Tra i tanti, o citati, o che si possono citare, è notevole il Concilio di Gangra del 324, per uno de’ cui canoni “se qualcuno, sotto il pretesto di pietà religiosa, insegnava allo schiavo ad avere in non cale il padrone, o a sottrarsi al servizio e a non servire con benevola disposizione e con ogni amore, s’invocava l’anàtema su lui„[43].

La cosa più notevole, anzi, in questi canoni è l’inconscienza perfetta, con cui si tratta degli schiavi e de’ servi, come di esseri, il cui stato non abbia in sè nulla d’inumano e di anormale. Vescovi ed arcidiaconi sono chiamati a presenziare le vendite degli schiavi[44]. L’uccisione del servo si sconta con la scomunica di due anni, o con la penitenza, che va da’ due a’ cinque e a’ sette anni, al più[45]. Altre volte un motivo religioso non fa che creare nuove cause di schiavitù e nuovi schiavi, sia che la schiavitù venga minacciata come pena agl’infedeli, sia che s’irroghi alle donne viventi in illecito connubio con gli ecclesiastici e, quel che è più, a’ figliuoli nati da tale unione[46].

Le incapacità de’ servi vengono sancite, o ribadite[47]. Le stesse restrizioni imposte al libero commercio degli schiavi, col solo scopo d’impedire la vendita de’ servi cristiani ad Ebrei ed a Pagani, non fanno che meglio ribadire e rifermare la legittimità del possesso di Cristiani da parte di Cristiani[48]. Il diritto di asilo delle chiese e de’ luoghi sacri viene a grado a grado limitato rapporto a’ servi, che vengono restituiti a’ padroni sotto promessa d’intera o parziale impunità, promessa del resto non di rado violata[49].

La Chiesa estendeva la sua azione, rendeva più salda la sua compagine, affermava meglio il suo potere tra il decadere di alcune potestà civili e il sorgere di altre, accrescendo nella stessa misura i suoi beni e con essi i suoi servi e i suoi schiavi, menzionati, ad ogni passo, nelle donazioni e ne’ lasciti fatti ad essa[50]; e, quanto più s’ingolfava e si cointeressava nella vita economica del suo tempo, s’immedesimava pure con le sue norme e i suoi criteri, dando ad essi il suggello della sua ricognizione canonica. Nelle epigrafi cristiane, così semplici e così scevre di allusioni alla vita temporale, accade pure qualche volta, ad epoca inoltrata, di trovarvi la traccia del possesso di schiavi, con un accenno, a titolo di lode speciale, (tanto forse un siffatto merito era poco frequente) alla benignità mostrata verso di loro (famulisque benignus, mancipiis benigna, blandus servis)[51].

E, come ogni stato sociale dà luogo ad una teoria che lo spiega e lo giustifica, così il pensiero cristiano, ora ricongiungendosi più o meno consapevolmente, più o meno visibilmente, ad Aristotile, ora dominato dalla preoccupazione delle necessità, imposte dalla contemporanea vita sociale, e dalla preoccupazione di risolvere la contraddizione tra lo stato di fatto e l’idea della giustizia divina, legittima anch’esso la schiavitù, dandole una base razionale.

Agostino, come già innanzi Taziano, trova la remota causa della schiavitù nel peccato e, storicamente, vede in essa una conseguenza delle guerre. La sua teodicea poi, da un lato, e dall’altro la fusione del pensiero pagano e cristiano gli fanno vedere nell’obbedienza illimitata, quale è prescritta dalle lettere apostoliche, un modo di purgare il peccato, e gli fanno concepire la schiavitù come un instituto di protezione e di direzione, reminiscenza ed elaborazione della teoria aristotelica della schiavitù[52]. Questo eccitamento all’obbedienza, sentita e devota, è quindi una conseguenza diretta del suo modo di considerare la servitù; ed alla religione cristiana, pel modo onde permette di considerare la schiavitù e per averla così ribattezzata, debbono, secondo lui, essere grati schiavi e padroni; gli uni, perchè vi trovano un mezzo di elevazione spirituale, gli altri anche perchè essa induce così un principio di ordine nelle loro case e dissuade dalla rivolta[53].

In Tommaso d’Aquino la teoria aristotelica della schiavitù riceve una nuova affermazione e, attraverso una serie di distinzioni e di deduzioni, l’istituzione è ricondotta a un certo suo speciale fondamento di ragione.

De’ modi di modificare la legge naturale per addizione, che non viola il diritto di natura, o per sottrazione, che conduce ad una conseguenza contraria, l’introduzione e il mantenimento della servitù rientrerebbero nella prima categoria “..... La distinzione de’ possessi e la servitù non sono state indotte dalla natura, ma dalla ragione umana per utilità della vita umana, e così anche in questo la legge di natura non è mutata che per addizione„[54].

Per più lunga via il Doctor Angelicus viene altrove alla stessa conclusione, guardando al diritto naturale, in quanto riflette i rapporti delle cose considerate in sè stesse, o nella loro reciproca convenienza. “In un primo modo [qualche cosa è messa in rapporto con un’altra] secondo la considerazione assoluta della cosa stessa: così il maschio per ragione sua propria è messo in rapporto con la femina, talchè generi da lei, e il padre con il figlio, così che l’alimenti; in un secondo modo, qualche cosa è naturalmente commisurata ad un’altra, non per ragione sua propria assoluta, ma secondo qualcosa che ne consegue: per esempio la proprietà de’ fondi. Se si considera un campo assolutamente, non vi è ragione per cui sia di quello piuttosto che di questo; ma, se si considera in rapporto all’opportunità della coltura ed al pacifico suo uso, ha una certa ragione di rapporto, perchè sia di uno piuttosto che di un altro, come è dimostrato dal filosofo nel libro secondo della Politica (cap. 3). L’apprensione assoluta di qualche cosa non solo conviene all’uomo, ma anche agli altri animali, e però il diritto, che si dice naturale, secondo la prima maniera, è comune a noi e agli altri animali. Ma dal diritto naturale si distingue il diritto delle genti, come dice il giureconsulto (lib. I, Dig., de just. et jure), perchè quello è comune a tutti gli animali, questo solo agli uomini ne’ comuni loro rapporti. Considerare ora qualche cosa, riferendola a ciò che ne consegue, è proprio della ragione, e per ciò stesso è, per l’uomo, naturale secondo la ragione naturale che la detta; onde dice il giureconsulto Gaio che la ragione naturale ha stabilito tra gli uomini quanto si conserva (lib. 9, ff. cod.) ugualmente da tutti e si chiama diritto delle genti. Con ciò è chiarita la risposta alla prima questione. — Rispondendo alla seconda, giacchè, considerando in via assoluta, non v’è ragione naturale che costui sia servo piuttosto che un altro, ma solo secondo qualche utilità che ne deriva, in quanto è utile a costui l’essere retto da uno più sapiente di lui e all’altro di trarne vantaggio, come, si dice nel 1º lib. della Politica (cap. 6), ne viene che la servitù spettante al diritto delle genti è naturale nella seconda e non nella prima maniera„[55].

E questo riconoscimento e questa legittimazione della schiavitù si trasmettono tradizionalmente attraverso gli scrittori, specialmente cattolici, sino ne’ meno lontani trattati di teologia e ne’ catechismi, intesi a divulgare e rendere più popolare la dottrina[56]. E quanto più la schiavitù si limitava a razze inferiori e a popolazioni non cristiane, tanto più il concetto della sua legittimità ne avea aiuto, e cresceva per l’illusione di salvare delle anime, elevandole alla vera religione[57].