Cfr. inoltre le fonti citate dallo Schulten, l. c.
Segrè, op. cit., vol. 43, pp. 150 sgg.: “Il numero e la varietà delle opinioni sull’origine e sullo sviluppo storico del colonato, di cui non esporremo che le principali, bastano a dimostrare quanto sia difficile tale ricerca. Per riescire più chiari, crediamo opportuno raccoglierle in gruppi secondo i loro punti di contatto e distinguerle secondo le loro differenze, senza la pretesa di fare qualche cosa d’esatto, ma coll’intenzione di tentare la classificazione meno grossolana che ci sembrava possibile.
“1º Alcune di queste teorie traggono l’elemento costitutivo del colonato dai soli servi (Puchta, Rodbertus), altre dai soli liberi, piccoli proprietarî, o fittabili, o lavoratori vaganti (Cuiacio, Heisterbergk, Mommsen, Karlowa, Revillout, Wallon, Esmein); altre da questi e da quelli insieme (Giraud, Savigny, Fustel de Coulanges, Dareste).
“2º Secondo alcuni l’istituto è originario d’Italia (Rodbertus); per altri è esclusivamente provinciale (Savigny, Heisterbergk, Schultz, Rudorff, Guizot); secondo altri, e sono i più, sorse a un tempo nell’Italia e nelle Provincie.
3º Quanto all’epoca della sua formazione, per alcuni è un istituto preromano delle Provincie (Rudorff, Heisterbergk, Schultz, Guizot); per altri del tempo repubblicano (Giraud, Laferrière); per i più è del tempo imperiale.
4º Alcuni trovano il fondamento del colonato in un ceppo indigeno libero o schiavo, italico o di altre parti dell’impero (Rodbertus, Rudorff, Schultz, Guizot, Laferrière, Heisterbergk, Fustel de Coulanges, Dareste); altri in un elemento straniero (Wenck, Zumpt, Savigny, Maynz, Vesme, Fossati, Mommsen) introdottosi nell’impero Romano. Una teoria ecclettica, che tien conto dell’uno e dell’altro elemento, è quella dell’Huschke.
5º Finalmente alcuni rannodano l’istituto a costumi italo-greci (Giraud), altri all’organizzazione dell’antica famiglia celtica (Guizot), altri ad istituzioni italico-gallesi (Laferrière); altri al servaggio germanico (Mommsen, Maynz)„.
Più particolarmente, secondo le varie opinioni che ora passeremo in rassegna, il fondamento di fatto e giuridico del colonato è diverso, vale a dire:
a) manumissione limitata, con fondamento legislativo (Puchta, Giraud), ad un patto naturale di fitto con servi (Rodbertus, Fustel de Coulanges per la servitù della gleba); seguito ed accompagnato dalla sottommissione dei piccoli proprietarii o dei fittabili immiseriti;
b) gli istituti agrarii nelle Provincie come substrato del colonato posteriore (Rudorff, Schultz, Guizot, Heisterbergk);