Di contro a queste stavano le città stipendiariae, i cui cittadini non solo, rimanendo sul loro territorio come possessores od usufruttuari, erano obbligati al pagamento del tributo; ma erano costituzionalmente privi di franchigie locali. Non è che anch'essi non avessero un'amministrazione propria locale: che anzi per lo più avean questa ed esercitavano anche facoltà maggiori[70]; ma tutto ciò non costituiva per essi un vero diritto. In fondo per gli stessi Romani era anche, più che utile, necessario ne' rapporti amministrativi avere a trattare con qualcuno che fosse rappresentante degli enti locali; ma queste rappresentanze non aveano un riconoscimento legale e la loro attività era subordinata al beneplacito del governatore, da cui dipendeva non solo la validità, ma il compimento di ogni singolo atto.
Sistema d'imposizione.
Distribuite press'a poco in queste categorie le città che componevano o doveano comporre la provincia, non senza fare anche in que' limiti straordinarie concessioni di privilegi e particolari distinzioni, si passava ad imporre il contributo che la provincia dovea dare a Roma. Il punto di partenza nello stabilirlo, sia per la sua quantità che per il modo di pagamento, era, in quanto specialmente era conciliabile co' bisogni di Roma, l'antico sistema d'imposizione, cui i popoli già da prima soggiacevano; ed assunse due forme, quello della decuma, e dello stipendium. La decuma, che fu la forma di contribuzione della Sicilia ed anche dell'Asia da C. Gracco a G. Cesare, consisteva nel pagamento in natura di un decimo di ciascun prodotto del suolo. Lo stipendium, che fu la forma di contribuzione imposta a tutte le restanti provincie, consisteva nel pagamento di una somma stabilmente fissata sulle norme delle antiche contribuzioni, che colpiva complessivamente l'intera regione e, soltanto per la riscossione, ripartita ne' diversi distretti, si risolveva anch'essa secondo le anteriori maniere di tassazione in un tributum soli ed in un tributum capitis insieme[71]. Lo stipendium era pagato in moneta d'argento ed anche in natura talvolta, mediante sostanze anche non alimentari, ma inservienti ad usi diversi, specie militari[72].
A questa ch'era la contribuzione fissa e certa bisognava aggiungere altre contribuzioni straordinarie di vario genere, o dettate dalla difesa stessa del paese o da' bisogni di Roma, o de' magistrati inviati nelle provincie[73]. Onde p. es. la Sardegna, oltre allo stipendium, dette anche un contributo di frumentum[74].
Vi erano finalmente, le dogane (portoria)[75] dazî d'entrata, ed altre imposte indirette e tasse.
Il complesso di tutte queste norme, che regolavano lo stato delle diverse città e delle contribuzioni, prendeva il nome di lex provinciae; lex data e non rogata, che nondimeno costituiva lo stabile sostrato della vita amministrativa provinciale, la costituzione della provincia.
L'ordinamento delle provincie venne fatto in base a criterî di buona politica, ed era in complesso tale che tanto Roma quanto i paesi soggetti, tenuto conto della loro condizione, potevano non esserne affatto scontenti. Il contributo da Roma imposto alle provincie era stato come una taglia di guerra, e la stessa sua durata indefinita era come l'equivalente delle spese, cui Roma stessa andava incontro per mantenere le conquiste ed il suo impero con lo scopo ultimo di tenere il mondo pacificato, imponendo sotto la sua egemonia la pax Romana.
Tale imposizione avea permesso che sin dal 167 av. C. il territorio d'Italia fosse dichiarato esente d'imposte, che il tesoro s'impinguasse del ricco bottino ed un largo provento si schiudesse alla capitale per la soddisfazione de' suoi bisogni e per l'appagamento delle classi povere.
D'altra parte le popolazioni vinte aveano visto in genere stabilito un ordinamento, che il più delle volte non le gravava più del precedente e non faceva che sostituire un signore ad un altro. Ed avrebbero le provincie fors'anche potuto chiamarsi contente, se la legge data fosse stata pienamente osservata. Ma gli è che la legge non faceva se non determinare i loro rapporti con lo Stato, e non lo Stato solo essi dovevano appagare.
Le provincie e i magistrati.