Niente conosciamo del numero de' senatori: nella discussione non vi era ordine rigoroso, ma per consuetudine parlava prima il più vecchio, e, tacendo tutti, si traeva a sorte il nome di qualcuno, e quegli era chiamato a parlare[257]. Un indirizzo democratico non era in genere favorito de' Romani, ma in città predilette, come Centoripae (Cic. in Verr. AS II, 68, 163), vi è accenno a deliberazioni popolari dirette.
I senatori venivano creati, sembra, per cooptazione[258]; i censori invece per mandato diretto del popolo[259]; e per voti ed in comizî sappiamo anche più chiaramente ch'erano eletti i sacerdoti[260]. In Syracusae la scelta era limitata a tre, non tribù, come qualcuno vuole[261], ma schiatte (ex tribus generibus)[262].
Tutte queste elezioni, riferendosi ad amministrazioni di ordine interno, avrebbero dovuto restar indipendenti dall'azione del governatore della provincia; ma il diritto di veto, d'intercessio ch'egli avea, e che, naturalmente, trovava la sua ragione d'essere nella tutela della sovranità romana, lo metteva anche in grado di esercitar tali azioni, tali abusi da mettergli in mano come la facoltà stessa della nomina[263].
Le leges Rupiliae.
Il decretum di Rupilio poi, quello che si potrebbe dire la Charta largita alla Sicilia, avea inteso soprattutto a regolare la vita giuridica e giurisdizionale della Sicilia. Ciò ne costituiva, sembra, la parte precipua, od almeno quella di cui, relativamente, noi abbiamo maggiore notizia.
Quanto alle norme giuridiche imperanti in Sicilia, noi non abbiamo conoscenza del loro contenuto e del modo, onde ciascun rapporto era regolato.
Le notizie che abbiamo intorno alle riforme legislative di Diocle nel 339 a. u. c.=416 a. G. C., di Cephalo nel 412=342 sotto Timoleone, e di Polydoro sulla fine del V secolo sotto Jerone[264], sono notizie giunte a noi in forma molto indeterminata: di Diocle legislatore è dubbia fino l'identificazione[265].
Quello invece che sappiamo, è che in Sicilia la vita giuridica funzionava sotto l'impero dello statuto personale.
I Siciliani aveano le loro leggi[266], che erano speciali di ciascuna città e rimasero intatte a regolare i loro rapporti reciproci. Vigeva poi, d'altra parte, riguardo a' cittadini romani o per quella parte che fosse stato imposto, il diritto romano[267], ed accanto all'uno e l'altro diritto particolare vi è accenno a' iura communia[268], pe' quali sembra doversi intendere: iura gentium, quel diritto delle genti, che serviva di complemento all'uno ed all'altro.
Vi erano insomma tutti quegli elementi dalla cui fusione si apprestava ad uscire, come poi uscì, il diritto romano quale noi lo conosciamo.