I Romani poterono nel muovere guerra, anche rinnovando spesso per proprio conto la favola del lupo e dell'agnello, dare apparenza di guerra giusta alle loro imprese; ma è sotto l'impero di que' principii che governarono la guerra, nè parve mai che la vittoria desse loro meno diritti di quelli, che da quei principii scaturivano. I paesi conquistati divennero null'altro che praedia populi Romani[56], e il diritto della conquista fu così intimamente sentito e così inflessibilmente applicato fino alle sue ultime conseguenze giuridiche, che un diritto di proprietà da parte de' provinciali sul suolo propriamente provinciale fu ritenuto impossibile; chi l'avea, dovea considerarsene semplicemente possessore od usufruttuario, perchè il dominio era, prima del popolo romano soltanto, poi del popolo romano e dell'imperatore[57]. Perfino le terre rivendute per conto dello Stato erano rivendute sotto tale espressa condizione che potessero trasmettersi od anche alienarsi, ma un vectigal reale o nominale era l'impronta del dominio dello Stato[58].

Se la conquista avesse avuto luogo su campo meno vasto e i Romani si fossero trasportati, come popolo, sulle terre de' vinti, i provinciali sarebbero stati mutati in tanti servi della gleba.

Ma la vastità del nuovo dominio, l'organismo dello Stato romano non permisero già di porre in atto fino alle ultime loro conseguenze que' principii, che pure astrattamente si mantennero per tanto tempo inflessibili. Oltre di che, ciò era consigliato anche da una buona politica, ed i Romani amavano in certo modo, più che seguire, ostentare come un senso di giustizia superiore, un sentimento di generosità e di cavalleria. Proprio come disse di poi il loro poeta nazionale, nel portare intorno la guerra avean l'aria di volere imporre il regno della pace, debellando i superbi, essendo buoni con gli umili. Ne' discorsi di Livio è una costante preoccupazione quella de' generali romani di far sì che a tutti sembri come le armi del popolo romano non portano a' liberi la servitù, ma rendono a' servi la libertà[59]. Il primo atto de' romani riguardo agli Illirii ed a' Macedoni è quello di dichiararli liberi[60]. Scipione in Africa, pur dicendo di aver la vittoria in pugno, non rifugge dalla pace «perchè tutte le genti sappiano che il popolo romano con senso di giustizia imprende e similmente compie le guerre»[61]. Quindi anche a far meglio dimenticare gli orrori della guerra, i saccheggi, il pingue bottino viaggiante alla volta di Roma, se casi speciali non imponevano esempii di solenne severità, si faceva uso di magnanimità (mansuetudo et abstinentia): si faceva di più; perchè con l'apparenza della libertà il giogo de' nuovi padroni sembrasse meno gravoso di quello de' vecchi, si lasciava questo immutato od anche si alleggeriva[62], sicchè diventasse anche più sopportabile la soma dalla speranza e dal cambiamento fatta più lieve.

Le conseguenze della conquista.

Tutto il territorio in generale diveniva proprietà dello Stato, ma in realtà lo Stato non riteneva per sè, sotto il nome di ager publicus populi Romani, che il territorio già di proprietà del governo locale cui succedeva, di città che, per aver opposta assai fiera resistenza od aver mancato di fede, venivano in pena private di tutto. Tale territorio distribuito in parte a' coloni Romani, come fu il caso di quelli dedotti in Africa da C. Gracco, o venduto, come è cenno nella lex agraria del 643, diveniva ager privatus con le sue varie classificazioni e modalità; mentre un'altra parte, rimanendo sempre di proprietà pubblica, veniva poi locata nell'interesse dello Stato da' censori[63].

Fuori di questi casi, il territorio diveniva e veniva dichiarato, soltanto per la sua definizione giuridica, proprietà del popolo romano; ma questo lo rendeva, lo restituiva[64] agli antichi proprietari, sottoponendolo ad un tributo di forma diversa, che, oltre a' suoi vantaggi economici, rimaneva come il segno del diritto di proprietà del popolo romano ed era la caratteristica del suolo provinciale. La teoria astratta di questi rapporti giuridici è di posteriore formazione; ma essa tende a spiegare, legittimare e completare tutto uno stato di fatto, da cui si sviluppa.

La lex provinciae.

Questa in genere la condotta tenuta da Roma di fronte alle provincie; ma non è già ch'essa emanasse da una regola fissa ed universale. L'uniformità nel governo e nell'amministrazione delle provincie fu una mèta, cui tendette l'impero; ma sotto la repubblica, costituite le provincie in tempi diversi ed in diverse condizioni, venivano ordinate in maniera meglio rispondente alle necessità presenti ed alle convenienze locali. Solitamente, di volta in volta, soggiogata una regione, veniva colà mandata una Commissione composta di dieci senatori[65], perchè, secondo le istruzioni del senato, insieme al comandante locale pacificasse ed ordinasse in forma di provincia il paese. Il compito di questa Commissione era quello di costituire le basi della vita amministrativa della provincia, e nell'adempierlo essa dovea esercitare, come è dire, un'alta giustizia e provvedere a supreme necessità politiche. Si trattava non solo di ricompensare le città sperimentate amiche, usar riguardo alle benevole, mostrarsi severi verso le nemiche ed infide; ma eziandio di ripartire le regioni in modo che non fosse agevole tramar congiure ed ordire sollevazioni contro il nuovo dominio. Ed a ciò si giungeva, non solo rendendo più difficili i contatti e la fusione delle diverse popolazioni, ma eziandio deducendo colonie che stessero come a presidio, o largendo privilegî che, con lo spargere i semi della gelosia e crear de' fautori, dividendo, assicuravano meglio l'impero. Di qui la divisione in civitates foederatae, immunes et liberae sine foedere, coloniae, municipia, civitates semplicemente stipendiariae[66].

Le civitates foederatae e le liberae immunes, distinte in quanto la loro condizione giuridica nasceva da un foedus ovvero da un riconoscimento od una largizione del popolo romano, erano in ugual modo autonome, indipendenti da' governatori provinciali[67], esenti da imposte verso lo Stato, soggette soltanto ad alcune contribuzioni straordinarie[68] e conservavano il dominium del loro territorio ex iure peregrino, altra divisione questa del suolo delle provincie.

Le coloniae (sempre che non avessero avuto il ius italicum, parola dell'età imperiale adoperata ad indicare un privilegio già noto all'età repubblicana)[69] ed i municipia pagavano regolarmente le imposte allo stato di Roma, e soltanto, siccome città di costituzione romana, aveano un'amministrazione simile a quella delle città italiane di uguale denominazione e, durante il periodo della repubblica almeno, sembra che fossero sottratte al controllo diretto del governatore.