c) la violenza dei proprietari sanzionata poi dalle leggi (Wallon, Yanoski, Jung, Fustel de Coulanges pel colonato dei liberi); o l’opera dell’amministrazione romana, divenuta poi legge di questa e del costume (Revillout, Hegel, Kuhn, Esmein, Karlowa);

d) l’influenza diretta della legislazione sui liberi agricoltori (Huschke, Marquardt), per alcuno (Puchta) anche sugli schiavi;

e) i trapiantamenti barbarici, secondo alcuni quelli dei soli dediticii, secondo altri di questi e de’ Laeti e dei Gentiles (Gothofredo, Wenck, Vesme, Fossati, Zumpt, Savigny, Laboulaye, Marquardt); ad essi poi in certo senso è messo da alcuni in rapporto il colonato. Quanto alla derivazione germanica dell’istituto (Maynz, Mommsen), i più fanno rimontare questi trapiantameli all’imperatore Marco, altri ad Augusto (Huschke, Marquardt);

f) la clientela romana e gallese;

g) l’esercizio della piccola cultura sui latifondi in Italia (Rodbertus), nelle provincie frumentarie (Heisterbergk). Però queste due teorie, specialmente la seconda, si occupano più di rintracciare il materiale sociale che costituì il colonato, di quello che il suo fondamento giuridico;

h) Altri scrittori si limitano a designare gli stadii o momenti storici dell’istituto (Léotard, Lattes).

[963]. Jung J., Zur Würdigung der agrarischen Verhältnisse in der röm. Kaiserzeit (Hist. Zeitschrift, XLII (1879), p. 45 e 53).

[964]. Cairnes, The slave power, p. 67.

[965]. Schulten A., Die röm. Grundherrschaften (Zeitschr. für Social und Wirthschaftsgesch., III (1895), pp. 357, 362 sgg.) — Mommsen, Decret des Commodus, etc. (Hermes, XV), pp. 392 sgg. — Boissier G., L’Afrique Romaine. Paris, 1895, p. 165.

[966]. Jung J., op. cit., pp. 74 sgg. — Zachariae von Lingenthal K., Geschichte d. Griechisch-Römischen Rechts. Berlin, 1877, p. 227 con le autorità ivi citate.