istanza di un Romano.
Per le restanti cose dice Cicerone, erano scelti giudici dal conventus[270] de' cittadini Romani; espressione che, usata dapprima per indicare i cittadini romani che convenivano in un luogo per l'esercizio delle loro azioni giudiziarie, acquistò un significato più specifico, secondo alcuni di universitates civium Romanorum, residenti (consistentium) in città le quali non godevano della cittadinanza romana[271] e secondo altri di diocesi giuridiche[272].
Che cosa si dovesse intendere per ceterae res, non è ben chiaro: parrebbe dovesse intendersi di cause non promosse da un privato; ma deve voler avere un significato più comprensivo, nell'intento di abbracciare ogni altro caso non preveduto.
La lex Hieronica.
Un'altra menzione vi era finalmente ed era che i giudizî tra decumani ed agricoltori aveano luogo secondo la lex frumentaria chiamata Hieronica[273].
La lex Hieronica ha la massima importanza nelle Verrine e la sua compiuta conoscenza sarebbe capitale per istudiare tutto quanto concerne Verre.
Ma quanto è grande il bisogno che noi abbiamo di un'estesa ed esatta conoscenza di quella legge, altrettanto è grande la scarsezza di dati per tutto quanto ad essa si riferisce. Noi non sappiamo nemmeno con precisione a chi riferirla, se a Jerone I od al II; ed anzi lo stesso nome può per qualcuno[274] non valere come un indizio sicuro dell'autore della legge, tenuto conto che i riformatori delle leggi di Diocle non furono nè Jerone, nè Timoleone, ma Cephalo e Polydoro.
Il dritto di prelevare una decima parte de' prodotti del suolo può farsi risalire ben alto nella storia de' tiranni siracusani: anche in Atene Pisistrato prelevava una decima[275]. Ma come va spiegato questo suo particolare appellativo e questa sua estensione a trentaquattro città di ogni parte della Sicilia; e si deve dire a tutta la Sicilia, considerando che quella delle città censorie fu una condizione resa deteriore del loro particolare atteggiamento verso i Romani, durante la guerra?
Pur facendo risalire il sistema d'imposizione allo stesso Gelone, fu forse Jerone I, che lo estese a buona parte della Sicilia e gli dette il nome con l'estendere il suo potere ed il suo credito?